PRESIDENTE. La seduta è aperta.
Invito il deputato Segretario a dare lettura del processo verbale della seduta precedente.
FILIBERTO ZARATTI, legge il processo verbale della seduta del 16 dicembre 2024.
PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato.
.
PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del Regolamento, i deputati in missione a decorrere dalla seduta odierna sono complessivamente 69, come risulta dall'elenco consultabile presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell' al resoconto stenografico della seduta odierna .
PRESIDENTE. Comunico che in data 23 dicembre 2024 è pervenuta alla Presidenza la lettera con la quale il deputato Andrea Orlando ha rassegnato le proprie dimissioni da deputato, manifestando la volontà di optare per la carica incompatibile di consigliere regionale della Liguria.
Trattandosi di un caso di incompatibilità ai sensi dell'articolo 122, secondo comma, della Costituzione, la Camera prende atto, a norma dell'articolo 17-, comma 2, del Regolamento, di questa comunicazione e della conseguente cessazione del deputato Andrea Orlando dal mandato parlamentare.
PRESIDENTE. Dovendosi procedere alla proclamazione di un deputato, a seguito della presa d'atto, nella seduta odierna, delle dimissioni del deputato Andrea Orlando, comunico che la Giunta delle elezioni, nella seduta del 20 dicembre 2024, ha accertato che il candidato che segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo della lista n. 6 - Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista, nell'ambito del collegio plurinominale 01 della X Circoscrizione Liguria, risulta essere Alberto Pandolfo.
Do atto alla Giunta di questo accertamento e proclamo deputato, a norma dell'articolo 17-, comma 3, del Regolamento, per la X Circoscrizione Liguria, nell'ambito del collegio plurinominale 01, Alberto Pandolfo.
Si intende che da oggi decorre il termine di 20 giorni per la presentazione di eventuali ricorsi.
PRESIDENTE. Comunico che il deputato Alberto Pandolfo, proclamato in data odierna, ha dichiarato, con lettera testé pervenuta, di aderire al gruppo parlamentare Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista.
La presidenza di tale gruppo, con lettera pervenuta in data 7 gennaio 2025, ha comunicato di aver accolto la richiesta.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Zaratti. Ne ha facoltà.
FILIBERTO ZARATTI(AVS). Grazie, signora Presidente. Premetto che ogni iniziativa che possa consentire a Cecilia Sala di uscire dal carcere, dove si trova rinchiusa in Iran, ha completamente il nostro sostegno. E quindi se la missione della Premier Meloni negli Stati Uniti d'America per incontrare il Presidente eletto Donald Trump ha avuto questa finalità, ovviamente noi la sosteniamo. Ma la notizia che Giorgia Meloni, in occasione di questo viaggio, abbia avuto modo di incontrare anche Elon Musk per accelerare, a quanto sembra, un contratto di 1,5 miliardi di euro con la società Starlink dello stesso Elon Musk, che riguarda questioni fondamentali delle telecomunicazioni, ci ha preoccupato notevolissimamente.
Dalle indiscrezioni di stampa, apprendiamo che questo accordo sarebbe già stato contrastato in Italia da alcuni funzionari dell'amministrazione italiana, preoccupati dell'impatto sugli operatori del settore delle telecomunicazioni e che, invece, in qualche modo avrebbe avuto l'assenso dei servizi di di Roma e del Ministero della Difesa. Il piano prevede e comprende servizi di telecomunicazione per le nostre Forze armate nell'area del Mediterraneo, così come i sistemi satellitari e un sistema criptato di massimo livello per le reti telefoniche e i servizi internet del Governo, le comunicazioni militari e i servizi satellitari per le emergenze, come attacchi terroristici o disastri naturali.
Sarebbe l'ennesima esternalizzazione, dopo l'accordo con l'Albania, per il controllo delle frontiere e delle politiche migratorie, dopo la rinuncia alle politiche industriali sui cambiamenti climatici, la sicurezza energetica e l', funzioni importanti e fondamentali per la sicurezza del Paese, senza per questo sentirsi dire che i nostri governanti si definiscono patrioti.
Noi chiediamo alla Premier Meloni di venire a riferire immediatamente in Parlamento su quello che sta accadendo in relazione a questa fornitura. Premetto che in Europa ci sono molte società europee che sono in grado di dare gli stessi servizi di Elon Musk e, da notizie di stampa molto autorevoli, sembrerebbe che Elon Musk, oltre ad essere un imprenditore privato, presto assumerà un incarico governativo nel nuovo Governo degli Stati Uniti d'America.
In qualche modo stiamo praticamente appaltando la nostra sicurezza nazionale, la dei cittadini e la nostra difesa a uno Stato estero. Alla faccia dei patrioti. Alla faccia dell'autonomia del nostro Paese. Sembrerebbe che questo incontro e che questo viaggio siano basati più su una sorta di rapporto servile nei confronti della potenza americana, piuttosto che sulla tutela degli interessi nazionali del nostro Paese.
