PRESIDENTE. La seduta è aperta.
Invito il deputato Segretario a dare lettura del processo verbale della seduta precedente.
FILIBERTO ZARATTI, legge il processo verbale della seduta dell'8 maggio 2026.
PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato.
.
PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del Regolamento, i deputati in missione a decorrere dalla seduta odierna sono complessivamente 79, come risulta dall'elenco consultabile presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell' al resoconto stenografico della seduta in corso .
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato, n. 2890: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali.
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.
La VI Commissione (Finanze) si intende autorizzata a riferire oralmente.
Ha facoltà di intervenire il relatore, deputato Giulio Centemero.
GIULIO CENTEMERO, . Grazie. Signora Presidente, signora Sottosegretario, il decreto che ci apprestiamo oggi a incardinare in Aula è composto di 6 articoli e un allegato. In particolare, l'articolo 1 introduce un regime di prevenzione e contrasto alle manovre speculative sui carburanti, con un ambito temporale circoscritto ai 3 mesi decorrenti dall'entrata in vigore del decreto-legge.
In particolare, si prevede che le società petrolifere e i soggetti giuridici che assicurano l'approvvigionamento della rete di vendita dei carburanti per autotrazione per uso civile sono tenuti a comunicare giornalmente agli esercenti i prezzi consigliati di vendita ai clienti finali ovvero previsti per la propria rete di distribuzione e vendita. Agli esercenti, tenuti a loro volta a trasmettere al MIMIT il prezzo effettivamente praticato, è fatto divieto di praticare variazioni in aumento nel corso della medesima giornata. Il Garante per la sorveglianza dei prezzi è chiamato inoltre ad attivare un controllo sistematico sull'intera filiera, confrontando l'andamento dei prezzi al consumo con le variazioni delle quotazioni internazionali delle materie prime e dei prodotti raffinati. Qualora il Garante rilevi una variazione dei prezzi al dettaglio significativamente superiore a quella giustificata dall'andamento delle quotazioni internazionali, è tenuto a farne oggetto di comunicazione alla Guardia di finanza, la quale procederà agli opportuni accertamenti.
Le risultanze di tali accertamenti, da trasmettere al medesimo Garante per la sorveglianza dei prezzi, al MIMIT, nonché all'AGCM, sono alla base dell'adozione da parte del Governo di misure correttive o altre iniziative strutturali. Il Garante per la sorveglianza dei prezzi, acquisite le risultanze istruttorie della Guardia di finanza, è tenuto entro 2 giorni a redigere un rapporto e a trasmetterlo all'autorità giudiziaria, anche al fine di verificare la sussistenza del reato di manovre speculative su merci.
L'articolo 2, in considerazione dell'aumento dei prezzi dei prodotti energetici impiegati come carburanti, in connessione con la particolare congiuntura politico-economica legata al conflitto in Medio Oriente, ridetermina, a partire dal 19 marzo 2026 e fino al 7 aprile 2026, le aliquote dell'accisa sulla benzina, sul gasolio impiegato come carburante e sul GPL, prevedendo una loro riduzione. Segnalo che il decreto-legge n. 42 del 2026 ha prorogato per un ulteriore periodo la riduzione delle aliquote.
L'articolo 3 introduce delle misure in favore delle imprese operanti nel settore dell'autotrasporto con sede legale o stabile organizzazione in Italia. In particolare, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, si riconosce un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta. Il credito d'imposta è concesso nel limite massimo di 100 milioni di euro per il 2026 ed è utilizzabile entro il 31 dicembre 2026 esclusivamente in compensazione. Inoltre, al fine di tenere conto dell'andamento delle sensibili oscillazioni dei prezzi dei carburanti, si dispone che dal 19 al 30 giugno 2026 l'aggiornamento del prezzo medio del gasolio per autotrazione debba essere effettuato con cadenza mensile, anziché trimestrale.
L'articolo 4 introduce, invece, un credito d'imposta a favore delle imprese esercenti l'attività della pesca, che è pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante, effettuato nei mesi di marzo, aprile e maggio - il mese corrente del 2026 -, ed è concesso fino al raggiungimento del limite di 10 milioni. Evidenzio che tale credito d'imposta, erogato nell'ambito e nel rispetto della normativa europea degli aiuti di Stato, è utilizzabile esclusivamente in compensazione.
L'articolo 5 incrementa la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) di 15,5 milioni di euro per l'anno 2027 e reca la quantificazione degli oneri derivanti dagli articoli 2, 3 e 4 del provvedimento in esame, oltre che dal richiamato incremento del FISPE. Indica, quindi, le fonti di copertura finanziaria, specificando in apposito allegato le riduzioni sui singoli programmi di spesa dei Ministeri, fatta salva la facoltà di rimodulazione anche tra programmi diversi nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa. Tra le fonti di copertura compaiono, altresì, le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 2 del provvedimento. Sulla base di quanto riportato dalla relazione tecnica, tale norma, riducendo per 20 giorni le aliquote di accisa applicate alla benzina, al gasolio e al GPL impiegati come carburanti, produce un effetto positivo per il 2027 pari a 15,5 milioni di euro, derivanti dal maggior gettito Ires e IRAP e da minori oneri per crediti di imposta.
L'articolo 6, infine, dispone che il decreto-legge in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in .
PRESIDENTE. Saluto studenti, studentesse e docenti dell'Istituto di istruzione superiore “Vico De Vivo” di Agropoli, che assistono ai nostri lavori dalle tribune, insieme a studenti, studentesse e docenti dell'Istituto comprensivo statale “Cortona 1” di Cortona. Benvenute e benvenuti .
Ha facoltà di intervenire la rappresentante del Governo. Si intende che si riserva di farlo successivamente.
È iscritto a parlare il deputato Toni Ricciardi. Ne ha facoltà.
TONI RICCIARDI(PD-IDP). Grazie, Presidente. Sottosegretaria Siracusano, necessitavano interventi per cercare di calmierare e di intervenire sul caro prezzi rispetto ai carburanti? Sì. Quindi, noi non contestiamo il fatto che ci fosse la necessità di intervenire e ci mancherebbe altro. Quello che contestiamo, che abbiamo fatto anche nell'altro ramo del Parlamento, in Senato, è la modalità attraverso la quale l'avete fatto. D'altronde, lo stesso Ministro Giorgetti ha dichiarato: è stata una scelta politica. È esattamente questa scelta politica che noi contestiamo.
