PRESIDENTE. La seduta è aperta.
Invito il deputato Segretario a dare lettura del processo verbale della seduta precedente.
ROBERTO TRAVERSI, legge il processo verbale della seduta del 28 aprile 2025.
PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato.
.
PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del Regolamento, i deputati in missione a decorrere dalla seduta odierna sono complessivamente 77, come risulta dall'elenco consultabile presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell' al resoconto stenografico della seduta odierna .
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge di ratifica nn. 2307, 2291, 1915-A e 2101.
Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi riservati all'esame dei disegni di legge di ratifica all'ordine del giorno è pubblicato in calce al vigente calendario dei lavori dell'Assemblea .
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2307: Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, fatto a Roma il 12 novembre 2024 e nella Città del Vaticano il 23 dicembre 2024, costituente un Accordo emendativo dell'Accordo mediante Scambio di Lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze armate, fatto a Roma e nella Città del Vaticano il 13 febbraio 2018, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.
Le Commissioni III (Affari esteri) e IV (Difesa) si intendono autorizzate a riferire oralmente.
Ha facoltà di intervenire il relatore per la III Commissione (Affari esteri), deputato Paolo Formentini, anche a nome del relatore della IV Commissione (Difesa).
PAOLO FORMENTINIGrazie, signor Presidente. Rappresentante del Governo, il disegno di legge in esame reca l'autorizzazione alla ratifica dello Scambio di lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, fatto a Roma il 12 novembre 2024 e nella Città del Vaticano il 23 dicembre 2024, costituente un Accordo emendativo dell'Accordo mediante Scambio di Lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze Armate, fatto a Roma e nella Città del Vaticano il 13 febbraio 2018, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
In premessa, occorre ricordare che l'Accordo oggetto della modifica in esame è stato siglato nel 2018 ed è stato ratificato dalla legge 22 aprile 2021, n. 70. Esso ha il fine di disciplinare l'assistenza spirituale dei militari cattolici delle Forze armate e lo dei cappellani militari, alla luce dell'evoluzione storica, politica e normativa determinatasi dopo la revisione del Concordato del 1984.
L'intesa, dunque, individua le funzioni svolte dai cappellani a favore dei militari cattolici e delle rispettive famiglie, nonché i mezzi e gli strumenti che sono messi a loro disposizione per l'assolvimento delle funzioni stesse. Tra le altre cose, affida la direzione e il coordinamento del servizio di assistenza spirituale all'Ordinario militare, nominato dal Presidente della Repubblica su designazione della Santa Sede, e fissa il principio generale in forza del quale l'organico dei cappellani è di 162 unità, stabilendo l'attribuzione per assimilazione dei relativi gradi militari.
La disciplina pattizia ha realizzato un condivisibile punto di equilibrio tra l'obiettivo italiano di razionalizzare e contenere gli oneri e la volontà della Santa Sede di mantenere alcune prerogative dei cappellani militari. La prassi applicativa, tuttavia, ha evidenziato l'opportunità di alcuni opportuni correttivi, che sono l'oggetto del provvedimento in esame.
Più nel dettaglio, si modificano i vigenti articoli 1549, 1559 e 1594 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, in materia di cappellani militari. Come evidenziato nella relazione illustrativa del provvedimento, le modifiche introdotte sono finalizzate a consentire all'Ordinariato militare di ampliare l'ambito potenziale dei sacerdoti cattolici da avviare alla carriera dell'assistenza spirituale al personale delle Forze armate.
Il disegno di legge in esame si compone di cinque articoli. I primi due articoli contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dello Scambio di lettere.
L'articolo 3 reca le seguenti modifiche al codice dell'ordinamento militare: la lettera , concernente i requisiti per la nomina al grado di cappellano militare di complemento, stabilisce per i sacerdoti l'età minima di 25 anni, in luogo dei 28 anni attualmente previsti, senza la previsione di alcun limite anagrafico massimo, oggi fissato in 40 anni; la lettera , concernente i requisiti per la nomina al grado di cappellano militare addetto in servizio permanente, prevede che i cappellani militari di complemento possano presentare domanda a questo fine purché abbiano prestato almeno due anni di servizio continuativo, in luogo dei cinque anni attualmente stabiliti, e che questa facoltà non sia subordinata a un limite massimo di età, attualmente fissato al quarantacinquesimo anno; la lettera , riguardante la cessazione dei cappellani militari dalla categoria di complemento, porta da cinque a due anni il periodo di servizio continuativo nel complemento, oltre il quale il cappellano, se non riconosciuto idoneo a giudizio dell'Ordinario militare, cessa dal servizio ed è collocato in congedo assoluto.