Vorremmo anche sapere dalla Presidente Meloni se le recenti dimissioni di Elisabetta Belloni dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza siano in qualche modo collegate anche a questa vicenda.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare, sullo stesso argomento, l'onorevole Casu. Ne ha facoltà.
ANDREA CASU(PD-IDP). Grazie, Presidente. Onorevoli colleghe, onorevoli colleghi, rappresentante del Governo, torniamo anche oggi a chiedere un'informativa urgente, a distanza di circa due mesi dal 12 novembre, quando per la prima volta siamo intervenuti in quest'Aula per chiedere un'informativa urgente della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, per informare anche il Parlamento di quello che è lo stato dell'arte delle trattative in corso con Elon Musk.
Torniamo a chiederlo oggi perché, francamente, rabbrividiamo di fronte al fatto che l'Italia, l'Europa, il nostro Paese apprendano degli aggiornamenti e delle informazioni attraverso due fonti: da una parte, fonti giornalistiche d'oltreoceano; dall'altra, comunicazioni su X dello stesso Musk che, anche nelle ultime ore, ha detto di essere pronto a fornire servizi al nostro Paese.
Non stiamo parlando solamente di un miliardo e mezzo di euro. Ecco, è la stessa cifra che ricorre: di un miliardo e mezzo di euro si parlava alcuni mesi fa per la connettività; adesso si parla di un miliardo e mezzo di euro per servizi strategici. Ma stiamo parlando di mettere in mani straniere quelle che sono le chiavi della sicurezza e della difesa presente e futura del nostro Paese, e anche del rischio di dare un segnale devastante nei confronti di un ecosistema di imprese che, in Italia e in Europa, stanno cercando di colmare, nell'ambito di una strategia comunitaria, il ritardo che abbiamo in termini satellitari e che stanno cercando di garantire una possibilità anche per l'Italia e per l'Europa di alzare autonomamente la guardia per quanto riguarda la sicurezza dei dati, che sono il tesoro più prezioso che abbiamo e che avremo nei prossimi anni.
Ora, da questo punto di vista, si possono avere posizioni diverse, orizzonti diversi, orientamenti diversi, ma non si può non essere d'accordo sul fatto che il Parlamento sia il luogo dove si deve discutere di questo tema e si deve realizzare un confronto.
Non possiamo affidarci alle smentite che non smentiscono delle note di Palazzo Chigi. Vogliamo che la Presidente del Consiglio venga in Aula e ci dica che idea di Italia, di futuro e di Europa sta portando avanti nelle sedi internazionali, perché noi come opposizioni - l'abbiamo fatto ai massimi livelli con la nostra segretaria, con i capigruppo alla Camera, al Senato e in Europarlamento - vogliamo che sia ben chiaro un principio fondamentale: l'Italia non si svende, non può essere svenduta e prima di aprire anche solo un confronto su una prospettiva che potrebbe avere un impatto devastante sul presente e sul futuro del nostro Paese, è chiaro che il Governo deve venire qui in Aula e spiegarci chiaramente la strategia che sta portando avanti. Da due mesi chiediamo questa informativa urgente e pensiamo che non si possa più andare avanti senza la calendarizzazione.
PRESIDENTE. Grazie, onorevole. Riferirò al Presidente delle richieste appena giunte dai gruppi.
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge di ratifica nn. 2031, 1916-A, 1586, 1922 e 1703.
Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi riservati all'esame dei disegni di legge di ratifica all'ordine del giorno è pubblicato in calce al vigente calendario dei lavori dell'Assemblea
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato, n. 2031: Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e lo Stato di Libia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma il 10 giugno 2009, con Scambio di Note emendativo fatto a Roma il 7 e il 22 agosto 2014.
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.
La III Commissione (Affari esteri) si intende autorizzata a riferire oralmente.
Ha facoltà di intervenire la relatrice, deputata Patrizia Marrocco.
PATRIZIA MARROCCOGrazie, Presidente. Colleghi, rappresentanti del Governo, il disegno di legge in esame - già approvato dal Senato l'11 settembre 2024 - reca l'autorizzazione alla ratifica della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e lo Stato di Libia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma il 10 giugno 2009, con scambio di Note emendativo, fatto sempre a Roma il 7 e il 22 agosto 2014.
In premessa, occorre segnalare che l'Intesa in esame, sottoscritta nel 2009, due anni prima della caduta del regime di Gheddafi, è stata poi confermata mediante uno scambio di Note nell'agosto 2014, che, non incidendo sui contenuti dell'Intesa stessa, si è limitato unicamente a modificare la denominazione formale dello Stato libico - ora chiamato Stato di Libia -, superando il precedente appellativo di Gran Giamahirya Araba Libica Popolare Socialista.