Siamo dinanzi a un provvedimento con cui - a volte capita - state approvando una cosa che già è scaduta, che è già passata. È un provvedimento la cui efficacia giuridica è stata di corto respiro, la cui efficacia economica è stata pressoché inesistente. È un provvedimento che stanzia oltre mezzo miliardo di euro per ridurre cosa? Le accise, ovvero quell'argomento che - lo ricordo a me stesso - in parte ha contribuito a garantirvi una vittoria elettorale.
Tutte e tutti ricordiamo ancora le straordinarie , scenografiche e cinematografiche, della Presidente del Consiglio dinanzi alla pompa di benzina a dichiarare che, rispetto ai 50 euro richiesti, 15 euro erano per il carburante e 35 erano per le accise. Ora di tempo o, se volete, colleghe e colleghi, di benzina e di diesel nei serbatoi delle automobili ne è stato versato parecchio e, nonostante questo, a distanza di quasi 4 anni del Governo di Giorgia Meloni, noi siamo punto e a capo. Vi eravate dichiarati pronti e alla prima difficoltà che c'è stata in materia vi siete palesati impreparati rispetto al tema.
Avete fatto delle scelte che, tecnicamente, non hanno previsto una differenziazione sociale rispetto all'intervento di cui necessitava il Paese, ma poi soprattutto avete immaginato di svuotare l'oceano con un secchiello: questo è quello che avete fatto. Eppure, colleghe e colleghi, Governo, esiste un'ampia letteratura, c'è tutto un mondo, gli economisti lo sanno, lo dicono e lo scrivono da tempo che, nel momento in cui tu stai annunciando pubblicamente una misura di intervento sui prezzi in un sistema economico oligopolistico come quello della gestione dei carburanti, tu non stai facendo nient'altro che incentivare un processo, come dire, grigio di collusione tra i cartelli di gestione del prezzo dei carburanti. Tant'è che nemmeno arriva la notizia, nonostante si abbiano in magazzino i carburanti già acquistati a prezzi completamente diversi in un periodo storico completamente diverso, e i prezzi immediatamente aumentano. Allora, da questo punto di vista, si ha la sensazione che anche voi, che avevate annunciato di essere più bravi degli altri, evidentemente qualche errore lo avete commesso, non fosse altro dal punto di vista dell'applicazione pratica di un principio che può essere inteso e visto anche come corretto, ma che in realtà non ha inciso, non ha toccato la quotidianità e soprattutto non ha calmierato quei prezzi sui quali avete dichiarato di voler intervenire. È facile citare un esempio a voi molto caro, ovvero la Ferrari e il Pandino, no? Quante volte lo avete utilizzato come esempio. Voi avete fatto una misura per cui, se alla pompa di benzina si fosse presentato il cittadino o la cittadina con la Ferrari o il cittadino o la cittadina con il “Pandino Euro 1”, ammesso che esista ancora in circolazione, i benefici sarebbero stati esattamente identici. Allora, voi capite che questa è una difficoltà strutturale e probabilmente un errore che avete compiuto. Che cosa proponevamo noi? Perché, poi, sennò ci limitiamo ogniqualvolta a dire che le opposizioni strillano contro la maggioranza, contro il Governo e non hanno posizioni da avanzare. Noi avevamo proposto un meccanismo di accisa mobile che andava, di fatto, a recuperare il finanziamento sull'extragettito IVA derivante esattamente dal caro prezzi energia.
Ora, è bene spiegarlo alle cittadine e ai cittadini perché si ha la sensazione a volte che il prezzo dei carburanti sia definito da un'entità astratta, dagli Ufo o venga deciso sulla Luna o su Marte e che piombi nelle tasche, sulle tasche o, se volete, nei serbatoi dei cittadini. In realtà, il prezzo è definito dalle questioni, come sapete, geopolitiche e congiunturali, ma, allo stesso tempo, il prezzo in un Paese è definito anche da chi gestisce materialmente il flusso del carburante, ossia da chi lo importa, da chi fa, da chi dice, ergo, lo gestiscono quelle società - e fa specie doverlo sottolineare ogni volta - che in molti casi sono le stesse che determinano, forse più dello stesso Dicastero degli Esteri, la politica estera di questo Paese, ma soprattutto sono società vanto di questo Paese, delle quali tutte e tutti noi ci possiamo vantare, ma che di fatto sono società partecipate dallo Stato. Allora, se sono partecipate, se lo Stato, se il Governo è azionista co-partecipe di chi gestisce esattamente questa cosa, evidentemente, cari colleghi e colleghe, qualcosa, diciamo, che forse non ha funzionato come avrebbe dovuto.
Detto questo, ovviamente tutti sappiamo - e lo dico alle cittadine e ai cittadini - che se a un certo punto tu fai un intervento, una misura, anche in una fase emergenziale, tu sei obbligato a dire dove vai a individuare le risorse, cioè come copri una misura emergenziale come questa che voi avete posto in essere. È bene ribadirlo: fino a ieri, parliamo del 10 maggio, voi avete immesso per la riduzione delle accise oltre 1 miliardo e 100 milioni di euro. Io chiedo a me stesso, che ogni tanto faccio carburante, e alle cittadine e ai cittadini se 1 miliardo e 100 milioni di euro abbiano inciso, calmierato, dato una boccata d'ossigeno dal punto di vista economico nella quotidianità delle persone. Evidentemente voi all'articolo 1 pretendete con questo provvedimento che venga data trasparenza ai prezzi, che vengano ben affissi, che vengano ben letti, ma poi di fatto i cittadini leggono i prezzi, ma è come aver sottoposto il malato a una cura farmacologica ed il farmaco è stato completamente inefficace e inconsistente.
Ma vediamo di capire un attimo dove avete recuperato le risorse e come avete coperto questo provvedimento. È straordinario, veramente straordinario. Sarebbe facilissimo dire: guardate, avete assunto un posizionamento politico, in termini di politica estera e geopolitica, talmente sbagliato e talmente patriottico che avete fatto un danno alla patria senza precedenti.
Noi ci troviamo in questa condizione - è bene ribadirlo alle cittadine e ai cittadini - perché il vostro riferimento politico spirituale ha deciso improvvisamente di scatenare una guerra incomprensibile che ha generato tanti di quei danni e sta generando tanti di quei danni che ancora oggi sono inquantificabili, con il rischio, all'orizzonte, di incamminarci verso una di quelle crisi energetiche che fanno tremare i polsi e che sono paragonabili alle crisi energetiche della metà degli anni Settanta.
