Contenuto
Lunedì 02 Dicembre 2024 ore 11:00
AULA, Seduta 390 - Modifiche disciplina magistratura onoraria, discussione generale
Resoconto stenografico
Download video della Seduta
Seleziona la parte delle seduta da scaricare:
Se il download non si avvia con un semplice click, potrebbe essere necessario cliccare con il tasto destro del mouse e selezionare "salva destinazione con nome", "salva oggetto con nome" o dicitura simile a seconda del browser utilizzato. Si ricorda che l'utilizzo dei contenuti del sito della Camera dei deputati è autorizzato alle condizioni stabilite nell' avviso legale ed in particolare esclusivamente nei limiti in cui avvenga nel rispetto dell'interesse pubblico all'informazione, per finalità non commerciali, garantendo l'integrità degli elementi riprodotti e mediante indicazione della fonte. LINK DIRETTO AL VIDEO
Una volta effettuata la selezione, copia e incolla il codice riportato sopra.
Nella seduta odierna si è svolta la discussione generale del disegno: Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria (C. 1950-A).
XIX LEGISLATURA
390^ SEDUTA PUBBLICA
Lunedì 2 dicembre 2024 - Ore 11
Discussione sulle linee generali del disegno di legge:
Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria. (C. 1950-A)
Relatrice: VARCHI.
Download video della Seduta
Seleziona la parte della seduta da scaricare:
Se il download non si avvia con un semplice click, potrebbe essere necessario cliccare con il tasto destro del mouse e selezionare "salva destinazione con nome", "salva oggetto con nome" o dicitura simile a seconda del browser utilizzato. Si ricorda che l'utilizzo dei contenuti del sito della Camera dei deputati è autorizzato alle condizioni stabilite nell' avviso legale ed in particolare esclusivamente nei limiti in cui avvenga nel rispetto dell'interesse pubblico all'informazione, per finalità non commerciali, garantendo l'integrità degli elementi riprodotti e mediante indicazione della fonte. LINK DIRETTO AL VIDEO
Una volta effettuata la selezione, copia e incolla il codice riportato sopra.
Download video della Seduta
Seleziona la parte della seduta da scaricare:
Se il download non si avvia con un semplice click, potrebbe essere necessario cliccare con il tasto destro del mouse e selezionare "salva destinazione con nome", "salva oggetto con nome" o dicitura simile a seconda del browser utilizzato. Si ricorda che l'utilizzo dei contenuti del sito della Camera dei deputati è autorizzato alle condizioni stabilite nell' avviso legale ed in particolare esclusivamente nei limiti in cui avvenga nel rispetto dell'interesse pubblico all'informazione, per finalità non commerciali, garantendo l'integrità degli elementi riprodotti e mediante indicazione della fonte. LINK DIRETTO AL VIDEO
Una volta effettuata la selezione, copia e incolla il codice riportato sopra.
- Lettura Verbale
- Missioni
- Trasmissione dal Senato di un disegno di legge di conversione e sua assegnazione a Commissione in sede referente.
- Cessazione dal mandato parlamentare del deputato Raffaele Fitto.
- Proclamazione di un deputato subentrante.
- Disegno di legge: Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria (A.C. 1950-A) (Discussione)
- Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria.(C. 1950-A)
- Discussione sulle linee generali - A.C. 1950-A
- Vice Presidente MULE' Giorgio
- Deputata VARCHI Maria Carolina (FRATELLI D'ITALIA)
- Deputato GIANASSI Federico (PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA)
- Deputato BICCHIELLI Pino (NOI MODERATI (NOI CON L'ITALIA, CORAGGIO ITALIA, UDC E ITALIA AL CENTRO)-MAIE-CENTRO POPOLARE)
- Deputato CAFIERO DE RAHO Federico (MOVIMENTO 5 STELLE)
- Deputato PALOMBI Alessandro (FRATELLI D'ITALIA)
- Repliche - A.C. 1950-A
- Discussione sulle linee generali - A.C. 1950-A
- Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria.(C. 1950-A)
- Annuncio delle dimissioni di un Ministro.
- Ordine del giorno della seduta di domani
PRESIDENTE. La seduta è aperta.
Invito il deputato Segretario a dare lettura del processo verbale della seduta precedente.
ANTONIO D'ALESSIO, legge il processo verbale della seduta del 28 novembre 2024.
PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato.
.
PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del Regolamento, i deputati in missione a decorrere dalla seduta odierna sono complessivamente 79, come risulta dall'elenco consultabile presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell' al resoconto stenografico della seduta odierna .
PRESIDENTE. Il Presidente del Senato, con lettera in data 28 novembre 2024, ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge, che è stato assegnato, ai sensi dell'articolo 96-, comma 1, del Regolamento, in sede referente, alla V Commissione (Bilancio):
S. 1274 - “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in maniera in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali” (Approvato dal Senato) (2150) -
Il suddetto disegno di legge, ai fini dell'espressione del parere previsto dal comma 1 del predetto articolo 96-, è altresì assegnato al Comitato per la legislazione.
Poiché il suddetto disegno di legge è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da martedì 3 dicembre 2024, ai sensi del comma 5 dell'articolo 96- del Regolamento, i termini di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo sono conseguentemente adeguati.
PRESIDENTE. Comunico che in data 28 novembre 2024 è pervenuta alla Presidenza la seguente lettera del deputato Raffaele Fitto, che vado a leggere:
«Illustre Presidente, a seguito del voto dello scorso 27 novembre con cui il Parlamento europeo ha approvato il nuovo collegio della Commissione europea, mi appresto ad assumere formalmente il ruolo di Vicepresidente esecutivo della Commissione europea dal 1° dicembre 2024.
Rassegno le mie dimissioni da deputato della Repubblica, a norma dell'articolo 17-, comma 2, del Regolamento.
Desidero esprimere i miei più sentiti ringraziamenti a Lei e a tutti i colleghi della Camera dei deputati.
Firmato: Raffaele Fitto».
Trattandosi di un caso di incompatibilità, la Camera prende atto, a norma dell'articolo 17-, comma 2, del Regolamento, di questa comunicazione e della conseguente cessazione del deputato Raffaele Fitto dal mandato parlamentare, non senza ulteriormente estendere i migliori auguri per il proficuo lavoro che lo attende in seno alla Commissione europea.
PRESIDENTE. Dovendosi procedere alla proclamazione di un deputato, a seguito della presa d'atto, nella seduta odierna, delle dimissioni del deputato Raffaele Fitto, comunico che la Giunta delle elezioni, nella seduta del 28 novembre 2024, ha accertato, ai sensi dell'articolo 86, comma 1, del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, che il candidato che segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo della lista n. 4 (), nell'ambito del collegio plurinominale 04 della XXI Circoscrizione Puglia, risulta essere Antonio Maria Gabellone.
Do atto alla Giunta di questo accertamento e proclamo deputato, a norma dell'articolo 17-, comma 3, del Regolamento, per la XXI Circoscrizione Puglia, nell'ambito del collegio plurinominale 04, Antonio Maria Gabellone.
S'intende che da oggi decorre il termine di venti giorni per la presentazione di eventuali ricorsi.
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1950-A: Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria.
Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi è pubblicato in calce al vigente calendario dei lavori dell'Assemblea .
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.
La II Commissione (Giustizia) si intende autorizzata a riferire oralmente.
Ha facoltà di intervenire la relatrice, deputata Maria Carolina Varchi, non senza aver prima salutato l'ingresso fisicamente in Aula dell'onorevole Gabellone , al quale rivolgiamo i migliori auguri per un proficuo lavoro, certi che saprà onorare l'articolo 54 della Costituzione, adempiendo con disciplina e onore all'incarico. Benvenuto, onorevole Gabellone. Prego, onorevole Varchi.
MARIA CAROLINA VARCHI, . Grazie, Presidente. L'Assemblea avvia oggi l'esame del disegno di legge, collegato alla manovra di finanza pubblica, recante modifiche alla disciplina della magistratura onoraria. Questo disegno di legge è teso alla revisione del regime giuridico, economico e previdenziale dei magistrati onorari, regolando compiutamente sia il rapporto di lavoro di coloro che optano per l'esercizio esclusivo della funzione onoraria, sia di coloro che non hanno e non avranno esercitato tale opzione.
Questo provvedimento, oltre a rispondere ai rilievi formulati dalla Commissione europea con una procedura di infrazione per la violazione dei diritti dei lavoratori dei magistrati onorari, risponde anche ad una esigenza di efficientamento della macchina della giustizia, oltre che al riconoscimento di diritti di questi lavoratori, che ci siamo impegnati a garantire in maniera corale, stante anche il fatto che, all'esito dell'esame in Commissione, questo provvedimento non ha ricevuto alcun voto contrario, dimostrando, quindi, la sostanziale condivisione dell'impianto della norma.