L'intesa bilaterale costituisce una riposta normativa alle scelte operate verso la Libia da parte di alcuni segmenti del mondo imprenditoriale italiano e regola alcuni aspetti relativi agli investimenti libici in Italia, nel quadro del più generale ampliamento della rete di trattati internazionali bilaterali stipulati dall'Italia in materia di fiscalità diretta.
In prospettiva, essa costituirà la base giuridica per le relazioni economiche poste in essere tra gli operatori residenti nei due Paesi, oltre che in materia di ripartizione delle basi imponibili anche nel settore della cooperazione fra amministrazioni, in vista del contrasto all'evasione fiscale, nonché a possibili pratiche di abuso dei trattati.
Più nel dettaglio, il testo è composto da 30 articoli ed è basato in larga parte sul modello di convenzione fiscale dell'OCSE, adattato in ragione della specificità dei rapporti italo-libici.
Dopo aver delimitato la sfera soggettiva di applicazione alle persone residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti, l'Accordo definisce il proprio ambito di applicazione, prevedendo, per la parte italiana, che l'elenco delle imposte italiane soggette alle disposizioni convenzionali includa le imposte sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle società (IRES) e l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Si precisa, peraltro, che l'ambito di applicazione oggettivo della Convenzione risulta esteso alle imposte di ogni ordine e tipo gravanti sui redditi prodotti da persone fisiche o giuridiche, sia per quanto riguarda il principio di non-discriminazione, sia in relazione agli aspetti di cooperazione amministrativa.
Dopo aver offerto un quadro delle definizioni generali, di quelle relative allo di residenti, di stabile organizzazione e di imposizione nello Stato della fonte, il testo disciplina le modalità di imposizione per i diversi tipi di redditi, annoverando - fra gli altri - i redditi immobiliari, quelli derivanti da utili delle imprese, quelli da navigazione marittima ed aerea internazionale, da imprese associate, oltre ai redditi di capitale (dividendi, interessi, canoni e utili da capitale).
Ulteriori articoli disciplinano il trattamento fiscale in relazione ai redditi derivanti da professioni indipendenti, da lavoro subordinato, dai compensi e gettoni di presenza di amministratori di società e da attività artistiche o sportive, mentre in materia di pensioni la Convenzione accoglie il principio secondo cui quelle pagate ad un residente di uno Stato contraente siano imponibili solo in quello.
Altre norme riguardano la materia dei redditi derivanti dallo svolgimento di funzioni pubbliche - imponibili esclusivamente nello Stato pagatore - e l'esenzione, a certe condizioni, per le somme ricevute da studenti e apprendisti per spese relative al proprio mantenimento, alla propria istruzione e formazione professionale.
Con riferimento ai metodi per eliminare le doppie imposizioni, ai sensi dell'articolo 23 trova applicazione una combinazione fra il sistema di imputazione ordinaria utilizzato dall'Italia e quello misto, previsto per i residenti in Libia, fra esenzione e credito per i redditi da capitale.
Si prevede una procedura amichevole per la composizione di controversie relative all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni convenzionali, senza la possibilità di ricorso all'arbitrato.
Da ultimo, si segnala che la Convenzione, con riferimento alla questione della cooperazione amministrativa, garantisce lo scambio di informazioni in materia fiscale, conformemente all'obiettivo prioritario della lotta all'evasione, nonché agli standard dell'OCSE, prevedendo in particolare il superamento del segreto bancario.
Quanto al disegno di legge di ratifica, esso si compone di 4 articoli.
In particolare, l'articolo 3 valuta gli oneri economici dell'attuazione del provvedimento in 1.716.800 euro annui, a decorrere dal 2025, a carico del fondo speciale di parte corrente, iscritto ai fini del bilancio triennale 2024-2026, utilizzando l'accantonamento del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale.
La relazione tecnica che accompagna il provvedimento specifica che tali oneri economici sono ascrivibili alla perdita di gettito da parte dell'erario italiano in relazione alla mancata tassazione dei dividendi pagati da società italiane a soggetti fiscalmente residenti in Libia, dei canoni, degli utili da capitali e dei redditi derivanti dall'esercizio di libere professioni.
In conclusione, auspico una rapida approvazione dell'intesa in esame, che consentirà, tra le altre cose, l'inclusione della Libia nella , ovvero l'elenco dei Paesi collaborativi che praticano lo scambio di informazioni.
PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire la rappresentante del Governo. Prendo atto che si riserva di farlo successivamente.
È iscritto a parlare il deputato Emanuele Loperfido. Ne ha facoltà.