L'articolo 4 prevede una clausola di invarianza finanziaria.
A tale proposito, la relazione tecnica precisa che le modifiche al codice dell'ordinamento militare apportate ampliano la base per il reclutamento, ma non modificano l'attuale dotazione organica dei cappellani militari, i correlati costi medi e le progressioni di carriera già previste a legislazione vigente.
Da ultimo, l'articolo 5 prevede che la legge entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in .
PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire il Sottosegretario Silli, se lo ritiene: si riserva di farlo successivamente.
È iscritto a parlare il deputato Salvatore Caiata. Ne ha facoltà.
SALVATORE CAIATA(FDI). Grazie, Presidente. Il disegno di legge in esame, di iniziativa governativa, reca la ratifica e l'esecuzione dello Scambio di lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, costituendo un Accordo emendativo dell'Accordo del 2018 sull'assistenza spirituale delle Forze armate. Tale intesa, firmata a Roma il 12 novembre 2024 e nella Città del Vaticano il 23 dicembre 2024, aggiorna la disciplina relativa all'assistenza spirituale ai militari, adeguandola all'evoluzione normativa e organizzativa delle Forze armate.
L'accordo prevede, tra l'altro, la ridefinizione dello giuridico dei cappellani militari, l'adeguamento dei requisiti per l'accesso al servizio e la regolamentazione delle modalità di svolgimento dell'assistenza spirituale, garantendo il rispetto della libertà religiosa e della laicità dello Stato. In particolare, si riduce da 28 a 25 anni il limite anagrafico per accedere alla carriera di cappellano militare, eliminando il limite massimo di 40 anni, e si riduce da 5 a 2 anni il periodo minimo di servizio continuativo per la nomina a cappellano militare addetto in servizio permanente.
Riteniamo che la ratifica di questo Accordo rappresenti un passo significativo per assicurare un supporto morale e spirituale ai nostri militari, contribuendo al benessere del personale e al rafforzamento della coesione all'interno delle Forze armate. Pertanto, il gruppo di Fratelli d'Italia esprime parere favorevole.
PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e, pertanto, dichiaro chiusa la discussione sulle generali.
PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore per la Commissione Affari esteri, deputato Paolo Formentini, anche a nome del relatore della Commissione difesa, se lo ritiene: rinuncia.
Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo: rinuncia.
Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato, n. 2291: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 31 ottobre 2024.
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.
Avverto che la III Commissione (Affari esteri) si intende autorizzata a riferire oralmente.
Ha facoltà di intervenire il relatore, deputato Salvatore Caiata.
SALVATORE CAIATA, Grazie, Presidente. Colleghi, rappresentante del Governo, il disegno di legge in esame, già approvato dal Senato, reca l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 31 ottobre 2024.
Desidero, innanzitutto, ricordare che nel corso dell'attuale legislatura è già stata approvata la legge n. 94 del 2023, recante la ratifica dell'Accordo bilaterale del giugno 2021 in materia di sicurezza sociale, finalizzato a regolare i rapporti tra i due Stati, limitatamente all'esportabilità delle pensioni e delle rendite per infortunio e malattia professionale, erogate per l'Italia dall'INPS e dall'INAIL.
Per quanto concerne gli adempimenti posti in capo all'INPS, la legge n. 94 del 2023 non regola la totalizzazione dei periodi assicurativi ai fini pensionistici e l'esportabilità di prestazioni non contributive di tipo misto, ambiti sui quali interviene, invece, il provvedimento in esame.
Segnalo, altresì, che la firma dell'intesa fa seguito all'approvazione all'unanimità il 1° agosto 2024 da parte delle Commissioni riunite affari esteri e lavoro della risoluzione, a prima firma del presidente Tremonti, con la quale si impegnava il Governo ad intraprendere ogni iniziativa utile a modificare e integrare l'Accordo vigente tra l'Italia e la Moldova in materia di sicurezza sociale, allo scopo di prevedere che, ai fini dell'acquisizione e del mantenimento del recupero del diritto alle prestazioni pensionistiche, i periodi di assicurazione o equivalenti, compiuti in virtù della legislazione di uno Stato contraente, possano essere totalizzati, se necessario, con i periodi di assicurazione o equivalenti, compiuti ai sensi della legislazione dell'altro Stato contraente, sempre che non si sovrappongano.