Come ci siamo arrivati? Ci siamo arrivati per le non scelte strategiche di questo Governo, ma soprattutto una scelta l'avete fatta ed è bene elencarla in questa sede: dove siete andati a prendere i soldi? Ora tagliate 10 milioni di euro per la giustizia civile e penale al Ministero della Giustizia, Nordio ringrazia; 25 milioni di euro per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli Affari esteri, poi parliamo del Piano Mattei, ma intanto andiamo a tagliare 25 milioni lì; 20 milioni di euro per il 1° e 2° ciclo di istruzione al Ministero dell'Istruzione, Valditara ringrazia; 10 milioni di euro per la prevenzione del rischio e per il soccorso pubblico e altrettanti per le politiche di immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti il Ministero dell'Interno (ah, abbiamo il modello Albania che funziona egregiamente); 3,2 milioni di euro per la tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e per la prevenzione del rischio idrogeologico: Niscemi e le reti idriche del Mezzogiorno vi ringraziano per questo.
Poi tagliate 9,5 milioni per la salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino - e noi non abbiamo problemi di ecosistema e di tutela in questo Paese! - e, sentite e udite, 96,5 milioni di euro per lo sviluppo e la sicurezza nella mobilità stradale. Qui almeno non li avete presi dai treni, perché avete capito che lì c'è già un problema di orari; almeno, da questo punto di vista, siete stati lungimiranti.
Dopodiché, noi siamo un Paese che ha necessità di innovare, di creare orizzonti nuovi, di trattenere cervelli e di essere attrattivo per i cervelli: e voi cosa fate? Tagliate 15 milioni di euro sulla ricerca scientifica e tecnologica, che è una straordinaria scelta di prospettiva. Venticinque milioni di euro li tagliate al Ministero dell'Agricoltura e 25 milioni di euro - forse capiamo, allora, che cosa è successo - li tagliate al Ministero della Cultura.
Poi, poiché, giustamente, ne avete messi talmente tanti e avete sbandierato a destra e a manca di esser stato il Governo che ha fatto il maggiore investimento in sanità, quando è notoriamente, empiricamente e scientificamente dimostrato che l'investimento in sanità va calcolato in rapporto al PIL e non in termini assoluti, ma, proprio perché avevate ecceduto in termini assoluti, andate a tagliare 86 milioni al Ministero della Salute, di cui 56 previsti per la tutela della salute, con un taglio all'interno di 35 milioni per la prevenzione - perché, giustamente, noi siamo un Paese che fa tanta di quella prevenzione che possiamo permetterci di ridurre anche le risorse in tale ambito - e, per non farvi mancare nulla, tagliate 25 milioni ai fondi sulla ricerca per il settore della sanità pubblica. D'altronde, se l'orizzonte patriottico di questo Governo è quello dell'incentivazione dell'apertura delle porte nei confronti della sanità privata, ovviamente è chiaro che, in un certo qual modo, bisogna penalizzare quella pubblica.
Colleghe e colleghi, ho fatto l'elenco della spesa non perché voi non lo conosciate - l'avete deciso voi - ma perché è bene ribadirlo alle cittadine e ai cittadini, mi sembra di vivere una sorta di : quando parlavate del modello Albania, a un certo punto mi presi la briga di andare a fare i conti per capire questi 760 milioni di euro per coprire lo straordinario modello Albania, che, dicevate, funzionerà. In realtà, ancora oggi, non funziona. Li avevate tagliati ai vari Ministeri, e ora state facendo la stessa cosa. Noi stiamo parlando solo di una puntata di questa trilogia, cioè noi stiamo parlando del 50 per cento dei fondi che avete stanziato per questa emergenza, adottando, se mi consentite, uno dei processi più anacronistici di recupero di coperture economiche. Perché anacronistici? Allora, che questo Paese stia vivendo una difficoltà dal punto di vista energetico non è cosa nota dal 2022 - data, anno in cui vi siete insediati -, ma è cosa nota da tempo. Quindi, vi sto fornendo già l'per chi interverrà di maggioranza, ove mai ci sarà qualcuno, per dire: il problema energetico non è stato mai affrontato nemmeno dai Governi della sinistra, allora di che cosa state parlando? Giusto. Il tema, però, è un altro. Il tema è che, rispetto a una narrazione politica che avete fatto e rispetto a delle scelte che dovevate compiere, oggi questa crisi e questa emergenza ci hanno dimostrato e palesato la totale incapacità e impreparazione strategica e di prospettiva di questo Esecutivo. Mi sembra del tutto evidente.
Io lo chiedo al Governo, auspicando che non sia così: se la crisi energetica dovesse perdurare e se dovesse perdurare la non intelligenza di chi sta gestendo questo conflitto folle, chiedo, se è lecito, di grazia, e mi rivolgo alla Presidente del Consiglio, di sapere qual è l'orizzonte che ha in testa e come immagina di affrontare il caro carburanti o la crisi energetica; e se, addirittura, dovesse accadere - noi auspichiamo che non accada, facciamo il tifo affinché questo non accada - che, tra 30 giorni o tra due mesi, in piena fase estiva, con i turisti alle porte - sperando che siano sempre di più e che vengano sempre di più a godere del beneficio e delle bellezze del nostro Paese e delle strategie comunicative che avete adottato -essi si troveranno a dover fare i conti con i voli che vengono cancellati. Ci sono compagnie di primissimo piano che hanno già oggi dichiarato di aver cancellato 5.000, 10.000, 20.000 voli. Gli aeroporti periferici o, meglio, gli aeroporti più piccoli e di provincia di questo Paese, grazie a quel volo, a quei due voli o a quei tre voli quotidiani, hanno aperto uno spiraglio per il loro turismo. Penso soprattutto a tante regioni meridionali, dove i governi territoriali, senza distinzione di colore, hanno fatto sforzi pur di garantire un servizio che proiettasse i propri territori del margine su uno scenario internazionale. Ora a questi territori, a queste persone, ai presidenti di regione, che hanno fatto alcune scelte, che cosa andate a dire? Qual è la prospettiva che gli offrite? Queste, care colleghe e colleghi, sono le domande che noi ci dovremmo porre, ma, soprattutto, queste sono le risposte che voi dovreste cercare.
Noi siamo arrivati alla fine di questo provvedimento complessivo, perché stiamo parlando oggi dei 527 milioni, ma, in realtà, parliamo di circa 1,1 miliardi. Nel prossimo mese noi che cosa facciamo? Voi che cosa prevedete di fare? Di accendere un cero, sperando che il conflitto termini, o avete una strategia da proporre alle cittadine e ai cittadini, soprattutto nella speranza che questo Paese possa affrontare una crisi energetica, probabilmente - speriamo di no - senza precedenti?