EMANUELE LOPERFIDO(FDI). Grazie, Presidente. Il disegno di legge in esame - già approvato dal Senato - riguarda la ratifica della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e lo Stato di Libia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma il 10 giugno 2009, con scambio di Note emendativo, fatto a Roma il 7 e il 22 agosto 2014.
Va innanzitutto segnalato che lo scambio Note emendativo del 2014 riguarda soprattutto un dato formale, cioè il cambio di denominazione dello Stato di Libia dopo la caduta del regime di Gheddafi.
Per il resto, la Convenzione si basa sulle convenzioni tipo dell'Organizzazione per la cooperazione allo sviluppo economico, che hanno la finalità di aumentare la trasparenza, garantendo lo scambio di informazioni in materia fiscale e il superamento del segreto bancario.
Nello specifico, il provvedimento disciplina, tra l'altro, le modalità di imposizioni per i tipi di redditi, annoverando - fra gli altri - i redditi immobiliari, quelli derivanti da utili delle imprese, quelli da navigazione marittima ed aerea internazionale, da imprese associate, oltre ai redditi di capitale (dividendi, interessi, canoni e utili da capitale).
Con riferimento ai metodi per eliminare le doppie imposizioni, ai sensi dell'articolo 23, trova applicazione una combinazione fra il sistema di imputazione ordinaria, utilizzato dall'Italia, e quello misto, previsto per i residenti in Libia, fra esenzione e credito per i redditi da capitale.
Anche se la situazione della Libia rimane sotto molti aspetti critica, l'Accordo in esame potrà costituire in prospettiva una stabile base giuridica per le relazioni economiche tra gli operatori residenti nei due Paesi, per la suddivisione delle basi imponibili anche nel settore della cooperazione fra amministrazioni e per il contrasto all'evasione fiscale.
In questo senso, esso costituisce un tassello di una politica verso l'Africa settentrionale, che appare particolarmente importante in questa fase storica, sia al fine della stabilizzazione del Mediterraneo, sia al fine di costruire rapporti economici solidi e paritari con i Paesi del Nordafrica e del Sahel.
PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.
PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare la relatrice, deputata Patrizia Marrocco: si intende che vi abbia rinunciato.
Ha facoltà di replicare la rappresentante del Governo: si intende che vi abbia rinunciato.
Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1916-A: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2024.
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.
La III Commissione (Affari esteri) si intende autorizzata a riferire oralmente.
Ha facoltà di intervenire il relatore, deputato Emanuele Loperfido.
EMANUELE LOPERFIDO, . Grazie, Presidente. Illustri colleghi, rappresentanti del Governo, il disegno di legge in esame reca l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2024.
In premessa, occorre rilevare che l'Accordo si inserisce in un contesto caratterizzato da eccellenti relazioni politiche, economiche e commerciali bilaterali, favorite dalla prossimità geografica, dalla posizione strategica di vicinanza ai mercati dell'Unione europea, dalla forte integrazione economica e dalla prospettiva, fortemente sostenuta dall'Italia, dell'adesione dell'Albania all'Unione europea.
In via generale, l'intesa mira a coordinare le legislazioni di sicurezza sociale dei due Paesi per migliorare la condizione dei lavoratori che si spostano tra di essi e dei componenti delle loro famiglie, a regolare le prestazioni pensionistiche per vecchiaia e invalidità, l'indennità di disoccupazione, malattia e maternità di coloro che esercitano o hanno esercitato un'attività subordinata o autonoma nei due Stati. In altri termini, l'Accordo consentirà ai lavoratori italiani e albanesi di cumulare le cariche lavorative registrate nei rispettivi Paesi, al fine di ottenere una pensione secondo le regole di ciascun Paese. Al riguardo, segnalo che, secondo i dati contenuti nella relazione illustrativa del provvedimento, alla data del 1° gennaio 2023, i cittadini albanesi residenti in Italia risultano essere 416.829, mentre i connazionali residenti in Albania risultano essere 2.602.
Più nel dettaglio, l'Accordo si compone di un preambolo, di 31 articoli e un Allegato.
L'articolo 1 contiene le definizioni adottate dai due Paesi in applicazione dell'Accordo.
L'articolo 2 individua il campo di applicazione. In particolare, per quanto riguarda l'Italia, l'Accordo si applica a: assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti; le gestioni speciali dei lavoratori autonomi e la gestione separata dell'assicurazione generale obbligatoria; l'assicurazione per l'indennità di malattia; l'assicurazione contro la disoccupazione; i regimi speciali di assicurazione per determinate categorie di lavoratori, in quanto si riferiscono alle prestazioni sopraindicate.