Le domande da parte dei cittadini della Moldova che hanno lavorato in Italia per la concessione della pensione italiana possono essere presentate all'istituzione italiana competente, l'INPS, per il tramite dell'istituzione moldava competente. Venendo all'articolato, il testo è composto da 29 articoli, suddivisi in quattro Titoli, e da un allegato.
Nelle disposizioni generali vengono individuati i campi di applicazione materiale e personale, e stabiliti i principi di parità di trattamento per le persone a cui l'Accordo si applica e di esportabilità delle prestazioni. Per l'Italia, in particolare, l'Accordo trova applicazione con riguardo alle prestazioni di invalidità, vecchiaia e superstiti previste dall'assicurazione generale obbligatoria, dai regimi speciali dei lavoratori autonomi, dalla gestione separata, dai regimi esclusivi e sostitutivi dei regimi assicurativi generali obbligatori istituiti per alcune categorie di lavoratori e gestiti dall'INPS.
Con riferimento alle disposizioni sulla legislazione applicabile, l'Accordo prevede che i lavoratori ai quali sia applicabile l'intesa siano soggetti alla legislazione dello Stato in cui prestano la propria attività lavorativa, fatte salve alcune eccezioni individuate dall'articolo 7. Ulteriori disposizioni del Titolo II riguardano il personale diverso da quello appartenente ai ruoli delle rappresentanze diplomatiche contrattato localmente e che presti servizio in quelle strutture, nonché il personale domestico al servizio privato di agenti diplomatici e consolari, nonché la possibilità di totalizzare i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione di uno Stato con quelli compiuti ai sensi della legislazione dell'altro Stato.
Il Titolo III reca disposizioni particolari relative alle pensioni dovute secondo la legislazione di una parte in regime autonomo, alle modalità per la totalizzazione delle pensioni in casi specifici, al computo dei periodi assicurativi di durata inferiore a 1 anno e alle pensioni nei casi in cui le persone non soddisfino contemporaneamente le condizioni previste dalla legislazione dei due Paesi.
Ulteriori misure prevedono la possibilità di definire in via amministrativa le norme di attuazione, nonché di garantire lo scambio di informazioni e una collaborazione amministrativa per la corretta gestione delle prestazioni erogate. Sempre nell'ambito del Titolo III viene prevista la possibilità di designare appositi organismi di collegamento per facilitare l'attuazione dell'Accordo e vengono altresì definite le modalità di presentazione di domande, dichiarazioni e ricorsi nell'ambito delle materie di competenza dell'intesa e di pagamento delle prestazioni per i beneficiari.
Da ultimo, il Titolo IV reca disposizioni transitorie e finali, disciplinando i termini per l'entrata in vigore, la decorrenza e l'emendabilità dell'Accordo, nonché le modalità per la risoluzione di eventuali controversie interpretative o attuative. Quanto al disegno di legge di ratifica, si compone di 4 articoli.
In particolare, l'articolo 3, relativo alle disposizioni finanziarie, valuta gli oneri complessivi del provvedimento in 7,2 milioni di euro per il 2025, 9,7 milioni per il 2026, in 12 milioni per l'anno 2027, in 13,6 milioni per l'anno 2028, in 13,8 milioni per l'anno 2029, in 15,4 milioni per l'anno 2030, in 17,3 milioni per l'anno 2031, in 18 milioni per l'anno 2032, in 18,4 milioni per il 2033 e in 19 milioni di euro a decorrere dal 2034 e ne dispone la relativa copertura.
In conclusione, auspico una rapida approvazione del provvedimento, il quale si inserisce in un contesto caratterizzato dal chiaro impegno delle istituzioni europee a promuovere e a sostenere il processo di adesione all'Unione europea della Moldova, che ha ottenuto lo di Paese candidato nel giugno 2022.
Da ultimo, l'11 marzo scorso, il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva la proposta di regolamento che istituisce il nuovo strumento da 1,9 miliardi di euro per sostenere le riforme e il percorso verso l'integrazione nell'Unione della Moldova. Tale strumento mira…
SALVATORE CAIATA, . …attraverso sovvenzioni e prestiti a tasso agevolato ad attenuare il forte impatto della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina sulla situazione economica e di sicurezza della Moldova, nonché a rafforzare la resilienza del Paese contro gli attacchi ibridi in corso…
PRESIDENTE. La ringrazio.