Per questa ragione, dichiariamo la nostra convinta e profonda contrarietà a questo provvedimento, che non risolve i problemi .
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il deputato Bicchielli. Ne ha facoltà.
PINO BICCHIELLI(FI-PPE). Grazie, signora Presidente. Onorevoli colleghi, Sottosegretaria Siracusano, oggi noi siamo di fronte a un decreto che nasce da una situazione straordinaria e che sicuramente rappresenta una risposta concreta, immediata e responsabile di questo Governo. Una risposta concreta a una crisi energetica che rischiava di colpire duramente famiglie, imprese, lavoratori e tutto l'intero sistema produttivo nazionale. Forza Italia sostiene questo intervento, perché mette al centro tre obiettivi fondamentali: la tutela dei cittadini, il sostegno alle attività economiche e la difesa della trasparenza del mercato. Ecco, in un momento in cui i prezzi dei carburanti hanno registrato incrementi improvvisi e, spesso, purtroppo, non coerenti con l'andamento reale delle quotazioni internazionali era necessario intervenire con rapidità e determinazione. Infatti, questo decreto introduce strumenti importanti per contrastare fenomeni speculativi lungo tutta la filiera della distribuzione dei carburanti.
È una scelta di buonsenso, è una scelta di giustizia economica.
E non possiamo sicuramente consentire che crisi geopolitiche internazionali diventino occasione per pratiche speculative scaricate sulle spalle dei cittadini. Per questa ragione noi giudichiamo particolarmente significativa la previsione di un regime straordinario di controllo e trasparenza dei prezzi, con obblighi di comunicazione giornaliera e con il coinvolgimento del Garante per la sorveglianza dei prezzi, dell'Autorità garante della concorrenza e anche della Guardia di finanza. È un segnale chiaro: lo Stato c'è, vigila e interviene quando il mercato opera in maniera poco corretta.
Allo stesso tempo, questo provvedimento interviene sul tema più urgente per i cittadini e per le imprese del nostro Paese, ossia il costo dei carburanti. La riduzione temporanea delle accise rappresenta una misura necessaria per attenuare l'impatto economico dell'emergenza. Un intervento concreto, che produce effetti immediati sui costi di trasporto, sulla mobilità delle famiglie e sulla competitività delle imprese. Quindi, un intervento concreto e temporaneo, perché legato a una crisi internazionale di cui non possiamo prevedere la durata ma che ci auguriamo volga al termine il prima possibile.
Desidero inoltre sottolineare un altro elemento centrale di questo provvedimento: l'attenzione verso i comparti maggiormente esposti all'aumento del costo del carburante. Penso innanzitutto al comparto dell'autotrasporto, che rappresenta una colonna portante dell'economia italiana e di tutta la logistica nazionale. Le imprese del trasporto merci hanno subito rincari enormi, con conseguenze dirette sui prezzi di beni e servizi. Il credito di imposta, proprio previsto dal decreto, costituisce un sostegno importante per evitare ripercussioni ancora più pesanti sull'intero sistema economico.
Lo stesso vale per il settore della pesca, anch'esso fortemente colpito dall'aumento del costo del gasolio. Le imprese ittiche italiane stanno affrontando una fase estremamente delicata e meritano sostegno concreto. Il credito d'imposta introdotto dal Governo va nella giusta direzione, perché aiuta a difendere occupazione, produzione e competitività.
Colleghi, trovo difficile affrontare questi temi senza aprire una riflessione più ampia, che vada oltre il pur necessario intervento economico contenuto in questo decreto. Stiamo pagando un prezzo molto alto per quanto sta accadendo al di là del Mediterraneo, un prezzo che non si misura soltanto nei rincari energetici, nell'inflazione o nelle difficoltà delle imprese e delle famiglie italiane. Certamente anche questi sono effetti gravi e concreti, ai quali il Governo ha il dovere - e lo sta facendo - di rispondere con strumenti immediati e responsabili.
Ma il costo più profondo, quello che rischia di lasciare ferite durature, riguarda il progressivo indebolimento di valori e principi che per troppo tempo abbiamo considerato acquisiti una volta per tutte, che consideravamo scontati. Penso al rispetto reciproco tra i popoli e le culture, penso alla convivenza tra le grandi religioni monoteiste, che rappresentano una parte fondamentale della storia e della civiltà mediterranea ed europea, e penso alla centralità del diritto internazionale, al ruolo degli organismi sovranazionali e alla capacità della diplomazia di prevenire i conflitti prima che degenerino in odio e distruzione.
Oggi, invece, cosa vediamo? Vediamo crescere tensioni che travalicano i confini geografici del conflitto e arrivano fin dentro le nostre comunità. Vediamo un clima di intolleranza che alimenta divisioni, radicalizzazioni e contrapposizioni ideologiche sempre più aggressive. Vediamo la violenza, purtroppo, insinuarsi persino nei luoghi della memoria condivisa, nelle commemorazioni che dovrebbero unire il Paese attorno ai valori della Repubblica e della democrazia. E vediamo, purtroppo, un dibattito pubblico e culturale sempre più lacerato, nel quale troppo spesso prevalgono gli estremismi, la semplificazione e la delegittimazione reciproca.
Questa guerra e, prima ancora, il conflitto che, purtroppo, continua a infiammare il cuore dell'Europa, non stanno colpendo soltanto gli equilibri geopolitici o i mercati energetici, stanno colpendo l'idea stessa di convivenza pacifica su cui si è costruita l'Europa del dopoguerra. Stanno mettendo in discussione quei valori di pace, cooperazione e solidarietà tra i popoli, che rappresentano il fondamento dell'Unione europea e della nostra stessa democrazia occidentale.
Per questo credo che oggi la politica abbia una responsabilità ancora più grande: non soltanto governare l'emergenza economica, ma difendere il tessuto civile e morale della nostra società, difendere il rispetto delle istituzioni, il valore del confronto democratico e il rifiuto di ogni forma di odio etnico e religioso, perché le crisi internazionali certamente si affrontano con strumenti economici, con strumenti diplomatici, ma si superano davvero solo se restiamo saldi nei principi che definiscono la nostra democrazia e la nostra identità europea.
Signora Presidente, io mi avvio a concludere sottolineando come questo decreto raggiunga un obiettivo essenziale: intervenire subito per contenere gli effetti dell'emergenza sui cittadini e sul sistema produttivo italiano. Questo provvedimento consente - l'abbiamo visto - di calmierare i prezzi finali dei carburanti, di offrire un sollievo concreto a famiglie, lavoratori e imprese in una fase di forte, fortissima instabilità internazionale e di pressione sui costi energetici. È una risposta immediata, è una risposta necessaria, è una risposta responsabile davanti a una crisi che rischiava di avere effetti ancora più pesanti sul potere d'acquisto degli italiani e sulla competitività delle nostre aziende produttive.