L'articolo 3 delimita l'ambito di applicazione soggettivo dell'Accordo. Esso si applica alle persone che sono o sono state soggette alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati contraenti, nonché ai loro familiari e superstiti. Si applica, altresì, ai rifugiati, ai sensi della Convenzione del 1951 e del relativo Protocollo del 1967, e agli apolidi, ai sensi della Convenzione del 1954, che sono o sono stati assoggettati alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati contraenti, nonché ai loro familiari e superstiti.
L'articolo 4 garantisce che le persone alle quali si applica l'Accordo godono delle stesse prestazioni e sono soggette agli stessi obblighi previsti dalla legislazione di ciascuno Stato contraente, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato, nei limiti di quanto previsto dall'Accordo stesso.
L'articolo 5 prevede che i lavoratori ai quali si applica l'Accordo sono soggetti alla legislazione dello Stato in cui prestano la propria attività lavorativa.
L'articolo 6 contiene le eccezioni al precedente articolo 5, mentre l'articolo 7 prevede che il personale assunto localmente con contratto al servizio delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari ed il personale domestico al servizio privato di agenti diplomatici e consolari o di altri membri delle suddette missioni diplomatiche e uffici consolari può esercitare l'opzione per l'applicazione della legislazione dello Stato d'invio.
L'articolo 8 prevede la possibilità per le parti contraenti di prevedere, di comune accordo, eccezioni in deroga agli articoli 5 e 6, nell'interesse dei lavoratori.
L'articolo 9 garantisce l'esportabilità delle prestazioni ai soggetti che rientrano nell'ambito di applicazione soggettivo dell'Accordo.
Gli articoli da 12 a 17 recano norme in materia di pensioni, mentre l'articolo 18 reca norme in materia di prestazioni di disoccupazione.
L'articolo 23 sancisce il principio di reciprocità.
L'articolo 24 prevede la designazione di organismi di collegamento da parte delle autorità competenti di entrambi gli Stati.
L'articolo 25 stabilisce che le domande, le dichiarazioni e i ricorsi presentati siano considerati come presentati all'omologo dell'altro Stato contraente. Hanno carattere tecnico gli articoli 26, 27 e 28.
L'articolo 29 stabilisce il principio di riservatezza dei dati e contiene il rinvio all'Allegato 1. Infine, gli articoli 30 e 31 recano le disposizioni transitorie e finali.
Quanto al disegno di ratifica, esso si compone di quattro articoli. In particolare, l'articolo 3 dispone in merito agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dell'Accordo ed alla relativa copertura, valutati in 12 milioni di euro per l'anno 2025, 13,6 milioni per l'anno 2026, 13,1 milioni per l'anno 2027, 15,1 milioni per il 2028, 17 milioni per il 2029, 19,3 per il 2030, 21,3 milioni per il 2031 e 23,4 milioni per il 2032.
In conclusione, auspico, signora Presidente, una rapida approvazione dell'Accordo in esame, che favorirà gli scambi tra lavoratori italiani e albanesi, promuovendo un miglioramento delle loro condizioni e garantendone le esigenze di stabilizzazione. In particolare, si tratta di un segnale importante, nei confronti dei lavoratori albanesi, che rappresentano una comunità ben integrata nel nostro Paese e contribuiscono ad arricchirne il tessuto produttivo, come fisicamente e quotidianamente è verificabile anche nella mia provincia, cuore economico del Friuli-Venezia Giulia, profondo produttivo del Nord-Est, grazie anche alla comunità albanese.
PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire la rappresentante del Governo, che si riserva di farlo successivamente.
Non essendovi iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali, avvertendo che non si darà luogo alle repliche.
Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato, n. 1586: Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, fatto a Dubai l'8 marzo 2022.
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.
La III Commissione (Affari esteri) si intende autorizzata a riferire oralmente.
Ha facoltà di intervenire il relatore, Emanuele Loperfido.
EMANUELE LOPERFIDO, . Illustre Presidente, colleghi deputati, rappresentante del Governo, il disegno di legge in esame, già approvato dal Senato il 29 novembre 2023, reca l'autorizzazione alla ratifica del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, fatto a Dubai l'8 marzo 2022.
L'Accordo si compone di 25 articoli ed è finalizzato a consentire il trasferimento dei cittadini o residenti detenuti nel territorio dell'altro Stato contraente, in modo da permettere loro di scontare nel proprio Paese di origine la pena irrogata a seguito di sentenza di condanna definitiva. La scelta di disciplinare la materia attraverso un'apposita convenzione bilaterale si è resa necessaria poiché gli Emirati Arabi Uniti non hanno aderito alla Convenzione del Consiglio d'Europa del 1983, che costituisce lo strumento giuridico di più ampia applicazione in materia di trasferimento internazionale di soggetti detenuti al fine di eseguire condanne definitive.