Andando brevemente ad esaminare i quattro articoli di cui si compone questo provvedimento, l'articolo 1, alla lettera , che è stata introdotta in sede referente, incide sull'incompatibilità derivante dall'esercizio dell'attività professionale prestata in favore di imprese di assicurazione, bancarie o intermediazione finanziaria, specificando quando questa incompatibilità operi in base all'attività abituale o prevalente svolta per conto delle imprese predette.
La lettera , anch'essa introdotta durante l'esame in sede referente, integra l'attuale previsione sui compiti organizzativi, consentendo al presidente di potersi avvalere di giudici onorari di pace.
La lettera interviene sulla disciplina del rapporto di lavoro della magistratura onoraria, sostituendo i commi da 6 a 9 dell'articolo 29 del decreto legislativo attualmente in vigore che disciplina questa materia. Più in particolare, il nuovo comma 6 sancisce il principio dell'incompatibilità con altre funzioni lavorative per coloro che hanno optato per il regime di esclusività; il comma 7 prevede la cessazione dal servizio per i magistrati onorari che non presentano la domanda di partecipazione alla procedura valutativa per la conferma in ruolo alla data di entrata in vigore del decreto; il comma 8 individua il contratto collettivo nazionale del comparto funzioni centrali per assenze, permessi e congedi; il comma 9 stabilisce una clausola di salvaguardia per esercitare, entro il 31 luglio di ogni anno successivo all'immissione nel ruolo, il regime di esclusività per coloro che finora non lo abbiano scelto.
La lettera introduce nuovi articoli (29- e 29-) nel decreto n. 116. Più in particolare, il nuovo articolo 29-, così come modificato dalla Commissione, distingue l'impegno lavorativo per coloro che abbiano optato per il regime di esclusività sulla base di un programma di lavoro definito dal presidente del tribunale o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale. In sede referente, con un intervento della Commissione, si è ulteriormente specificato che, nelle ore previste - 36 per gli esclusivisti e 16 per i cosiddetti non esclusivisti -, siano ricomprese anche le attività collaterali, e non solamente le attività di udienza. Il 29-, invece, incide sulla incompatibilità delle funzioni.
La lettera sostituisce l'articolo 30 del decreto legislativo n. 116. Si prevedono i procedimenti che non possono essere assegnati al giudice onorario, distinguendoli per settore di appartenenza. Il comma 6 chiarisce il tema della applicazione dei magistrati onorari confermati al collegio e il comma 8 interviene sulle funzioni di vice procuratore onorario, facendo salva, oltre a quella già prevista, la possibilità di assegnare, con specifica delega del procuratore, anche le funzioni che la legge attribuisce al PM nei giudizi in materia civile, lavoro o fallimentare.
I successivi articoli riguardano la destinazione in supplenza ed eventuale attività durante il periodo feriale. La Commissione, infatti, ha specificato, con un emendamento, che, qualora si presti servizio durante la sospensione feriale, si ha poi il diritto di recuperare durante il periodo ordinario.
I successivi articoli si occupano del trasferimento. Anche questi articoli hanno visto un intervento importante della Commissione che, in sede referente, ha approvato una serie di emendamenti che, ad avviso di chi parla, ha il merito di avere limato alcune asperità che erano state evidenziate. Di particolare pregnanza, anche l'articolo 30-, che delinea un sistema di valutazione a cadenza quadriennale, diretto proprio a confermare la permanenza della idoneità professionale dei magistrati onorari già confermati, sulla falsariga di quanto previsto per i magistrati professionali. L'articolo 30- riguarda il regime disciplinare e le sanzioni, prevedendo, ovviamente, l'intervento, in seconda battuta, anche del CSM.
La lettera interviene sui criteri di liquidazione delle indennità.
La lettera , aggiungendo quattro nuovi articoli al decreto n. 116 del 2017, disciplina il regime previdenziale e fiscale per i magistrati onorari del ruolo ad esaurimento. In particolare, l'articolo 31- determina il compenso e il regime contributivo per i magistrati onorari confermati che esercitino le funzioni in via esclusiva. Questo compenso non è più parametrato a quello previsto per il personale amministrativo giudiziario di area terza, ma è definito in via autonoma. Quindi, fatta salva l'applicazione del contratto collettivo nazionale per i temi che ho prima elencato, con riferimento a questo regime, interviene una determinazione autonoma contenuta in questo provvedimento. Anche questo articolo è stato oggetto di modifiche in sede referente. L'articolo 31- determina, invece, il compenso e il regime contributivo per i magistrati onorari confermati che esercitino in via non esclusiva, prevedendo - lo dico per completezza di esposizione - l'iscrizione alla gestione separata dell'INPS. L'articolo 1, comma 2, reca le necessarie autorizzazioni di spesa.
L'articolo 2 prevede, in primo luogo, che, qualora residuino risorse finanziarie dalle precedenti procedure di conferma concluse, il Consiglio superiore, con propria delibera, possa bandire una nuova procedura valutativa.
L'articolo 3, comma 1, prevede l'obbligo per i pubblici dipendenti di chiedere l'autorizzazione per non incorrere nella incompatibilità (anche questo è stato modificato in sede referente). E poi, alla fine, ai sensi del comma 3, i magistrati confermati che non l'hanno esercitata possono, comunque, esercitare l'opzione di esclusività delle funzioni nel termine di 30 giorni.
L'articolo 4 reca l'autorizzazione di spesa necessaria.
Questo provvedimento, Presidente, in sintesi, è il frutto di un lavoro che ha visto la Commissione giustizia impegnata nell'esame di tanti autorevoli auditi, che, con la loro audizione, hanno contribuito a modificare parzialmente il testo pervenuto dal Governo, a testimonianza di un elemento che considero davvero qualificante per il rapporto tra il Ministero della Giustizia - oggi rappresentato dal Sottosegretario Andrea Delmastro, da sempre assolutamente presente su questo tema e che ringrazio per la collaborazione costruttiva che mai ha fatto mancare - e la Commissione, che ha potuto esercitare pienamente le prerogative parlamentari di propria di propria spettanza.
Questo tema - dicevo all'inizio - si rincorre nelle aule istituzionali da diverso tempo. Ci sono stati alcuni interventi in sede europea, anche sul fronte della dicotomia tra esclusivisti e non esclusivisti, e c'è stata la procedura di infrazione. Io desidero sin d'ora - e lo farò certamente anche nel prosieguo dei lavori - ringraziare tutte le forze parlamentari presenti in Commissione per avere contribuito con i propri emendamenti, mai con spirito di ostruzionismo, ma sempre per costruire e migliorare la norma, a realizzare un dibattito sano e proficuo. Ripeto: ne è testimonianza il fatto che arriviamo in Aula senza aver avuto voti contrari. Questo tema è giunto all'attenzione dell'opinione pubblica e delle istituzioni, grazie anche a azioni eclatanti che mai si erano viste prima.
Qualche anno fa, i magistrati onorari, rievocando una protesta del 1912 degli operai tessili di Lawrence, hanno scioperato, portando sulle spalle la loro toga e tra le mani una rosa rossa, come quella che oggi simbolicamente io unisco alla mia relazione .
Oggi il pane quotidiano dei giudici onorari è rappresentato da un gettone d'udienza. Questo provvedimento ha il pregio di unire le rose delle ferie, della maternità, degli infortuni e di altri diritti troppo a lungo negati.
PRESIDENTE. Venendo entrambi dalla stessa terra, sappiamo che la rosa per noi ha un significato particolare - -, in questo caso esteso alle istituzioni. Grazie, Onorevole Varchi.
Il Sottosegretario Delmastro Delle Vedove si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il deputato Gianassi. Ne ha facoltà.
FEDERICO GIANASSI(PD-IDP). Grazie, Presidente. Con il disegno di legge in materia di riforma della magistratura onoraria si segna un nuovo punto in relazione alla vicenda annosa che ha sollevato molte questioni critiche, rispetto alle quali già in passato il Parlamento è intervenuto. L'inquadramento della magistratura onoraria nel nostro ordinamento discende direttamente dalla Costituzione, dall'articolo 106 della Costituzione, laddove, però, veniva individuata come figura eccezionale, marginale rispetto al complessivo ordinamento giuridico.
In realtà, invece, nella prassi essa ha trovato un utilizzo molto importante, andando per legge a occuparsi di molteplici materie, e dunque controversie e competenze, in ambito sia civilistico che penalistico. Dunque, da ormai molti decenni vi è consapevolezza sul ruolo estremamente importante, assolutamente necessario, per l'esercizio della giurisdizione da parte della magistratura onoraria nel nostro ordinamento. Anche il legislatore decise di porsi questioni relative alla corretta e coerente disciplina di questa figura, che, nei decenni invece antecedenti, non aveva trovato nella risposta del Parlamento puntuale specificazione e definizione.