Naturalmente siamo consapevoli che il tema energetico non si esaurisce con il cosiddetto prezzo alla pompa. Esiste un quadro strategico più ampio, sul quale il Governo sta lavorando con determinazione, che prevede interventi urgenti e azioni di medio e lungo periodo. Penso agli accordi internazionali necessari per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti, alla diversificazione delle fonti energetiche, al rafforzamento delle infrastrutture strategiche, agli investimenti sull'innovazione e sulle nuove tecnologie, fino alla costruzione di una maggiore autonomia energetica nazionale ed europea.
Le crisi degli ultimi anni ci hanno insegnato quanto sia rischioso dipendere da pochi canali di approvvigionamento o da equilibri geopolitici instabili. Per questo serve una strategia che tenga insieme l'immediato, il medio e il lungo periodo. Proteggere oggi famiglie e imprese, ma allo stesso tempo costruire le condizioni per un sistema energetico più sicuro, più sostenibile e, soprattutto, indipendente. Forza Italia considera fondamentale questo approccio, cioè pragmatismo nelle emergenze, visione nelle scelte strategiche e responsabilità nell'azione di Governo.
Signora Presidente, concludo con un auspicio: che l'energia torni a essere il linguaggio degli accordi, degli scambi, degli interconnettori, dei gasdotti e delle reti che uniscono e svesta i panni dell'arma che l'hanno costretta a indossare .
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la deputata Alifano. Ne ha facoltà.
ENRICA ALIFANO(M5S). Grazie, Presidente. Colleghi, quelli che sono in Aula, Sottosegretaria Siracusano, voglio premettere una considerazione e un po' mi riallaccio anche agli interventi che sono stati svolti dai colleghi che mi hanno preceduto. Anche oggi il Brent viene quotato a 105 dollari al barile e ormai va avanti così da molte settimane, anche con punte più alte. Intanto continuano - i giornali titolavano in questo senso - le minacce militari da parte di Iran e Stati Uniti, cosa che purtroppo non fa sperare in una fine a breve termine del conflitto in corso.
Una guerra che, oltre al costo delle vittime, sta sconvolgendo l'economia dell'intero pianeta, vista la dipendenza di molti Paesi dai combustibili fossili. E ora noi ci troviamo di fronte a una vera e propria emergenza - lo abbiamo ripetuto tutti in Aula - e di questo siamo consapevoli. C'è una continua fibrillazione dei prezzi del petrolio e del gas sui mercati internazionali.
Lo scenario internazionale ci sta persuadendo sempre più della necessità - e spero che tutti la possiamo condividere - di implementare le fonti rinnovabili, non solo per una questione ambientale, per la riduzione delle emissioni di CO2, ma anche per cercare di garantire al Paese una maggiore indipendenza energetica; tanto più importante per un'economia come la nostra, che ha nel settore industriale uno dei cardini fondamentali e sicuramente l'elevato costo dell'energia rappresenta, per le nostre aziende, un macigno che frena la loro crescita, che taglia profitti e salari e che ne diminuisce sensibilmente la competitività sui mercati internazionali. E su questo fronte noi, purtroppo, siamo particolarmente indietro. Nel 2023, la percentuale di energia rinnovabile nei consumi finali era in Italia del 19,6 per cento, cosa che colloca il nostro Paese al 18° posto rispetto alle altre Nazioni europee, addirittura dopo la Grecia, la Croazia, la Romania e anche dopo Cipro. E da allora - mi duole doverlo dire - ben poco è stato fatto. Tutto ciò nonostante la potenzialità dei fattori ambientali che abbiamo.
Ma veniamo adesso all'analisi del provvedimento che è all'attenzione di quest'Aula, le cui misure risultano già superate proprio ora che ne discutiamo. L'articolo 1 cerca di affrontare i fenomeni speculativi che aggravano gli effetti della volatilità delle quotazioni dei combustibili fossili. La norma prevede a carico delle società petrolifere e dei soggetti giuridici che assicurano l'approvvigionamento della rete di vendita dei carburanti l'obbligo di comunicare ogni giorno i prezzi dei carburanti al Garante per la sorveglianza dei prezzi e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Allo stesso tempo, il decreto pone a carico degli esercenti il blocco degli aumenti del prezzo dei carburanti nell'arco della giornata.
Le misure sono temporanee, come tutto in questo provvedimento, e hanno una durata trimestrale. È da osservare, tuttavia, che, se il monitoraggio e il controllo dei prezzi sicuramente danno maggiore trasparenza a un mercato che è ormai preda di grosse oscillazioni, non agiscono tuttavia sulle distorsioni determinate dalla stessa struttura oligopolistica del monte della filiera. E difatti tali misure finiscono con lo scaricarsi soprattutto sui gestori, sugli operatori finali, oberati da ulteriori adempimenti burocratici. E del resto la sanzione dello 0,1 per cento del fatturato giornaliero, posta a carico delle società petrolifere per l'omessa comunicazione, è solo una carezza un poco ruvida per le grandi compagnie. Al contrario, il blocco degli aumenti nell'arco della giornata, stabilito a carico degli esercenti, cioè sui gestori che garantiscono la distribuzione sul territorio dei carburanti, per l'appunto, si ripercuote in modo sensibile su di loro, che sono l'ultimo anello di una catena molto forte a monte, molto meno a valle. Si schiacciano così i piccoli imprenditori, mentre si lasciano indenni colossi con fatturati miliardari, che operano in regime di oligopolio e questo credo che sia assodato. Tutto ciò senza tener conto della possibilità che le grandi nel campo petrolifero hanno di accordarsi sul prezzo finale.
La riprova dell'esistenza di cartelli in questo campo è data dall'istruttoria condotta dall'AGCM, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nel 2025, conclusasi con l'irrogazione di sanzioni per oltre 936 milioni di euro a sei compagnie petrolifere per un'intesa restrittiva della concorrenza. Gli aumenti di prezzo praticati da queste compagnie - e il caso riguardava la componente bio inserita nel prezzo del carburante - a quanto pare erano concomitanti e coincidenti e dunque, di conseguenza, frutto di scambi di informazioni. In realtà, invece di concentrarsi sull'azione repressiva delle manovre speculative che abbiamo per l'appunto citato, e che, tra l'altro, hanno il difetto sostanzialmente di avere come obiettivo finale, come dicevo prima, i gestori, quelli che garantiscono la distribuzione dei carburanti sul territorio, si scaricano essenzialmente a valle della filiera.