È opportuno sottolineare che, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3, dell'Accordo, se la condanna per sua natura o durata è incompatibile con la legge dello Stato di esecuzione, tale Stato può adattarla a quella prevista dal proprio ordinamento per lo stesso reato o per un reato della stessa natura, con il consenso dello Stato di condanna. La condanna adattata non può comunque essere contraria ai principi fondamentali dello Stato di condanna; aggravare per natura e durata la condanna imposta nello Stato di condanna; eccedere il massimo edittale previsto dalla legge dello Stato di esecuzione per lo stesso reato o per un reato della stessa natura.
In particolare, l'intesa, dopo aver individuato nei Dicasteri della Giustizia dei due Paesi le autorità competenti a ricevere e inoltrare le richieste di trasferimento, disciplina le condizioni per dar luogo al trasferimento, le modalità per richiederlo - inclusi gli obblighi informativi, lo scambio di documentazione e la manifestazione del consenso da parte del condannato - e per adottare la decisione.
Perché si possa provvedere al trasferimento, il testo prevede che il detenuto presti il proprio consenso, salvo il caso che nei suoi confronti sia stato emanato un provvedimento di espulsione.
Ulteriori disposizioni del Trattato riguardano la consegna della persona condannata, le modalità di esecuzione, la possibilità di revisione della condanna, i casi di amnistia e di grazia e le condizioni per la cessazione della condanna.
L'Accordo disciplina altresì le modalità di informazione riguardo all'esecuzione della condanna, le condizioni per il trasferimento di una persona condannata destinataria di un provvedimento di espulsione, il principio di specialità, le condizioni per il transito delle persone condannate destinate ad uno Stato terzo nel territorio di uno dei due Paesi contraenti e le modalità per la suddivisione delle spese derivanti dall'applicazione delle misure dell'intesa bilaterale.
Da ultimo, il testo reca disposizioni relative alla protezione della riservatezza e dei dati personali, ai rapporti con altri accordi internazionali, alla composizione di eventuali controversie applicative o interpretative tra le parti, nonché all'applicazione temporale, all'entrata in vigore, alla modifica, alla durata e alla cessazione del Trattato.
Il disegno di legge di ratifica si compone, a sua volta, di quattro articoli. In particolare, l'articolo 3 riguarda gli oneri economici, valutati in 22.120 euro annui, a decorrere dal 2023, essenzialmente per le spese di trasferimento delle persone condannate. Nel corso dell'esame in sede consultiva, la Commissione bilancio ha rilevato che il provvedimento è incluso nell'elenco degli accantonamenti del Fondo speciale di parte corrente, per il quale è previsto lo slittamento, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 31 dicembre 2009.
PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire la rappresentante del Governo. Si intende che vi abbia rinunciato.
Non essendovi iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali, avvertendo che non si darà luogo alle repliche.
Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1922: Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativa alla manutenzione ordinaria e all'esercizio del tratto situato in territorio francese della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia, fatta a Milano il 12 aprile 2024, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno.
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.
La III Commissione (Affari esteri) si intende autorizzata a riferire oralmente.
Ha facoltà di intervenire il relatore, il deputato Simone Billi.
SIMONE BILLI, . Grazie, Presidente. In via generale, questo provvedimento mira a determinare una più equa ripartizione dei costi di manutenzione ordinaria del tratto ferroviario francese e una diversa suddivisione dei compiti e delle responsabilità tecniche, amministrative e finanziarie tra Italia e Francia, sulla base dei principi di territorialità e proporzionalità. Mira, inoltre, ad abrogare la legge n. 475 del 1973, con cui è stata ratificata la precedente convenzione tra l'Italia e la Francia (che è stata sottoscritta nel 1970) in quanto ritenuta non più conforme al diritto dell'Unione europea e, in particolare, alla direttiva 2012/34/UE, istitutiva di uno spazio ferroviario unico europeo.
Ricordo, Presidente, che tale direttiva ha l'obiettivo di assicurare un'efficiente gestione del settore ferroviario europeo per quel che riguarda la gestione dell'infrastruttura. Ad esempio, gli Stati membri devono provvedere affinché le funzioni essenziali, che determinano l'accesso equo e non discriminatorio all'infrastruttura stessa, siano attribuite ad enti o società che non svolgono, a loro volta, servizi di trasporto ferroviario.
Per quel che riguarda la fornitura dei servizi di trasporto, gli Stati membri devono rilasciare le licenze necessarie alle imprese che soddisfino i requisiti prescritti in materia di onorabilità, capacità finanziaria, competenza professionale e copertura della propria responsabilità civile.
In materia di canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura e dei servizi, gli Stati membri istituiscono un quadro comune, con potere di revisione di quelli fissati dal gestore dell'infrastruttura, se non conformi alla stessa direttiva. Inoltre, Presidente, ciascuno Stato membro deve istituire un organismo di regolamentazione nazionale unico che monitori la situazione concorrenziale sui mercati dei servizi ferroviari al fine di evitare discriminazioni nei confronti dei richiedenti.