Un primo intervento normativo risale addirittura al 1999, con la legge Carotti con la quale il Parlamento si era impegnato ad effettuare un riordino complessivo nei successivi 5 anni. Tuttavia, trascorsi alcuni anni, era intervenuta una prima procedura di infrazione dell'Unione europea, che contestava al Paese, al nostro Paese, una disciplina grossolana, approssimativa, incoerente con i vincoli europei circa l'esercizio di quella attività.
Dunque, il legislatore, con la riforma Orlando, il decreto legislativo n. 116 del 2017, era nuovamente intervenuto, disciplinando le modalità di reclutamento da parte dei consigli giudiziari, in base a una procedura per titoli, del personale afferente alla magistratura onoraria, disciplinando un incarico di 4 anni, prorogabile per una sola volta, per l'esercizio di quell'attività, le modalità di destinazione dei giudici onorari ai compiti che gli erano assegnati e la nuova definizione dei ruoli all'interno della magistratura onoraria, che, dai tradizionali tre (giudice di pace, viceprocuratore onorario e giudice onorario di tribunale), divenivano due (giudice di pace e viceprocuratore onorario).
Quell'intervento, seppure importante, non aveva disciplinato tutti gli aspetti relativi alle compatibilità con il diritto dell'Unione europea, e una seconda procedura di infrazione è stata attivata in sede europea.
Successivamente a quell'intervento del 2017 era, dunque, nuovamente intervenuto il Parlamento, con la legge di bilancio n. 234 del 2021, per stabilire una procedura valutativa per la conferma a tempo indeterminato dei magistrati onorari e, previa la rinuncia ai diritti pregressi, l'attribuzione di diritti lavorativi e previdenziali precedentemente non disciplinati.
Tuttavia, anche questo secondo intervento, anch'esso molto importante, non si era rivelato idoneo a risolvere tutte le questioni che attengono alla magistratura onoraria. Con due ulteriori interventi, il decreto-legge n. 75 del 2023 e il decreto-legge n. 131 del 2024, si è provato a intervenire nuovamente per l'assimilazione dei compensi al reddito di lavoro e sul regime previdenziale, ma era necessario un ulteriore e nuovo intervento.
Il disegno di legge di oggi interviene in alcune materie. In particolare, disciplina il regime delle incompatibilità, introduce regole sul coordinamento e l'organizzazione dell'ufficio da parte del tribunale nell'utilizzo e nell'assegnazione dei magistrati onorari, disciplina il rapporto di lavoro, prevedendo l'incompatibilità degli esclusivisti con altre attività lavorative, l'applicazione del contratto collettivo nazionale del comparto delle funzioni centrali in materia di ferie, assenze e congedi, la possibilità di opzione per il regime esclusivista, la fissazione degli impegni che viene rivista, 36 ore per gli esclusivisti e 16 ore per i non esclusivisti, con un'organizzazione che viene, poi, stabilita dal presidente del tribunale e dal procuratore presso il tribunale, in linea con gli indirizzi decisi e stabiliti dal Consiglio superiore della magistratura.
Disciplina, inoltre, le competenze, le materie di competenza, le molte materie di competenza, le supplenze, i trasferimenti, tutte materie che meritavano una definizione. Viene prevista la valutazione professionale ogni 4 anni, vengono disciplinate le sanzioni disciplinari e viene definito il regime retributivo: 59.000 euro lordi per gli esclusivisti e 25.000 euro lordi per i non esclusivisti, così come modificato dal lavoro in Commissione.
Oltre a questi interventi, che servono a superare la conflittualità con il diritto dell'Unione e a porre una parola finale rispetto a questioni aperte da molto tempo, noi dobbiamo, però, rilevare che esistono ancora questioni aperte che questo provvedimento non disciplina o, nel disciplinarle, non riesce a chiudere. Ci impegniamo con l'attività emendativa in occasione della votazione finale a suggerire al Parlamento, sperando di raccogliere il consenso anche del Governo, modifiche che noi reputiamo non solo utili, ma anche necessarie per giungere a una definizione complessiva di questa vicenda.
In particolare, per quanto attiene all'indennità stabilita per i non esclusivisti, i 25.000 euro lordi sono certamente meno dei 39.000 euro lordi ipotizzati con il lavoro della precedente legislatura e sono certamente meno di quanto percepiscono oggi i magistrati non esclusivisti, che, divisi per fasce di anzianità, percepiscono 33.000 euro lordi o 31.000 euro lordi o 30.000 euro lordi circa. Dunque, con questo intervento si andrebbe a ridurre sensibilmente il sistema indennitario che li riguarda, sostanzialmente dopo molti anni di situazione di incertezza che la stessa Unione europea, con la procedura di infrazione, aveva evidenziato.
Se compariamo il valore stabilito per gli esclusivisti rispetto a quello per i non esclusivisti dentro il disegno di legge emerge un valore retributivo orario che è inferiore per i non esclusivisti rispetto agli esclusivisti. Allora, per tutte queste ragioni noi reputiamo che sia assolutamente necessario un ulteriore sforzo, che è possibile fare nei prossimi giorni, quando procederemo alle votazioni, con l'innalzamento dell'indennità per i non esclusivisti.
Aggiungiamo, come ulteriore elemento di preoccupazione e criticità, il tema previdenziale, innanzitutto per la previsione dell'obbligo di gestione separata INPS per i non esclusivisti. In passato, si era valutata la possibilità di mantenere l'iscrizione presso la cassa forense per coloro che lì già fossero iscritti. Suggeriamo, dunque, l'inopportunità di prevedere un obbligo alla gestione separata INPS, suggerendo invece di lasciare alla figura interessata la facoltà di scelta. Un ulteriore elemento problematico è il costo che potrà determinare il ricongiungimento pensionistico.
Noi suggeriamo che con il lavoro dei prossimi giorni si provveda a prevedere la gratuità del ricongiungimento. Sarebbe una beffa se, dopo decenni di incertezza normativa, per porre fine a questa questione in termini previdenziali il magistrato onorario fosse costretto a pagare somme anche molto elevate per ottenere la continuità previdenziale.
Inoltre, riteniamo che, se esiste una procedura di infrazione per la mancanza di compatibilità con il diritto dell'Unione, in occasione di un intervento normativo di chiusura sia necessario prevedere anche un indennizzo per il mancato rispetto dei diritti del lavoro avvenuto nel periodo precedente e per il mancato rispetto dei diritti previdenziali, anch'esso verificatosi nel periodo precedente.
Con l'indennizzo è possibile anche chiedere una rinuncia ai diritti pregressi, altrimenti la previsione contenuta nel disegno di legge che impone la rinuncia ai diritti pregressi per continuare l'attività, ma, al contempo, non prevede indennizzo per la rinuncia ai diritti pregressi, rischia di essere un peso insopportabile nei confronti dei magistrati onorari.
Magistrati onorari che certamente non hanno responsabilità alcuna se dal sistema complessivo del nostro ordinamento sono emerse incompatibilità con i diritti dell'Unione.
Inoltre, noi suggeriamo di prevedere una progressione economica nel caso in cui avvengano giudizi di idoneità positivi: è prevista nel sistema della valutazione la possibilità di prevedere giudizi positivi di professionalità; riteniamo, quindi, che sia ragionevole il principio generale dell'ordinamento che, all'ottenimento di giudizi e di valutazione sulla professionalità positivi, consegua anche una progressione economica.
Esprimiamo dubbi, che pensiamo possano essere risolti, sempre in occasione del lavoro che ci attende nei prossimi giorni, sulla compatibilità che esiste tra il principio di stabilizzazione, che era previsto già nel precedente intervento e confermato in questo, con il giudizio professionale sulla prosecuzione dell'attività. Se il giudizio professionale è sulla prosecuzione dell'attività si potrebbe dedurre implicitamente che non vi è una stabilizzazione a tempo indeterminato, perché, in realtà, la stabilizzazione è a tempo parziale e permane fintanto che si ottiene un giudizio positivo sulla prosecuzione dell'attività. Noi pensiamo sia opportuno distinguere il giudizio sulla prosecuzione dell'attività dal giudizio disciplinare sulla valutazione dei comportamenti, per non mettere a repentaglio il principio di stabilizzazione, invece, condiviso - io credo - in quest'Aula.