Il Governo dovrebbe prendere atto dell'ingente extragettito IVA che ogni giorno incassa proprio in virtù dell'aumento del prezzo dei carburanti e restituire l'extragettito alla collettività. E allora, a questo punto, si può ribattere, veniamo all'articolo 2, alla fine l'articolo 2 questo fa. Ed è vero, perché l'articolo 2 prevede la riduzione delle accise applicate alla benzina, al GPL, al gasolio da qualcuno tra l'altro definito il “sorvegliato speciale” di questo provvedimento, vista l'impennata del prezzo che ha registrato questo carburante, però questa è una misura, purtroppo, solo temporanea, che dà un respiro minimo a cittadini e imprese - solo venti giorni - e che, tra l'altro, è già stata superata dai fatti e anche da altri provvedimenti che sono stati presi successivamente. E infatti è di pochi giorni fa un nuovo decreto, che taglia le accise per altre tre settimane, in misura maggiore per il gasolio che, lo dicevamo prima, ha avuto un'impennata di prezzo fuori misura, ma anche perché il gasolio viene utilizzato massimamente per l'autotrasporto delle merci.
Allora, a questo punto, già in Commissione - è stato ricordato da altri che sono intervenuti prima - si proponeva di ripristinare il meccanismo dell'accisa mobile, un taglio dell'accisa che dovrebbe scattare automaticamente quando il prezzo del greggio supera il 2 per cento. Un meccanismo che era stato concepito nel 2008 e che poi è stato, però, di fatto cancellato nel 2023, che ha legato invece la riduzione delle accise a complesse medie bimestrali, quadrimestrali, rispetto a quanto previsto nel DEF. Il meccanismo dell'accisa mobile darebbe una maggiore certezza a cittadini e imprese sull'andamento dei prezzi dei carburanti, senza dover attendere, di settimana in settimana, l'ennesimo provvedimento del Governo che rimodula - sì, è vero - le accise, ma secondo i propri intendimenti.
E veniamo ora agli articoli 3 e 4. La fiammata dei prezzi dei carburanti, come sappiamo, ha colpito particolarmente il settore della logistica e il settore ittico, due settori che, lasciati a sé, sarebbero stati di fatto travolti dai maggiori costi energetici, si sarebbero trovati sull'orlo del collasso. Ma c'è anche un'altra motivazione che ha spinto il Governo a intervenire, cercando di raffreddare il prezzo alla pompa dei carburanti: i beni di prima necessità viaggiano spesso su gomma, e quindi l'aumento del prezzo dei carburanti si riverbera di necessità anche sui prezzi delle merci, determinando una spirale inflazionistica che non si sa poi, alla fine, come frenare. Quindi il Governo è intervenuto, solo che lo ha fatto con una misura assolutamente parziale.
E dunque per due settori, dicevamo prima, la logistica e il settore della pesca, due settori che riconosciamo essere particolarmente vulnerabili all'andamento del costo dei carburanti, è stato previsto un contributo straordinario, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto dei carburanti. È un contributo che, però, resta insufficiente, anche perché è difficile riuscire ad ottenerlo - già il decreto, su questo punto, risulta comunque abbastanza oscuro - e, comunque, è limitato a soli due comparti, senza che vengano considerate le ripercussioni determinate sull'intera economia, quindi anche sugli altri comparti, dall'andamento dei prezzi.
Infatti, il rialzo dei prezzi energetici si trasferisce - e spero che la Sottosegretaria concordi su questo punto - sull'intera economia, su tutti i settori produttivi e non solo sulla logistica e sul settore della pesca, colpisce in modo indiscriminato famiglie e imprese e danneggia più settori. Ci sono sicuramente dei settori che ne risentono maggiormente - quindi siamo d'accordo sul fatto che sia stata posta un'attenzione al settore della logistica e a quello ittico -, però ci sono anche altri settori che risentono veramente tanto dell'innalzamento dei prezzi.
Per questo motivo, il MoVimento 5 Stelle aveva proposto una serie di emendamenti in Commissione - emendamenti tutti bocciati - che prevedevano contributi anche per altri settori produttivi: dalle imprese di trasporto di passeggeri mediante autobus alle imprese agricole per l'acquisto di fertilizzanti - i fertilizzanti, ovviamente, sono prodotti grazie al petrolio, così come anche le medicine, che è un altro settore che alla fine verrà, prima o poi, impattato dall'aumento del costo dei carburanti -, dalle imprese manufatturiere - e anche su quelle c'era un'attenzione da parte nostra - al settore della panificazione e potremmo continuare con il settore della moda.
Ponevamo anche attenzione ai titolari di partita IVA: c'era un emendamento in tal senso, perché coloro che hanno una partita IVA hanno visto aumentare i costi di esercizio della propria attività a causa dell'aumento del costo dei carburanti. Quindi, non sono solo due settori ad avere ripercussioni negative per il costo irragionevole che oramai stanno raggiungendo i carburanti: è l'intera economia a essere influenzata e a essere interessata. Purtroppo, non c'è stato verso in Commissione, non è stato possibile portare il Governo all'analisi di questi emendamenti, che sono stati tutti bocciati; alcuni sono stati considerati inammissibili e altri sono stati bocciati.
Veniamo, infine, all'articolo 5. Qui il Governo scopre un po' le carte di questo intervento - mi si perdoni il gioco di parole - e si cimenta nell'ennesimo gioco delle tre carte. Ormai siamo abituati a questo: è un po' l'ennesima operazione a costo zero, che non ricava risorse, che non tassa gli extraprofitti realizzati dalle grandi compagnie petrolifere che hanno acquistato i carburanti quando il mercato non aveva questa fibrillazione e adesso li rivendono a un prezzo di gran lunga superiore, ma questo provvedimento attinge, come sempre, alle tasche dei cittadini. Come? Vengono fatti tagli ai bilanci dei Ministeri. È l'articolo 5 che, con i suoi allegati, ci dà il quadro del taglio che viene effettuato per tagliare le accise: vengono fatti tagli ai bilanci dei Ministeri, quindi viene ridotta la spesa per sanità, istruzione, sicurezza, politiche sociali.
Insomma, si chiedono gli ennesimi sacrifici alla gente comune. Tutto questo quando? Quando questa fiammata inflattiva già incide tantissimo sulle tasche dei cittadini e viene pagata da lavoratori e pensionati, che hanno visto ridurre il proprio potere d'acquisto. Questo non solo grazie all'aumento dei prezzi di prima necessità - sappiamo che c'è stato un aumento vertiginoso degli stessi - ma anche a causa del drenaggio fiscale: sono due componenti che, alla fine, hanno impoverito soprattutto il ceto medio, e non solo ovviamente.