Presidente, pertanto - e in conclusione - auspico una rapida approvazione del provvedimento in esame che si inserisce nel quadro della richiamata direttiva 2012/34/UE, in base alla quale una maggiore integrazione del settore dei trasporti dell'Unione è essenziale per il completamento del mercato interno. Peraltro, il tratto ferroviario interessato costituisce uno snodo fondamentale per la gestione della Liguria ed è ampiamente utilizzato sia dai lavoratori che dai turisti. Grazie ancora e grazie Sottosegretario.
PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire la rappresentante del Governo. Si riserva di farlo successivamente.
È iscritto a parlare il deputato Loperfido. Ne ha facoltà.
EMANUELE LOPERFIDO(FDI). Grazie, Presidente. L'Accordo in esame è relativo alla manutenzione ordinaria e all'esercizio del tratto situato in territorio francese della linea Cuneo-Breil-Ventimiglia, fatto a Milano il 12 aprile del 2024; è un provvedimento importante per il miglior funzionamento di una linea transfrontaliera che svolge e potrà svolgere in prospettiva un ruolo importante a livello regionale e nazionale. Va ricordato, a tale proposito, che la linea Cuneo-Ventimiglia ha la particolarità di comprendere un tratto in territorio francese che si colloca tra due tratti in territorio italiano; ciò, a causa delle vicende politiche che hanno portato, alla fine della Seconda guerra mondiale, alla cessione alla Francia di Briga e Tenda, che erano precedentemente territori italiani.
La gestione del tratto francese era regolata da una Convenzione del 1970, poi ratificata con la legge n. 475 del 1973. Questa prevedeva la ricostruzione del tratto situato in territorio francese della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia a cura del Governo francese, con spese di costruzione e di equipaggiamento della linea a carico del Governo italiano, salvo un contributo forfetario della Francia pari a 6 milioni di franchi. I prezzi e le condizioni di trasporto applicabili ai viaggiatori, ai bagagli ed alle merci circolanti sulla linea erano quelli delle ferrovie francesi, tranne che per i transiti tra i punti di frontiera nord (Colle di Tenda) e sud (Piena), cui si applicavano le condizioni delle ferrovie italiane.
Il nuovo Accordo va a sostituire questa più antica normativa, ormai non più conforme al diritto comunitario dopo la direttiva 2012/34/UE istitutiva di uno spazio ferroviario unico europeo. Coerentemente con il quadro comunitario, l'Accordo in esame definisce le regole di funzionamento applicabili alla linea da parte del gestore dell'infrastruttura francese, in particolare in merito all'interoperabilità, alla sicurezza e all'accesso equo e non discriminatorio all'infrastruttura da parte delle imprese ferroviarie.
Il Titolo III individua, inoltre, modalità di finanziamento della linea. Più specificatamente, l'articolo 7, lettera , prevede che il o l'avanzo di gestione ordinaria per ogni tratto della linea venga valutato annualmente e sostenuto da parte italiana e francese sulla base di una ripartizione proporzionata alla circolazione dei treni italiani e francesi, salva la clausola di salvaguardia in base alla quale per ogni tratta, in caso di e in presenza di almeno un servizio regolare di trasporto ferroviario di ciascuna Parte, ognuna di esse si farà carico di almeno il 25 per cento del . Si tratta, nel complesso, di un Accordo equilibrato, concluso da meno di un anno, per il quale si auspica una rapida approvazione.
PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare, pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.
PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, deputato Billi. Si intende che vi abbia rinunciato.
Ha facoltà di replicare la rappresentante del Governo. Si intende che vi abbia rinunciato.
Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1703: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta, detto Sovrano Militare Ordine di Malta - SMOM, fatto a Roma il 23 ottobre 2023.
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.
Avverto che la III Commissione (Affari esteri) si intende autorizzata a riferire oralmente.
Ha facoltà di intervenire la relatrice, deputata Patrizia Marrocco.
PATRIZIA MARROCCO, . Grazie, Presidente. Illustre Presidente, colleghi deputati, rappresentante del Governo, il disegno di legge in esame reca l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta, detto Sovrano Militare Ordine di Malta - SMOM, fatto a Roma il 23 ottobre 2023. L'Accordo ha lo scopo di consentire al Corpo italiano di soccorso dell'Ordine di Malta di iscriversi al Registro unico nazionale del Terzo settore.
L'Accordo si inserisce nel contesto delle strette relazioni esistenti tra la Repubblica italiana e il Sovrano Militare Ordine di Malta; prevede che l'Italia riconosca la personalità giuridica delle istituzioni dello SMOM quali enti di diritto pubblico melitense, appartenenti all'ordine giuridico dello stesso SMOM.