Così come si possono sollevare dubbi sull'obbligo del nuovo nullaosta per la prosecuzione dell'attività, in relazione a coloro che già lo hanno ottenuto a seguito dei precedenti interventi normativi: crediamo che anche su questo punto sia opportuna una riflessione, che l'occasione dei prossimi giorni può servirci ad affrontare.
Noi pensiamo che sia necessaria, in relazione ai rapporti con l'Unione, e opportuno, per le incertezze che ancora esistono, una definizione certa dei diritti lavorativi assistenziali e previdenziali dei magistrati onorari e per questo abbiamo - come ha riconosciuto la relatrice, onorevole Varchi - lavorato in Commissione per contribuire a portare in Aula questo provvedimento, colmando però alcune lacune, che sono quelle che ho cercato di evidenziare in questo intervento e che ancora confido possano trovare accoglimento da parte della maggioranza e del Governo nell'occasione delle votazioni sugli emendamenti e del voto finale .
PRESIDENTE. Saluto gli studenti e i docenti dell'Istituto “San Giovanni Bosco” di Isernia, che assistono ai nostri lavori dalle tribune . È iscritto a parlare l'onorevole Bicchielli. Ne ha facoltà.
PINO BICCHIELLI(NM(N-C-U-I)M-CP). Grazie, signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Sottosegretario Delmastro. È con particolare soddisfazione che mi appresto a prendere la parola su questo tema. Il provvedimento in esame, infatti, è quella che si potrebbe definire, a buon diritto, una promessa mantenuta. Ringrazio anch'io l'onorevole Delmastro, perché si è impegnato non da questa legislatura ma da anni su questo tema e dimostra che, quando in politica si è seri, se si fanno promesse poi si mantengono.
Anche se la cifra di questo Governo è mantenere le promesse e trasformare le parole in fatti concreti, è sempre gratificante vedere soddisfatte le esigenze di una platea di cittadini: mi riferisco ai magistrati onorari, a quasi 5.000 servitori dello Stato, che con il loro lavoro quotidiano e costante danno un contributo determinante a tenere in piedi la giustizia nel nostro Paese.
Vorrei ricordare le parole del primo presidente della Suprema Corte di cassazione nella sua relazione del 26 gennaio 2023, che sull'apporto dei magistrati di lungo corso ha affermato testualmente: Dagli uffici si ricava l'importanza del contributo offerto dalla magistratura onoraria nella definizione delle pendenze, in ispecie più risalenti e complesse, nonché con la destinazione dei magistrati onorari per sopperire alle stesse vacanze della magistratura ordinaria, talvolta anche per la composizione dei collegi. Emerge, anzi, un quadro complessivo in cui il ruolo della magistratura onoraria ha perso le connotazioni di occasionalità e mera sussidiarietà, ma assume rilievo come ordinaria risorsa di amministrazione della giustizia. Lo stesso Ministro Nordio, in una precedente occasione, ha detto: sono fondamentali, tengono in piedi il sistema.
Vorrei ricordare, signor Presidente, che sui magistrati onorari grava il 50 per cento delle sentenze italiane, il 90 per cento delle udienze penali monocratiche e la quasi totalità delle tutele delle interdizioni e delle inabilitazioni. Esercitano le stesse funzioni dei giudici togati, ossia dei giudici di carriera, come le funzioni monocratiche penali e vengono inseriti anche nei collegi. È solo grazie al loro contributo che possiamo raggiungere gli obiettivi di efficienza della giustizia che ci permettono di superare le procedure d'infrazione che ci arrivano dall'Europa.
E anche questa vicenda, signor Presidente, si apre in realtà con una procedura d'infrazione, avviata a seguito della riforma della magistratura onoraria operata dal decreto legislativo n. 116 del 2017, in attuazione della delega conferita al Governo dalla legge n. 57 del 2016, riforma a sua volta adottata per rispondere ai rilievi formulati in una precedente procedura d'infrazione. E, appunto, i punti principali della riforma del 2017 risiedevano nella temporaneità dell'incarico di magistrato onorario e nell'esclusione che dall'assunzione di tale incarico derivasse l'insorgere di un rapporto di pubblico impiego; ma quel testo non superò il vaglio della Commissione europea, che con l'invio all'Italia di una lettera di costituzione in mora avviò, appunto, la procedura di infrazione sul presupposto che la legislazione nazionale applicabile ai magistrati onorari non fosse pienamente conforme alla disciplina unionale in materia di diritto del lavoro. In particolare, veniva contestato all'Italia il mancato riconoscimento ai magistrati onorari dello di lavoratori, in quanto, per il diritto italiano, essi sono considerati - anzi, erano considerati - prestatori di servizio a titolo onorario. Da tale mancato riconoscimento deriva l'assenza di una serie di tutele a favore degli stessi magistrati onorari, in ambiti quali le ferie, la maternità, la malattia, la giusta retribuzione, nonché l'abuso di contratti a tempo determinato che si succedono nel tempo. Un trattamento non solo ingiusto, ma anche inaccettabile, a fronte di un impegno che questi servitori dello Stato - come ci tengo a definirli - onorano quotidianamente. Personalmente, a nome di tutto il gruppo di Noi Moderati, avevamo già chiesto in un'interpellanza urgente del 17 marzo del 2023 chiarimenti circa la posizione previdenziale ed economica dei magistrati onorari stabilizzati. Parliamo di circa 1.600 professionisti che con il superamento della prova orale, per la stabilizzazione nelle funzioni, sono stati chiamati a una scelta tra esclusività o meno dell'esercizio dell'attività magistratuale, senza conoscere - e ne sono prova i numerosi quesiti provenienti dagli uffici giudiziari - l'applicazione delle complessive condizioni d'impiego, né degli aspetti previdenziali. In parte costoro si sono cancellati - essendo appunto diventati lavoratori subordinati - dalla cassa professionale, chiamati a un atto di fede verso un'interpretazione della legge Cartabia che sia e dalla relazione accompagnatoria, infatti, emerge chiaramente - come ha affermato il Ministro Nordio, in una risposta a una precedente interrogazione - che i magistrati stabilizzati hanno acquisito lo di lavoratori subordinati. Questa circostanza implicherebbe le relative tutele, tra cui l'assistenza e la previdenza per tale inquadramento, così come è stato richiesto dall'Unione europea nell'ambito della citata procedura di infrazione. Inoltre, la cancellazione dagli albi professionali non consente alcun tipo di inquadramento nel garantire la continuità dei versamenti previdenziali.
In quella occasione noi ricevemmo rassicurazioni dal Vice Ministro Sisto, che ringrazio ancora per l'attenzione, pur rappresentando la particolare situazione di solo una parte dei magistrati onorari, essendo ancora aperta la procedura di infrazione europea sul trattamento riservato alla totalità di questi importanti operatori della giustizia. Da quel momento, dobbiamo prendere atto che il Governo ha agito con alcuni correttivi dal punto di vista fiscale, ponendo fine alle incertezze interpretative del regime fiscale dei compensi erogati ai magistrati con la legge di conversione del decreto-legge del 22 giugno 2023, prevedendo l'assimilazione ai fini fiscali di quei compensi al reddito del lavoro dipendente secondo la procedura semplificata della legge n. 234 del 2021 e individuando la gestione previdenziale alla quale i magistrati onorari devono essere iscritti.
Nel dettaglio, l'articolo 15- del decreto-legge n. 75 del 2023 ha disposto l'assimilazione dei compensi percepiti dai magistrati onorari ai redditi da lavoro dipendente e l'iscrizione dei magistrati onorari all'assicurazione generale obbligatoria dell'INPS o alla gestione separata, a seconda che svolgano le funzioni in via esclusiva o in via non esclusiva. Ciò ha consentito alla competente articolazione ministeriale di corrispondere integralmente, attraverso il servizio gestito dal MEF, i compensi spettanti.
È stato decisamente, questo, un passo avanti, ma ancora non vi era il superamento totale dei rilievi della Commissione europea. La Commissione europea, infatti, partiva dal riscontro di un trattamento estremamente di sfavore per i magistrati onorari, che, per i principi europei, non deve essere meno favorevole di quello che riguarda situazioni analoghe di natura interna.
La stessa Unione europea poi ha individuato l'analogia del magistrato professionale di tribunale con, appunto, il magistrato onorario. Il punto dirimente è l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione europea. Parliamo di diritti inviolabili, parliamo di ferie, malattia, maternità, trattamento fiscale e previdenziale, che, secondo l'Unione europea, non possono e non devono subire differenziazioni, men che meno discriminazioni, rispetto a soggetti lavorativamente omologhi ai soggetti a tempo indeterminato.