Dunque, ancora una volta, saranno purtroppo i cittadini a pagare il costo di scelte sbagliate e ora su due versanti: sul calo, come dicevo prima, in termini reali di stipendi e salari e poi, ovviamente, sul taglio dei servizi. Tutto questo, purtroppo, mentre incombe il rischio di recessione. Leggevo qualche tempo fa - e spero che queste previsioni non si verifichino, non si avverino - che addirittura l'AD di BlackRock sottolineava che la continuazione delle ostilità potrebbe portare la stessa economia mondiale in recessione.
Sicuramente, uno dei Paesi che potrebbe essere più colpito è proprio l'Italia, come dicevamo prima, anche per la sua dipendenza dai combustibili fossili, e dicevo che - spero che non si verifichi, ovviamente; speriamo tutti che non si verifichi uno scenario del genere - tutto questo si potrebbe anche verificare quando ormai i soldi del PNRR sono finiti. Che Dio non voglia.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il deputato Giordano. Ne ha facoltà.
ANTONIO GIORDANO(FDI). Grazie, signora Presidente, grazie, signor Sottosegretario, colleghe e colleghi, bisognerebbe, quando facciamo ragionamenti su questi scenari, avere chiaro il punto in cui siamo. Ci troviamo in una crisi che è stata determinata da questioni eterogenee, nella quale l'Italia ha poca o punta responsabilità, ma non sono situazioni nelle quali ci troviamo per caso.
Innanzitutto, vorrei chiarire. Il collega prima diceva che era una delle crisi energetiche più gravi in cui ci siamo trovati: non è vero. Il mondo, purtroppo, si è trovato negli ultimi anni in tantissime crisi energetiche. Molto rapidamente: 1973-1974, la crisi del Kippur, quando il petrolio andò da 2,90 dollari a 11,5 dollari; la rivoluzione iraniana nel 1979-1980, la guerra Iran-Iraq, e il petrolio andò da 15 a 42 dollari; lo petrolifero globale del 2007-2008, quando il petrolio andò da 55 a 150 dollari. Durante la pandemia del COVID ci fu addirittura l'effetto contrario: ovviamente nessuno volava, nessuno camminava e, quindi, il prezzo del petrolio crollò in negativo e, pur di non mantenere gli accordi presi per i contratti di acquisto, si era disponibili a pagare per non onorare i contratti. E poi la crisi della Russia e dell'Ucraina nel 2021-2022, quando il petrolio è andato da 65 a 140 dollari.
Quindi, non ci troviamo ancora nella crisi più grave di sempre. Ci troviamo in una delle crisi cicliche, dovuta al fatto che siamo dipendenti, per l'energia, da situazioni esterne. Qui andrebbe fatta un'altra riflessione: perché dipendiamo da situazioni esterne? Perché, probabilmente, la politica, invece di alzare sempre le bandierine di allarme anche in condizioni normali, avrebbe potuto spiegare meglio, quando facemmo a suo tempo il nostro referendum sulla questione del nucleare, che dicendo di no al nucleare ci saremmo esposti a questo tipo di problematiche.
Ma c'è stata la stessa cosa nel momento in cui abbiamo desertificato la nostra capacità di raffinazione, la stessa cosa quando abbiamo fatto la guerra ai rigassificatori, la stessa cosa quando abbiamo fatto la guerra alla TAP, la stessa cosa quando ci siamo vincolati alla Russia, che è diventata praticamente l'unica o la principale fornitrice di gas, e anche quando abbiamo pensato che la crisi iraniana non si sarebbe sviluppata su Hormuz. Guardate che l'Iran questa cosa l'aveva pianificata. Quando c'è stato il 7 ottobre, non è che il 7 ottobre sia avvenuto per caso, perché qualcuno era un po' insoddisfatto e ha deciso di fare un attacco.
Quello del 7 ottobre è stato un attacco pianificato, in una situazione di instabilità che non era, anche quella, improvvisata. L'instabilità del Medio Oriente nasce dalla situazione di Hezbollah, quindi un Libano meridionale che è preda di terroristi, dalla situazione degli Houthi nel Canale di Suez, dal riarmo di Hamas e dal Governo di Hamas, che ha sfruttato quella parentesi per dotarsi di tunnel e di una quantità infinita di missili. E pensare che Hormuz non sarebbe successa se gli americani non avessero attaccato - premesso che noi non abbiamo condiviso l'attacco degli Stati Uniti d'America e di Israele -, anche quello è un pensiero strano, perché Hormuz era l'arma che aveva l'Iran nella manica.
Il giorno in cui l'Iran fosse arrivato alla bomba atomica, Hormuz sarebbe diventato esattamente un'altra parte degli strumenti di conflitto; la chiusura di Hormuz era già pronta, i piani per minare Hormuz erano già pronti. Quindi, non stiamo parlando di cose nelle quali ci siamo trovati per caso. Quello in cui anche non ci siamo trovati per caso è una politica energetica che ci ha messo a repentaglio, che ci ha reso ostaggi di tutto quello che succede all'esterno dell'Italia: del nucleare della Francia piuttosto che, appunto, del gas della Russia. E grazie a questo Governo, finalmente, abbiamo cominciato una politica di alternativa, una politica di diversificazione delle fonti, che è l'unico motivo per cui oggi l'Italia, rispetto a tutte le Nazioni europee, è quella messa meglio nelle riserve di gas. E spero bene che adesso il nostro progetto di riapertura della predisposizione di nucleare di nuova generazione vada avanti rapidamente perché, altrimenti, alla prossima guerra, fra tre anni, saremo di nuovo nella stessa condizione.
Che cosa ha fatto questo Governo? Questo Governo, che ha la speranza - perché dobbiamo averla tutti quanti la speranza - che in un futuro non troppo lontano si trovi una soluzione per la questione del Medio Oriente, altro non ha fatto che adattarsi a una situazione che è in rapida evoluzione. Quindi, il decreto per i carburanti è stata una risposta tempestiva, una risposta progressiva, una risposta, come dire, elastica, con possibilità di adattamento veloce, in maniera da poter essere pronti al possibile protrarsi della crisi, ma anche - lo speriamo tutti quanti - alla fine di questa situazione.