Venendo al merito dell'intesa in esame, l'articolo 1 prevede l'iscrizione di diritto nel Registro unico nazionale del Terzo settore.
L'articolo 2 stabilisce che l'attuazione di quanto previsto dall'Accordo non comporti nuovi o maggiori oneri di spesa per le Parti.
L'articolo 3 prevede che eventuali controversie sull'interpretazione o l'applicazione dell'Accordo saranno risolte in via amichevole, mediante consultazione o negoziati tra le Parti, o in via diplomatica.
L'articolo 4 prevede che l'attuazione dell'Accordo sia conforme al diritto internazionale applicabile, nonché, per la parte italiana, agli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione europea. L'articolo 5 detta le disposizioni finali relative all'entrata in vigore del presente Accordo e alle modalità di revisione dello stesso. Il disegno di legge di ratifica si compone, a sua volta, di 4 articoli. In particolare, l'articolo 3 introduce una clausola di invarianza finanziaria sulla base della quale dall'attuazione dell'Accordo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire la rappresentante del Governo. Si riserva di farlo successivamente. È iscritto a parlare il deputato Emanuele Loperfido. Ne ha facoltà.
EMANUELE LOPERFIDO(FDI). Grazie, Presidente. Il disegno di legge in esame ha carattere prevalentemente tecnico: ha, infatti, la funzione di consentire al Corpo italiano di soccorso dell'Ordine di Malta, ente di diritto melitense, di iscriversi al Registro unico nazionale del Terzo settore. È importante ricordare che il Corpo italiano di soccorso dell'Ordine di Malta opera in Italia in virtù degli Accordi tra la Repubblica italiana e il Sovrano Militare Ordine di Malta in materia di assistenza in caso di gravi emergenze determinate da eventi naturali o dovute alle attività dell'uomo e in materia di assistenza nelle attività di salvaguardia delle vite umane in mare.
Fondato nel 1970 ha svolto una funzione importante e benemerita in numerosissime occasioni, compresi i terremoti in Friuli del 1976, che ricordo benissimo, quello in Irpinia del 1980, fino al più recente sisma del Centro-Italia del 2016 e alla crisi creata dalla pandemia. Negli ultimi anni tra le sue attività hanno avuto particolare rilievo i salvataggi in mare ed il soccorso sanitario migranti attraverso il dispiegamento di squadre di medici e volontari a bordo delle motovedette della Guardia costiera e della Guardia di finanza.
In virtù dell'Accordo in esame, che non comporta oneri per la finanza pubblica, il Corpo italiano di soccorso dell'Ordine di Malta potrà fruire dei benefici del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017; dovrà, a tale scopo, adottare un regolamento, in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, che recepisca le disposizioni del codice del Terzo settore.
Si tratta, dunque, di un provvedimento che si inserisce nel contesto delle strette relazioni esistenti tra la Repubblica italiana e il Sovrano Militare Ordine di Malta e che contribuisce a rafforzare l'azione di un ente che dà un importante contributo negli ambiti della Protezione civile e della salvaguardia delle vite umane.
PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.
PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare la relatrice, deputata Patrizia Marrocco. Si intende che vi abbia rinunciato. Ha facoltà di replicare la rappresentante del Governo. Si intende che vi abbia rinunciato.
Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.
PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della prossima seduta.
1.
S. 1128 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e lo Stato di Libia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma il 10 giugno 2009, con Scambio di Note emendativo fatto a Roma il 7 e il 22 agosto 2014 (Approvato dal Senato). (C. 2031)
Relatrice: MARROCCO.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2024.
(C. 1916-A)
: LOPERFIDO.
S. 857 - Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, fatto a Dubai l'8 marzo 2022 (Approvato dal Senato). (C. 1586)
: LOPERFIDO.
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativa alla manutenzione ordinaria e all'esercizio del tratto situato in territorio francese della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia, fatta a Milano il 12 aprile 2024, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno. (C. 1922)
: BILLI.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta, detto Sovrano Militare Ordine di Malta - SMOM, fatto a Roma il 23 ottobre 2023. (C. 1703)
Relatrice: MARROCCO.
2.
Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare. (C. 1917)
e delle abbinate proposte di legge costituzionali: ENRICO COSTA; GIACHETTI; CALDERONE ed altri; MORRONE ed altri.
(C. 23-434-806-824)
: NAZARIO PAGANO, MICHELOTTI e BORDONALI.
3.
4.
5.
6.
7.
S. 226 - D'INIZIATIVA DEI SENATORI: CANTU' ed altri: Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria (Approvata dal Senato). (C. 1305)
: PANIZZUT.
8.