SALVATORE CAIATA, . …e le ingerenze russe sulle sue istituzioni democratiche.
PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire, se lo ritiene, il Sottosegretario Silli: si riserva.
Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali, avvertendo che non si darà luogo alle repliche.
Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1915-A: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'India sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 9 ottobre 2023.
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.
La III Commissione (Affari esteri) si intende autorizzata a riferire oralmente.
Ha facoltà di intervenire il relatore, deputato Paolo Formentini.
PAOLO FORMENTINI,. Grazie, signor Presidente. Sottosegretario Silli, il disegno di legge in esame reca l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'India sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 9 ottobre 2023.
L'Accordo, che è composto da un preambolo e da 13 articoli, ha lo scopo di fissare la cornice giuridica entro cui rafforzare la cooperazione bilaterale, lavorando su nuove catene di valore in grado di sfruttare la complementarità e l'interdipendenza tra i due Paesi. Tale obiettivo si inquadra nella più ampia strategia che l'Italia intende sviluppare nella regione indo-pacifica per difendere la democrazia, proteggere lo e preservare il libero esercizio della libertà di navigazione.
Va ricordato che l'Italia intrattiene un partenariato strategico da marzo 2023 che riguarda soprattutto commercio, investimenti e scambi culturali; il presente Accordo, invece, estende ad ambiti ulteriori, fra cui si annoverano difesa, spazio, sicurezza informatica e mobilità.
Venendo al contenuto, l'articolo 1 disciplina la cooperazione tra le parti in base ai principi di eguaglianza, reciprocità, mutuo interesse, rispetto reciproco della sovranità e dell'integrità territoriale. L'Accordo sarà attuato in conformità al diritto internazionale applicabile e, per quanto riguarda la parte italiana, agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.
L'articolo 2 illustra le aree e le modalità di gestione della cooperazione tra i due Paesi. In particolare, la cooperazione riguarda, tra gli altri, i seguenti ambiti: politica di sicurezza e di difesa, ricerca e sviluppo, supporto logistico e acquisizione di prodotti e servizi per la difesa, cooperazione industriale (compresa la stipulazione di accordi di collaborazione tra imprese), formazione in ambito militare, condivisione di informazioni. Quanto alle modalità, tale cooperazione potrebbe avvenire attraverso visite di delegazioni civili e militari in condizioni di reciprocità, scambio di esperienze tra esperti, incontri tra rappresentanti delle istituzioni della difesa, scambio di personale docente, nonché studenti di istituti militari, partecipazione a corsi di formazione teorici e pratici, seminari e conferenze.
L'articolo 3 definisce la competenza dei rispettivi Ministri della Difesa per l'esecuzione e l'attuazione dell'Accordo, anche attraverso consultazioni bilaterali.
L'articolo 4 regola gli aspetti finanziari derivanti dalla cooperazione, stabilendo che ciascuna parte sosterrà le spese di propria competenza relative all'esecuzione dell'Accordo.
L'articolo 5 disciplina la materia del risarcimento di eventuali danni provocati dal personale, che saranno regolati attraverso un mutuo accordo.
L'articolo 6 regola la cooperazione in materia di armamenti, munizioni, armi e sensori. In base a tale disposizione, le parti possono cooperare nella progettazione, nello sviluppo, nella produzione, nella manutenzione, nella vendita, nelle consulenze e in qualsiasi altra attività concordata reciprocamente per quanto riguarda gli equipaggiamenti di difesa, i sistemi, le piattaforme, i pezzi di ricambio, l' e il e qualsiasi altra questione tecnica o commerciale concordata reciprocamente. Le parti si impegnano altresì a non riesportare il materiale acquisito senza il previo consenso della parte che lo ha originariamente fornito.
L'articolo 7 impegna le parti ad adoperarsi per garantire la protezione della proprietà intellettuale, compresi i brevetti, di quanto sviluppato in conformità all'Accordo in esame, nel rispetto delle leggi nazionali e degli accordi internazionali in materia sottoscritti dalle parti, nonché, per quanto concerne l'Italia, nel rispetto degli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione europea.