Possiamo dire che il richiamo della Commissione europea al lavoro a tempo determinato in ordine all'omologo per funzioni è un punto sul quale lo Stato ha posto rimedio con la conferma, sino a 70 anni, e la sanatoria per gli abusi pregressi, ma prefigurando una parametrazione censurata dalla Commissione europea perché non omogenea e foriera di ulteriori discrepanze. Se può dirsi, infatti, risarcimento in forma specifica, la normata stabilizzazione potrebbe non valere altrettanto per lo individuato, soprattutto con riferimento ai compensi e agli annessi diritti lavoristici.
Non bisogna, infatti, dimenticare sia il carico di lavoro, ampiamente dimostrato, che per qualità e quantità grava sulla categoria di cui oggi stiamo discutendo, sia le relative osservazioni dell'Unione europea. L'obiettivo era dunque quello di giungere al definitivo superamento dei rilievi riportati nel parere motivato della Commissione europea, soprattutto al fine di dare il giusto riconoscimento a lavoratori, operatori della giustizia e - lasciatemelo dire - servitori dello Stato.
È stato questo il tema del che, come gruppo di Noi Moderati, abbiamo sottoposto al Ministro Nordio, dal quale non solo abbiamo raccolto condivisione, ma un impegno concreto. Oggi raccogliamo i frutti di quell'impegno e non possiamo non esprimere una grande soddisfazione. Il disegno di legge in esame, pertanto, introduce disposizioni organiche per la revisione del regime giuridico, economico e previdenziale dei magistrati onorari e regola compiutamente il rapporto di lavoro sia di coloro che optano per l'esercizio esclusivo delle funzioni onorarie sia di coloro che non hanno esercitato tale opzione.
Una revisione quindi complessiva, una risposta esaustiva al sistema e un intervento utile a rispondere ai rilievi formulati dalla Commissione europea all'Italia, con l'apertura, come abbiamo detto prima, di una procedura di infrazione proprio per violazione dei diritti dei lavoratori dei magistrati onorari. Ridefinire, in conclusione, una riforma della magistratura onoraria in linea con la normativa nazionale ed europea non rappresenta solo una soluzione a un problema, bensì un'azione concreta su un tema di dignità e di rispetto delle istituzioni proprio per chi si mette al servizio della comunità e di quelle istituzioni.
Signor Presidente, come gruppo Noi Moderati siamo soddisfatti, perché nel corso di questa legislatura si è affrontata una questione che si trascinava da anni, da decenni, e si è cercato, ovviamente nei limiti del contesto finanziario, di dare delle risposte puntuali e concrete .
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Cafiero De Raho. Ne ha facoltà.
FEDERICO CAFIERO DE RAHO(M5S). Grazie, Presidente. Onorevoli colleghe, onorevoli colleghi, rappresentante del Governo, il disegno di legge di cui discutiamo non riguarda esclusivamente una categoria della magistratura, la magistratura onoraria, ma riguarda una componente essenziale della giustizia, quella che, tra l'altro, affronta e decide il 40 per cento della giurisdizione civile e tutti i reati di minore rilievo, ma altrettanto rilevanti per l'ordine e la sicurezza dei nostri territori. Il tema odierno ha ricadute sull'intero comparto giustizia e riguarda i diritti dei cittadini.
È in atto un ampio dibattito sulla paralisi della giustizia, tema di cui si occuperà anche il consiglio dell'ordine degli avvocati del distretto di Napoli, che ha organizzato, per il 13 dicembre 2024, una manifestazione di protesta contro la paralisi della giustizia, proclamando, per quella data, una giornata di astensione da tutte le udienze civili e penali. Proprio nei presupposti dell'astensione vi sono le scoperture delle piante organiche degli uffici del giudice di pace del circondario e del personale amministrativo, che risente anche dell'inadeguatezza della stessa pianta organica, che non consente di far fronte al carico di lavoro e alle persistenti disfunzioni dei sistemi operativi del processo civile telematico, su cui incide l'inadeguatezza strutturale dei citati uffici (ho riportato ciò che dice il consiglio dell'ordine degli avvocati di Napoli).
Nella delibera del COA viene sottolineato che l'aumento delle competenze degli uffici del giudice di pace, previsto dalla riforma a partire dall'ottobre 2025, determinerà la paralisi definitiva della giustizia di prossimità, e sto ancora citando le parole di quel consiglio. Da ottobre 2025 vi sarà un aumento delle competenze per valore e l'attribuzione per materia in via esclusiva di ulteriori campi comunque complessi, attualmente di competenza del tribunale ordinario. Allora si arriverà alla paralisi, con il silenzio e l'inerzia del Ministro della Giustizia e del Governo.
Di fronte al disastro della giustizia onoraria e al blocco della giurisdizione nella giustizia di prossimità, questo disegno di legge si limita a introdurre alcuni adeguamenti alla normativa comunitaria della disciplina nel nostro Paese sullo dei magistrati onorari. È un modo solo apparente di affrontare il tema della magistratura onoraria. Il tema non può essere solo quello dello . Affrontare e risolvere gli effettivi problemi della magistratura onoraria significa guardare l'intero orizzonte della giustizia onoraria, significa esaminare l'organico, i vuoti e le presenze, le risorse umane del personale amministrativo e del ruolo tecnico, le infrastrutture e l'esorbitante competenza rispetto alle forze in campo.
Ma cominciamo a esaminare e a discutere l'intervento normativo odierno. Esso trae origine da una procedura di infrazione comunitaria, la n. 4081 del 2016, che ha avuto ad oggetto la compatibilità con il diritto dell'Unione europea della disciplina nazionale che regolava il servizio prestato dai magistrati onorari, giudici onorari di pace, viceprocuratori onorari e giudici onorari di tribunale. Cosa chiedeva la disciplina europea? Primo punto: l'orario di lavoro previsto a tutela della salute dei lavoratori, ma anche il riposo settimanale e il diritto di ferie. Secondo punto: i magistrati onorari sono lavoratori a tempo determinato?
La disciplina europea vieta di applicare loro una disciplina meno favorevole di quella dei lavoratori a tempo indeterminato.
Terzo punto: le lavoratrici hanno diritto ad un congedo di maternità di almeno 14 settimane ininterrotte, durante le quali dev'essere corrisposta un'indennità almeno equivalente alla prestazione per malattia. Quarto punto: il giudice onorario è un lavoratore a tempo parziale, atteso che lo stesso viene definito dalla clausola 3 dell'accordo quadro come quello il cui orario di lavoro normale, calcolato sulla base settimanale, è inferiore a quello di un lavoratore a tempo comparabile. Ora il lavoro a tempo pieno comparabile al giudice onorario è quello del giudice professionale. Dunque, poiché detto giudice lavora di regola cinque giorni alla settimana, a fronte del lavoro di soli due giorni settimanali del giudice onorario che non ha fatto la scelta di esclusività, quest'ultimo si deve classificare come lavoratore a tempo parziale. Queste erano alcune riflessioni che venivano sviluppate di fronte all'assetto della magistratura onoraria.
Il disegno di legge n. 1950 introduce disposizioni volte a revisionare il regime giuridico economico e previdenziale, a seguito - come si è detto - della procedura di infrazione n. 4081 del 2016 per violazione dei diritti di lavoratori dei magistrati onorari. La procedura di infrazione aveva rivelato numerosi aspetti di violazione delle direttive europee e censurato la legislazione del nostro Paese proprio per violazione dei diritti dei lavoratori. Lo di lavoratori dei magistrati onorari nel sistema italiano era quello di prestatori di servizi a titolo “onorario”. Da ciò derivava l'assenza di una serie di tutele in ambiti diversi e la mancanza del rispetto dei più elementari diritti, quali le ferie, la maternità, la malattia e la giusta retribuzione. Vi era, inoltre, l'abuso dei contratti a tempo determinato. Dopo la procedura di infrazione del 2016, una prima riorganizzazione della magistratura onoraria si è avuta con il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.
Un intervento successivo si è, poi, avuto con la legge di bilancio per l'anno 2022, che ha apportato modificazioni al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, prevedendo una procedura valutativa di conferma per i magistrati in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo decreto e il riconoscimento di una indennità a favore dei magistrati onorari, in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, che decidono di non partecipare alla procedura o che non la superino, a titolo di ristoro delle perdite subite per la illegittima reiterazione del rapporto onorario. È stato riscritto l'articolo 29 del decreto legislativo n. 116 del 2017, prevedendo la possibilità, per i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto del 2017, di essere confermati a domanda sino al compimento del settantesimo anno di età, subordinando tale conferma al superamento di una procedura valutativa. Un ulteriore intervento è stato effettuato all'articolo 15- del decreto-legge n. 75 del 2023, che ha disposto l'assimilazione dei compensi percepiti dai magistrati onorari ai redditi da lavoro dipendente e l'iscrizione dei magistrati onorari all'assicurazione generale dell'INPS o alla gestione separata, a seconda che svolgano le funzioni in via esclusiva o in via non esclusiva.