L'articolo 8 regola il trattamento di informazioni, documenti, materiali, atti e cose classificati da “riservato” a “segreto”, specificando che il loro trasferimento potrà avvenire solo per il tramite di canali diplomatici approvati dalle rispettive autorità nazionali per la sicurezza e che essi dovranno essere conservati, trattati e salvaguardati secondo le leggi nazionali, nonché utilizzati esclusivamente per gli scopi contemplati dall'Accordo.
Quanto al disegno di legge di ratifica, esso si compone di 4 articoli. In particolare, l'articolo 3 dispone in merito agli oneri finanziari connessi all'organizzazione delle riunioni annuali svolte nell'ambito della cooperazione, pari a 6.406 euro ad anni alterni a decorrere dall'anno 2025, cui si provvede mediante riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale.
In conclusione, auspico una rapida approvazione dell'Accordo in esame, che costituisce un tassello importante della strategia italiana per l'Indo-Pacifico.
PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire il rappresentante del Governo, Sottosegretario Silli: prendo atto che rinuncia.
È iscritto a parlare il deputato Caiata. Ne ha facoltà.
SALVATORE CAIATA(FDI). Grazie, Presidente. Il disegno di legge in esame riguarda la ratifica dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'India sulla cooperazione nel settore della difesa, firmato a Roma il 9 ottobre 2023. L'Accordo stabilisce un quadro di collaborazione bilaterale, volto a promuovere lo scambio di informazioni, l'addestramento congiunto, la cooperazione industriale e la ricerca nel campo della difesa.
La cooperazione con l'India, una delle principali potenze emergenti a livello globale, offre opportunità significative per l'industria della difesa italiana, favorendo l'internazionalizzazione delle nostre imprese e lo sviluppo di sinergie tecnologiche. Riteniamo che la ratifica di questo Accordo contribuisca a consolidare la posizione dell'Italia nello scenario internazionale e a promuovere la sicurezza e la stabilità a livello globale. Pertanto, il gruppo di Fratelli d'Italia esprime parere favorevole.
PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.
PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare, se lo ritiene, il relatore, deputato Paolo Formentini: prendo atto che rinuncia.
Ha facoltà di replicare il Sottosegretario Silli: prendo atto che rinuncia.
Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato, n. 2101: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Araba d'Egitto sul trasporto internazionale di merci per mezzo di veicoli trainati (rimorchi e semirimorchi) con l'uso di servizi di traghettamento marittimo, fatto a Il Cairo il 22 gennaio 2024.
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.
La III Commissione (Affari esteri) si intende autorizzata a riferire oralmente.
Ha facoltà di intervenire, in sostituzione del relatore Calovini, il deputato Paolo Formentini, vice presidente della III Commissione (Affari esteri).
PAOLO FORMENTINIGrazie, Presidente. Sottosegretario Silli, l'intesa è finalizzata a regolare i trasporti su strada da parte di operatori del settore dei due Paesi, tenendo conto dell'attivazione di servizi di traghetto fra i porti italiani ed egiziani, nel rispetto del principio della reciprocità di trattamento. Essa, dunque, ha il fine di rafforzare l'interscambio commerciale.
Come evidenziato dalla relazione illustrativa, l'intesa è ispirata al rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, con il ricorso al trasporto su nave dei soli veicoli rimorchiati, secondo la logica dell'intermodalità e del trasporto combinato. Una volta trasportati via mare, infatti, i rimorchi e i semirimorchi potranno circolare, nei viaggi di destinazione, trainati da motrici con targa italiana sul territorio italiano e da operatori egiziani nel Paese africano. Il numero delle autorizzazioni annuali di destinazione finale o di transito sarà concordato dalla Commissione mista.
L'Accordo, composto da un preambolo e da 12 articoli, identifica in primo luogo le autorità competenti per la sua applicazione e descrive le modalità di concessione delle varie tipologie di permesso per il trasporto di merci, in linea con la legislazione della parte nella quale i rimorchi e i semirimorchi circolano. Vengono, poi, fissati i requisiti assicurativi e definito lo scambio di dati statistici.
Ulteriori disposizioni riguardano le condizioni per l'entrata nel territorio di ciascuna delle parti dei veicoli trainati, senza restrizioni o diritti doganali per i veicoli e i pezzi di ricambio, nonché l'applicazione della legislazione fiscale, doganale e valutaria dello stato di circolazione dei veicoli, anche in relazione agli eventuali pedaggi. Ad una Commissione mista è affidato il compito di attuare e implementare l'Accordo, nonché di decidere sul numero e la tipologia dei permessi da rilasciare.