Il Senato ha approvato, il 6 novembre scorso, mediante voto di fiducia, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 131 del 2024, cosiddetto Salva infrazioni. All'articolo 2, è previsto che, ai magistrati onorari confermati del contingente ad esaurimento, che abbiano optato per il regime di esclusività delle funzioni onorarie, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria dell'INPS, siano dovute le contribuzioni obbligatorie per assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti, assicurazione contro la disoccupazione involontaria, assicurazione contro le malattie e assicurazione di maternità.
Con il disegno di legge che qui si discute, vengono sostituiti i commi 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 116 del 2017. Il comma 6 sancisce l'incompatibilità dell'attività di magistrato onorario con altre attività lavorative per coloro che hanno optato per il regime di esclusività delle funzioni. Il comma 7 prevede che i magistrati onorari, che non presentano domanda di partecipazione alla procedura valutativa, cessino dal servizio. Il comma 8, introdotto dal disegno di legge, individua il contratto collettivo nazionale Comparto funzioni centrali come fonte in materia, soprattutto di permessi, assenze e congedi.
Il comma 9 consente ai magistrati, che non hanno optato immediatamente per il regime di esclusività, di esercitare l'opzione entro il 31 luglio di ogni anno successivo a quello di immissione in ruolo, così come è stato detto poc'anzi dalla relatrice.
Viene introdotto, nel decreto legislativo n. 116 del 2017, l'articolo 29-, che disciplina l'impegno dei magistrati onorari. Essi svolgono il loro lavoro secondo il programma lavorativo definito dal presidente del tribunale o dal procuratore della Repubblica. In questo articolo, è anche dato il limite all'orario lavorativo settimanale, che è di 36 ore a settimana per i magistrati in regime di esclusività e di 16 ore a settimana per i magistrati non in regime di esclusività. In particolare, l'articolo 29- del decreto legislativo n. 116 del 2017, come introdotto dal disegno di legge, distingue, nei due commi di cui si compone, l'impegno lavorativo a seconda che il regime sia di esclusività o non di esclusività. In entrambi i casi, i magistrati devono svolgere il lavoro ad essi assegnato sulla base di un programma di lavoro definito - come ho detto - rispettivamente dal presidente del tribunale o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale, elaborato nel rispetto delle indicazioni date dal Consiglio superiore della magistratura.
La sostanziale differenza tra i due regimi - come ho già anticipato - è dato nel limite delle ore a settimana (36 per il regime di esclusività, 16 per coloro che non hanno lo stesso regime). Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, la determinazione dell'orario di lavoro è condizione di compatibilità della disciplina con la direttiva 2003/88/CE, come evidenziato dalla Commissione europea nel parere notificato il 21 luglio 2023 nell'ambito della procedura di infrazione n. 2016/4081. Va rimarcato, però, che la previsione di un orario di lavoro, nei rilievi della Commissione europea, è posta a tutela del magistrato onorario, per cui, in relazione all'impegno lavorativo richiesto ai magistrati onorari, appare opportuno precisare che i programmi di lavoro degli uffici debbano essere parametrati ai carichi esigibili. Questo è un elemento di grande importanza nell'ambito della valutazione del lavoro dei magistrati professionali e che, necessariamente, deve essere trasferito al comparto dei magistrati onorari. È un aspetto centrale del funzionamento della giustizia e della figura del magistrato onorario, delineata nel rispetto dello di lavoratore, al quale non possono essere assegnati carichi inesigibili.
La presenza del magistrato onorario presso l'ufficio deve essere richiesta solo per l'attività per cui questa sia necessaria. Ed è così che trovano applicazione anche diverse delibere del CSM, come quelle del 22 marzo 2021, del 9 settembre 2015 e del 5 ottobre 2016, che escludono, per i magistrati, un orario di lavoro predeterminato e un obbligo di presenza in ufficio, qualora non siano previste attività di udienza o turni.
Il tema dei carichi esigibili è evidenziato da uno degli emendamenti proposti dal MoVimento 5 Stelle. Ci auguriamo, secondo quanto è stato detto dalla relatrice Varchi, che, anche su questo, possano essere sviluppate alcune riflessioni in Aula. È necessario disciplinare la figura del magistrato onorario, assimilandola a quella del magistrato ordinario - direi oggi -, ancor più che professionale, come solitamente si dice. Il magistrato onorario, che ha espresso una scelta di esclusività dell'impegno giudiziario, non si differenzia dal magistrato cosiddetto professionale: anch'egli deve essere considerato nell'ambito di un ordine giudiziario, in un quadro quasi totalmente assimilabile a quello che il Consiglio superiore della magistratura ha maturato nei confronti del magistrato professionale. Quindi, è necessario, anche per i magistrati onorari in esclusività misurare con attenzione e precisione i carichi esigibili.
Con l'articolo 29- sono poi previste le incompatibilità dei magistrati onorari in regime di esclusività, che non possono svolgere le funzioni in uffici giudiziari in cui esercitano la professione forense il coniuge, i conviventi o la persona unita civilmente, i parenti fino al secondo grado e gli affini fino al primo grado. Per i magistrati onorari non in regime di esclusività rimane ferma la disciplina recata dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 116 del 2017.
L'articolo 30, come sostituito dal disegno di legge, disciplina le funzioni e i compiti dei giudici onorari di tribunale (GOT) e dei viceprocuratori onorari (VPO) confermati. L'articolo 30- interviene in materia di destinazione in supplenza dei magistrati onorari confermati. L'articolo 30- reca disposizioni in materia di attività durante il periodo feriale dei magistrati onorari confermati e il 30- disciplina il trasferimento dei magistrati onorari confermati. In relazione al nuovo articolo 30-, concernente il trasferimento dei magistrati onorari confermati, correttamente è stata soppressa la parte dell'originaria formulazione che limitava il trasferimento a una sede diversa ma situata nel medesimo distretto di corte d'appello della sede assegnata. Anche per il magistrato onorario in esclusività deve essere prevista la piena mobilità.
Vi è da evidenziare che appare grave la previsione della non accoglibilità della domanda di trasferimento, quando l'ufficio di provenienza presenta una scopertura superiore al 60 per cento. Tale limite non è previsto per i magistrati ordinari o professionali ed appare, quindi, una misura che tende a distanziare la categoria della magistratura onoraria da quella ordinaria. Direi ingiustificatamente, atteso che la scelta del regime di esclusività rende il magistrato onorario simile a quello ordinario. Occorre sostanzialmente una maggiore omogeneità della disciplina dei magistrati onorari rispetto a quella dei magistrati professionali.
Quanto alle valutazioni del magistrato onorario, il nuovo articolo 30-, introdotto dalla lettera del comma 1 dell'articolo 1, prevede un sistema di valutazione con cadenza quadriennale. Tale valutazione è diretta a confermare la permanenza dell'idoneità professionale. Anche qui, però, il magistrato onorario, indipendentemente dall'estensione temporale del suo impegno nella giustizia, viene considerato dal legislatore come un lavoratore quasi precario. Per il magistrato onorario si parla di valutazione “diretta a confermare la permanenza dell'idoneità professionale”. Il magistrato onorario è sempre sotto esame. Per lui la valutazione di professionalità non è finalizzata a sostenere la progressione in carriera, ma a verificarne la permanenza dell'idoneità professionale, quasi che quella valutazione ne potrebbe impedire la continuazione dell'esercizio delle funzioni. Il magistrato onorario, quindi, è ancora differenziato dal magistrato professionale, la cui valutazione di professionalità ne determina la progressione in carriera. Per il magistrato onorario non c'è progressione in carriera, ma la valutazione è finalizzata a verificare se possa o meno continuare a svolgere quei compiti. Peraltro, nel comma 3 si specifica che i giudizi di idoneità non comportano alcun passaggio economico a un livello retributivo superiore. In relazione al nuovo articolo 30-, trattandosi di valutazione periodica sull'idoneità professionale dei magistrati onorari già sottoposti alle prove valutative e confermati nelle funzioni, sarebbe stato opportuno ancorare dette valutazioni a un aumento predeterminato dei compensi. La valutazione si pone, quindi, solo come una barriera da superare per mantenere l'incarico; il che è contrario a quelle tutele che devono accompagnare lo del lavoratore magistrato.
Quanto al regime disciplinare, l'articolo 30- prevede una graduazione delle sanzioni a fronte delle violazioni dei doveri inerenti alle funzioni. La disposizione introduce una gradualità di possibili sanzioni. Ai sensi del comma 2, in caso di grave inadempimento agli impegni assunti o di grave violazione dei doveri o dei divieti indicati al comma 1, è prevista la sanzione della decadenza. Compete al presidente del tribunale per i giudici onorari ovvero al procuratore della Repubblica per i viceprocuratori investire la sezione autonoma del consiglio giudiziario. Il Consiglio superiore, con provvedimento motivato, poi dispone la decadenza, quando accerta il grave inadempimento o la grave violazione dei doveri o dei divieti indicati al comma 1.
Ai sensi del comma 3, invece, nei casi di minore gravità, in ragione della concreta rilevanza del fatto, è previsto l'ammonimento o la sospensione del magistrato dall'esercizio delle funzioni per la durata massima di un anno. Ebbene, anche qui la disciplina non appare soddisfacente: infatti, sarebbe stata necessaria una più puntuale tipizzazione degli illeciti disciplinari, distinguendo i fatti commessi nell'esercizio delle funzioni da quelli commessi al di fuori di esse, nonché introdurre una maggiore graduazione delle sanzioni, in analogia con le norme vigenti per la magistratura professionale. La puntuale tipizzazione degli illeciti disciplinari è un obbligo di civiltà giuridica e di democrazia, oltre che un corollario del principio costituzionale di legalità, che impone determinatezza e precisione delle fattispecie.
L'articolo 1, comma 1, lettera , modifica l'articolo 31, al fine di specificare che ai giudici di pace e ai magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, nel testo vigente alla data del 31 dicembre 2021. La lettera reca disposizioni in materia di regime retributivo, previdenziale e fiscale.
La lettera inserisce quattro nuove disposizioni. Il nuovo articolo 31- prevede che il compenso non sia più parametrato a quello previsto per il personale amministrativo giudiziario di area terza, ma definito in via autonoma. Ai magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via esclusiva, è riconosciuto un compenso annuo, al netto degli oneri riflessi a carico dello Stato, erogato in 13 mensilità di euro 58.840, oltre a un trattamento di fine rapporto, determinato secondo le modalità disciplinate dall'articolo 2120 del codice civile. Il compenso corrisposto è assimilato, ai fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera , del testo unico delle imposte sui redditi, e costituisce base imponibile previdenziale.
Il nuovo articolo 31- determina, invece, il compenso e il regime contributivo per i magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva. A essi è corrisposto un compenso annuo, al netto degli oneri riflessi a carico dello Stato, erogato in 12 mensilità di euro 25.000, oltre a un trattamento di fine rapporto determinato secondo le modalità disciplinate dall'articolo 2120 del codice civile. Il compenso corrisposto è assimilato, ai fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera , del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Il compenso, quindi, viene ridotto per i magistrati che operano in regime di non esclusività. Il disegno di legge in esame opera una drastica riduzione del compenso per i magistrati onorari confermati che operano in regime di non esclusività. Tale riduzione appare ingiustificata, irragionevole e illegittima, atteso che la copertura finanziaria dell'intervento è stata determinata sul presupposto che tutti i magistrati onorari in servizio optino per il regime esclusivo; che si sono già esaurite due delle tre procedure valutative previste dalla cosiddetta riforma Cartabia (con conseguente erogazione dei compensi più favorevoli dalla stessa previsti); e che la notevole riduzione del compenso farebbe venir meno del tutto la componente risarcitoria dello stesso (ciò determinerebbe la reviviscenza delle pregresse pretese risarcitorie, oltre che nuovi contenziosi).
Per tali ragioni appare opportuno riformulare il nuovo articolo 31- in tema di compenso per i magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva, prevedendo che ad essi sia corrisposto un compenso annuo, al netto degli oneri riflessi a carico dello Stato, erogato in 12 mensilità, almeno di euro 33.426: compenso attuale per i magistrati onorari di cui all'articolo 29, comma 3, lettera , vigente.
L'articolo 31- prevede che i compensi di cui ai suddetti articoli 31- e 31- saranno sottoposti ad adeguamento al costo della vita, con cadenza triennale, nella misura dello 0,98 per cento.
In realtà, questa normativa avrebbe dovuto avere una visione più ampia, finalizzata a migliorare l'efficienza del sistema giudiziario: anche in questa visione, peraltro, si sarebbe visto lo del magistrato onorario lavoratore.
Invece, questa disciplina non accenna in nessuna sua parte alla necessità di ricostituire gli organici, di integrare le risorse, nonostante siano aumentate le esigenze. L'organico dei giudici onorari è di circa 3.481 unità - parliamo dei giudici - e sono presenti oggi sul territorio nazionale solo 989 unità. È in servizio solo il 35 per cento dei giudici onorari. Addirittura a Napoli, a fronte di una pianta organica di 250 magistrati, ve ne sono tra le 30 e le 35 unità. E mentre l'organico dei giudici di pace si riduce drammaticamente, aumenta la loro competenza.
La competenza per valore del giudice di pace è aumentata, nell'anno 2023, da euro 5.000 a 10.000 per le cause relative a beni mobili e fino a 25.000 per le cause riguardanti i danni derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti. Ciò ha comportato un aumento di cause sottoposte alla cognizione del giudice di pace. Tale situazione peggiorerà, perché, come si è accennato, dall'ottobre 2025 la competenza per materia e per valore dell'ufficio del giudice di pace aumenterà.
Con l'aumento della competenza per materia e per valore, si prevede che all'ufficio del giudice di pace saranno assegnati circa un milione di procedimenti. Le pendenze raddoppieranno, ma come ce la faranno i giudici di pace ad affrontare una quantità di procedimenti di questo tipo? Ci sarà la paralisi assoluta. Con i numeri attuali dei magistrati onorari la giustizia non potrà funzionare, con danno irreparabile per i cittadini. Sono, soprattutto, le cause nella competenza dei giudici di pace quelle che possono più facilmente sollecitare gli interventi delle organizzazioni mafiose, che tendono a coprire proprio questi spazi vuoti del potere statuale.
Al tempo stesso, saranno i cittadini a vedere deluse le loro aspettative di giustizia di fronte a carenze così gravi degli organici dei magistrati onorari, di fronte alla moltiplicazione delle sopravvenienze, di fronte alle difficoltà operative per le carenze delle infrastrutture, che non consentono al processo telematico di decollare, costituendo, anzi, una zavorra dell'intero sistema. Si profila la paralisi della giustizia onoraria. Sicché, mentre lentamente si adegua lo dei magistrati onorari agli standard europei, la giustizia onoraria si avvicina alla paralisi. Ci auguriamo che il Governo e la maggioranza vogliano intervenire per restituire efficienza alla giustizia onoraria e a quella ordinaria e professionale.
PRESIDENTE. Saluto gli studenti e i docenti dell'Istituto comprensivo 2 di Anagni, in provincia di Frosinone, che assistono ai nostri lavori dalle tribune . Benvenuti tra di noi.
È iscritto a parlare l'onorevole Palombi. Ne ha facoltà.
ALESSANDRO PALOMBI(FDI). Grazie, Presidente. Onorevoli colleghi, onorevole Sottosegretario Delmastro, sappiamo che la sua presenza oggi qui non è, per rimanere nel tema del dibattito, un turno d'Aula, ma è la volontà di essere presente e osservare la conclusione di una battaglia che per lunghi anni è stata una sua bandiera e che molti hanno sposato, ma nessuno è riuscito mai a portare alla luce. Quindi, la ringraziamo per la sua presenza qui oggi.
Il disegno di legge oggetto dell'odierna discussione si pone l'obiettivo di modificare e integrare il decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116, di riforma organica della magistratura onoraria, introducendo norme che troveranno esclusiva applicazione nei riguardi dei magistrati onorari già in servizio alla data di entrata in vigore dello stesso. Tale provvedimento opera una revisione del regime giuridico, economico e previdenziale dei magistrati onorari, già in servizio, del contingente cosiddetto ad esaurimento e ne regola compiutamente il rapporto di lavoro, inquadrandoli espressamente come lavoratori subordinati.
Nello specifico, il disegno di legge regola compiutamente sia il rapporto di lavoro di coloro che, tra essi, hanno optato oppure opteranno per un impegno esclusivo, sia, invece, per uno circoscritto e compatibile con il concorrente esercizio di ulteriori attività lavorative. L'intervento normativo si rende necessario al fine di evitare che la Commissione europea deferisca l'Italia alla Corte di giustizia della UE per violazioni dei diritti dei magistrati onorari in quanto lavoratori. Infatti, è già stata avviata una procedura di infrazione contro l'Italia.