L'Accordo definisce, infine, le modalità di risoluzione delle eventuali controversie interpretative o applicative fra le parti, i casi di sospensione temporanea dell'intesa per motivi di ordine e sicurezza pubblica e i termini per la sua entrata in vigore, per la sua durata e per la sua emendabilità.
Quanto al disegno di legge di ratifica, si compone di 4 articoli. In particolare, l'articolo 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria in base alla quale dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Pertanto, le amministrazioni interessate devono provvedere all'attuazione dell'Accordo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
In conclusione, auspico una rapida approvazione del provvedimento in esame, che si inquadra nell'ambito del più ampio dialogo commerciale tra l'Unione europea e l'Egitto, che ha visto la firma, nel marzo 2024, di una dichiarazione congiunta che istituisce il partenariato strategico e comprensivo bilaterale con l'obiettivo di intensificare la cooperazione e liberare tutto il potenziale della zona di libero scambio bilaterale prevista dall'Accordo di associazione UE-Egitto. Grazie, Presidente.
PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire il rappresentante del Governo, se lo ritiene. Rinuncia.
È iscritto a parlare il deputato Salvatore Caiata. Ne ha facoltà.
SALVATORE CAIATA(FDI). Grazie, Presidente. Il disegno di legge in esame concerne la ratifica dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Araba d'Egitto sul trasporto internazionale di merci per mezzo di veicoli trainati, firmato a Il Cairo il 22 gennaio 2024. L'Accordo disciplina le condizioni per il trasporto internazionale di merci tra i due Paesi, regolando aspetti quali le autorizzazioni, le norme tecniche, la sicurezza stradale e le modalità di utilizzo dei servizi di traghettamento marittimo. Considerando l'importanza dell'Egitto come strategico nel Mediterraneo e il ruolo cruciale del trasporto su strada per l'economia italiana, riteniamo che la ratifica di questo Accordo sia di fondamentale interesse per il nostro Paese.
Alla luce di quanto esposto, il gruppo di Fratelli d'Italia esprime parere favorevole.
PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e, pertanto, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.
PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare, in sostituzione del relatore Calovini, il deputato Formentini, che rinuncia.
Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo, che rinuncia.
Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.
PRESIDENTE. Avverto che, come già comunicato ai gruppi per le vie brevi, nella giornata di mercoledì 7 maggio lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata avrà inizio alle ore 15 anziché alle ore 14,45 e che, conseguentemente, le votazioni nella parte pomeridiana della seduta avranno inizio alle ore 16,15 anziché alle ore 16, come invece previsto dal vigente calendario dei lavori dell'Assemblea.
PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della prossima seduta.
1.
2.
3.
Relatrice: AMBROSI.
4.
5.
6.
PELLA: Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità. (C. 741-A)
e dell'abbinata proposta di legge: QUARTINI ed altri. (C. 1509)
: PELLA.
7.
FARAONE ed altri: Istituzione della Giornata nazionale "Enzo Tortora" in memoria delle vittime di errori giudiziari. (C. 441)
e delle abbinate proposte di legge: BISA ed altri; PITTALIS ed altri. (C. 1657-1694)
8.
BAGNAI ed altri: Modifiche all'articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernenti l'acquisizione di dati relativi al traffico telefonico e telematico per esigenze di tutela della vita e dell'integrità fisica del soggetto interessato, nonché istituzione della Giornata nazionale dedicata alle persone scomparse. (C. 1074-A)
Relatrice: MATONE.
9.
Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, fatto a Roma il 12 novembre 2024 e nella Città del Vaticano il 23 dicembre 2024, costituente un Accordo emendativo dell'Accordo mediante Scambio di Lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze armate, fatto a Roma e nella Città del Vaticano il 13 febbraio 2018, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. (C. 2307)
: FORMENTINI, per la III Commissione; ZOFFILI, per la IV Commissione.
S. 1319 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 31 ottobre 2024 (Approvato dal Senato). (C. 2291)
: CAIATA.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'India sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 9 ottobre 2023. (C. 1915-A)
: FORMENTINI.
S. 1228 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Araba d'Egitto sul trasporto internazionale di merci per mezzo di veicoli trainati (rimorchi e semirimorchi) con l'uso di servizi di traghettamento marittimo, fatto a Il Cairo il 22 gennaio 2024 (Approvato dal Senato). (C. 2101)
: CALOVINI.