In particolare, la Commissione europea ha contestato allo Stato italiano la non conformità della disciplina prevista dal decreto legislativo già citato, n. 116 del 2017, in materia di magistratura onoraria e, specificatamente, con riferimento alle regole che disciplinano il rapporto di lavoro dei magistrati onorari, alle seguenti direttive: la 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato, la 97/81/CE sul lavoro a tempo parziale, la 2003/88/CE sull'organizzazione dell'orario di lavoro e, infine, la 92/85/CEE, la cosiddetta direttiva sulla maternità.
L'obiettivo del legislatore nazionale, per effetto delle modifiche apportate al regime attualmente in vigore, viene quindi perseguito coerentemente con quanto richiesto dalla Commissione europea per eliminare i profili irragionevolmente discriminatori riguardo ai magistrati onorari del contingente ad esaurimento in ordine alle seguenti condizioni d'impiego. Sarà disciplinato, in primo luogo, l'impegno complessivo dei magistrati onorari confermati.
Si dispone, infatti, che la durata dell'orario di lavoro non superi le 36 ore per ogni settimana per i magistrati che hanno optato per il regime di esclusività e non superi invece le 16 ore per ogni settimana per i magistrati che non hanno optato per il regime di esclusività. Le ore dovranno essere svolte secondo il programma lavorativo definito dal presidente del tribunale o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale, in conformità alle indicazioni elaborate dal CSM.
Tra le altre misure, il provvedimento introduce alcune cause di incompatibilità. I magistrati onorari confermati non potranno operare in uffici giudiziari dello stesso circondario dove il coniuge, i conviventi o i parenti fino al secondo grado o affini fino al primo esercitino la professione forense. Viene, altresì, disciplinato il compenso spettante ai magistrati onorari confermati. In particolare, ai magistrati che esercitano le funzioni in via esclusiva sarà corrisposto un compenso annuo di 58.000 euro, erogato in 13 mensilità; ai magistrati che esercitano in via non esclusiva sarà invece corrisposto il compenso annuo di 25.000 euro, erogato in 12 mensilità.
Il compenso viene quindi adeguato al costo della vita e avvicinato a quello spettante ai magistrati togati. Ai magistrati onorari, inoltre, viene riconosciuta la spettanza di buoni pasto in misura pari a quella del personale dell'amministrazione giudiziaria, qualora venga superata la soglia delle 6 ore di presenza presso l'ufficio giudiziario. Inoltre, il disegno di legge introduce disposizioni volte a revisionare il regime contributivo e assistenziale.
Nello specifico, i magistrati onorari confermati che esercitino in via esclusiva saranno assicurati presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'INPS e iscritti a specifiche forme di previdenza e assistenza sociale. I magistrati onorari confermati che non esercitino in via esclusiva, invece, saranno iscritti alla gestione separata INPS e assicurati all'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Inoltre, i magistrati onorari in regime di non esclusività che hanno titolo per l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense manterranno altresì l'iscrizione alla Cassa medesima in relazione ai compensi percepiti per l'esercizio della professione forense. È stabilita, infine, una procedura di rimessione in termini per la richiesta di conferma nella magistratura onoraria a favore dei magistrati che non l'avevano presentata. Tale procedura è applicabile quando, all'esito delle procedure di conferma già concluse, residueranno risorse disponibili.
Nelle predette ipotesi, il CSM con propria deliberazione bandirà una nuova procedura valutativa per un numero di posti corrispondente alle risorse disponibili. Entro 60 giorni dalla pubblicazione della delibera, quindi, i magistrati onorari non confermati potranno presentare domanda sino al compimento del settantesimo anno di età. Riguardo all'opzione per l'esclusività, si prevede che i magistrati confermati possano chiedere di esercitare l'opzione entro il 31 luglio di ogni anno successivo a quello di immissione in ruolo. In via transitoria, tale domanda potrà essere esercitata nel termine di 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.
È riconosciuto il diritto a chiedere il trasferimento di sede in ambito distrettuale in presenza di specifiche condizioni. La nuova assegnazione avverrà con decreto del Ministro della Giustizia, previa deliberazione favorevole del CSM. Pertanto, l'articolo 1 interviene sulle norme del Capo XI del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, e nello specifico il comma 1 prevede modifiche all'articolo 29, l'inserimento degli articoli 29- e 29-, la sostituzione dell'articolo 30, l'inserimento degli articoli 30-, 30-, 30-, 30-, 30- e 30-, la modifica dell'articolo 31 e, infine, l'inserimento nel medesimo Capo degli articoli 31-, 31- e 31-.
Le modifiche che concernono l'articolo 29 del decreto legislativo n. 116 del 2017, già oggetto di integrale sostituzione da parte dell'articolo 1, comma 629, della legge di bilancio per il 2022, riguardano la disciplina delle seguenti tematiche: l'incompatibilità con lo svolgimento di ulteriori attività lavorative per coloro che scelgono il regime di esclusività (comma 6); la cessazione dal servizio per i magistrati onorari che non presentano domanda di partecipazione alla procedura valutativa (comma 7); l'applicazione del Contratto collettivo nazionale - Comparto funzioni centrali per la disciplina di permessi, assensi e congedi (comma 8); infine, la possibilità di optare per il regime di esclusività entro il 31 luglio di ogni anno successivo a quello di immissione nel ruolo (comma 9). Nello specifico, la disciplina del compenso spettante ai magistrati onorari confermati è eliminata dall'articolo 29, perché è introdotta dai nuovi articoli 31, 31 e 31, i quali recano altresì il regime contributivo e prevedono l'adeguamento del compenso agli incrementi del costo della vita.
In conclusione, Presidente, vorrei fare qualche considerazione di natura più strettamente politica rispetto a questo importante disegno di legge che nei prossimi giorni questa Camera esaminerà e auspico approverà.
Non dobbiamo commettere l'errore di considerare questa riforma come una riforma di rango sindacale, che sia limitata soltanto a riconoscere i giusti diritti ai magistrati onorari o a contrapporre questi magistrati a quelli togati. La portata della norma è, invece, molto più ampia e lo dico facendo qualche considerazione da semplice conoscitore degli ambienti dei tribunali, che svolge la professione forense da ormai molto tempo. La presenza dei magistrati onorari è, nel tempo, divenuta semplicemente indispensabile per il corretto funzionamento della giustizia, essendo evidente che alcune funzioni siano state ormai definitivamente demandate a questa categoria di magistrati: pensiamo, ad esempio, alla presenza del pubblico ministero nei processi per direttissima, sempre rappresentato da PM onorari; oppure, in ambito civile, a interi ruoli che vengono assegnati ai magistrati onorari.
Non dovrebbe essere necessario ricordarlo, ma il buon funzionamento, l'efficienza e non da ultimo la tempestività, che la nostra giustizia dovrebbe avere, fanno sì che la stessa sia, in primo luogo, un servizio ai cittadini che non ha solo ricadute nell'ambito dell'esercizio dei diritti, ma anche in ambito economico: infatti, purtroppo, l'inefficienza della giustizia ha rappresentato un disincentivo agli investimenti nella nostra Nazione.
Allora, portare a compimento questa regolamentazione della figura del magistrato onorario non potrà che portare un innegabile beneficio all'amministrazione della giustizia. Farlo dopo tempo immemore rappresenta la plastica dimostrazione di come questo sia un Governo del fare e, quindi, il mio plauso e quello del mio gruppo vanno al Ministro Nordio, al presidente Maschio, a tutta la Commissione e alla relatrice, onorevole Varchi, per la determinazione con la quale si è voluto portare finalmente alla luce questo indispensabile provvedimento.
Presidente, mi consentirà alla fine del mio intervento, visto che ho parlato del mio gruppo parlamentare, di porgere le congratulazioni al presidente Foti che, in questi minuti, sta giurando come Ministro della nostra Repubblica. Grazie, Presidente .
PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.
PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare la relatrice, deputata Maria Carolina Varchi: prendo atto che non intende farlo. Chiedo, dunque, al Sottosegretario, onorevole Delmastro, se intende replicare. Anche lui rinuncia alla replica.
Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.
PRESIDENTE. Comunico, sulla scorta di quanto detto poco fa, che, in data 2 dicembre 2024, quindi stamattina, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha inviato al Presidente della Camera la seguente lettera: “Onorevole Presidente, La informo che il Presidente della Repubblica, con proprio decreto in data 30 novembre 2024, adottato su mia proposta, ha accettato le dimissioni rassegnate dall'onorevole Raffaele Fitto dalla carica di Ministro senza portafoglio. Cordiali saluti, : Giorgia Meloni”.
PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della prossima seduta.
1.
2.
Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023. (C. 2022-A)
: MONTEMAGNI, per la VIII Commissione; PIETRELLA, per la X Commissione.
3.
S. 1274 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali (Approvato dal Senato). (C. 2150)