Ora, su che cosa si è articolato questo provvedimento? Quali sono gli elementi alla base? Innanzitutto, di non aspettare, non subire, non lasciare soli cittadini e imprese. E quindi, è un provvedimento che interviene su quattro fronti principali: la trasparenza e i controlli contro le manovre speculative - quindi, non quello che dicevano i colleghi prima, secondo cui c'era qualcuno che poteva liberamente speculare su quello che sta succedendo -, con il Garante dei prezzi, la Guardia di finanza e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato; la riduzione delle accise, che è l'operazione specifica sulla benzina e sul gasolio GPL, con una riduzione attesa fino a 25 centesimi al litro; il sostegno all'autotrasporto, con un credito d'imposta nel limite complessivo di 100 milioni di euro; e l'aiuto alle imprese della pesca, con un credito d'imposta fino al 20 per cento della spesa per il carburante. Quindi sono misure immediate, mirate, coperte finanziariamente, perché siamo di fronte a una crisi internazionale e, quindi, servono decisioni. E questo decreto è una decisione concreta a favore e a difesa di famiglie e imprese italiane.
Primo punto: prevenzione e contrasto alle manovre speculative. Credo che sia il più interessante di tutti. In particolare, si è lavorato sugli obblighi di comunicazione e al divieto di variazioni in aumento, applicabili per 3 mesi dall'entrata in vigore del decreto. La norma introduce un nuovo obbligo a carico delle società petrolifere e dei soggetti giuridici che assicurano l'approvvigionamento della rete di vendita dei carburanti per autotrazione per uso civile. Questi soggetti sono tenuti a comunicare giornalmente agli esercenti i prezzi comunicati di vendita ai clienti finali, ovvero i prezzi previsti per la propria rete di distribuzione, curandone la pubblicazione con adeguata evidenza sui propri siti Internet. I dati sono trasmessi contestualmente al Garante per la sorveglianza dei prezzi, il cosiddetto “Mister Prezzi”, figura incardinata presso il Ministero delle Imprese e del , nonché all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini del monitoraggio della filiera e delle valutazioni relative al corretto funzionamento del mercato. In caso di violazione degli obblighi, di cui al comma primo, si applica una sanzione pari allo 0,1 per cento del fatturato giornaliero: è una sanzione importantissima, che costituisce un deterrente di significativa portata economica; quindi, il divieto di praticare variazioni in aumento nel corso della stessa giornata.
Il Garante per la sorveglianza dei prezzi attiva, quindi, un controllo sistematico sull'intera filiera, confrontando l'andamento dei prezzi al consumo con le variazioni delle quotazioni internazionali delle materie prime e dei prodotti raffinati, sulla base di specifici indici di anomalia preventivamente individuati. Qualora rilevi una variazione dei prezzi al dettaglio significativamente superiore a quella giustificata dall'andamento delle questioni internazionali, interviene la Guardia di finanza, che procede agli accertamenti sulla documentazione contabile degli operatori della distribuzione e delle relative compagnie petrolifere, risalendo lungo la filiera, fino al costo giornaliero di acquisto del greggio e dei prodotti raffinati da parte del titolare dell'autorizzazione petrolifera sui mercati di riferimento.
Le risultanze sono trasmesse all'autorità giudiziaria, al fine di verificare la sussistenza del reato di manovre speculative su merci, di cui all'articolo 501- del codice penale. È un sistema integrato e coerente: dalla trasparenza obbligatoria dei prezzi, al monitoraggio, all'intervento della Guardia di finanza, fino al rapporto del Garante alla magistratura. Evito l'approfondimento sul tema delle accise, che è già stato chiarito dall'onorevole Centemero. C'è da porre sicuramente l'evidenziazione sul contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, riservato all'autotrasporto e sull'aggiornamento del prezzo medio del gasolio per autotrazione, che verrà fatto con cadenza mensile, anziché trimestrale; e quindi, il credito d'imposta per le imprese ittiche.
Sulla copertura finanziaria ho sentito prima una serie di osservazioni di dettaglio su ogni singolo euro preso da ciascun singolo Ministero. Le coperture finanziarie, in una situazione di emergenza, si fanno così; non è che c'è un metodo diverso, perché le coperture finanziarie le strutturi e le programmi quando c'è tempo per programmare, si fa nelle leggi di bilancio. Ma, se una crisi interviene a febbraio o a marzo, non è che smonti la legge di bilancio già fatta; intervieni sulle dotazioni già in corso in base alla legge di bilancio corrente, interroghi tutti i singoli Ministeri e chiedi: quali sono gli spazi che voi avete per reperire fondi? Perché questo è il percorso che si fa, non è un percorso diverso. Certo, poi è molto facile andare a prendere tutti i singoli “euri”, come dicono qui a Roma, per poter poi fare una penalizzazione nei confronti del Governo.
Allora io credo, signor Presidente, che questo decreto-legge sia stata una risposta concreta, tempestiva e tecnicamente solida di questo Governo a una crisi energetica di origine internazionale: trasparenza dei prezzi, lotta alla speculazione, taglio delle accise, sostegno all'autotrasporto e alla pesca. Sono quattro fronti affrontati con uno stesso metodo: misure mirate, progressive, flessibili, coperte finanziariamente in un modo che è rigoroso. Quest'Aula, che è chiamata a discutere sulla conversione definitiva in legge, consolidando una risposta già vigente e destinata a produrre effetti immediati e dando certezza giuridica a misure concepite per tutelare i cittadini e le imprese in una fase ancora incerta, farà il suo lavoro .
PRESIDENTE. Saluto studenti, studentesse e docenti dell'Istituto comprensivo “Largo San Pio V” di Roma, che assistono ai nostri lavori dalle tribune .
Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.
PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, deputato Centemero. Vuole replicare? No, s'intende che vi abbia rinunciato.
Ha facoltà di replicare la rappresentante del Governo: s'intende che vi abbia rinunciato.
Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2629-A: “Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense” e delle abbinate proposte di legge nn. 594-735-751-867-2432-2633.
Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi è pubblicato in calce al vigente calendario dei lavori dell'Assemblea .
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.
La II Commissione (Giustizia) si intende autorizzata a riferire oralmente.
Ha facoltà di intervenire la relatrice, la deputata Marta Schifone.
MARTA SCHIFONE, . Grazie, Presidente. L'Assemblea oggi avvia l'esame del disegno di legge recante “Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense”. L'atto è il n. 2629, quello del Governo, è stato adottato come testo base. Questo disegno di legge in esame mira a riformare il settore, conferendo al Governo un'apposita delega legislativa. Per comprendere la portata dell'intervento legislativo, occorre prendere atto che lo scenario generale e il contesto in cui l'avvocatura oggi opera e si muove è profondamente mutato nel tempo rispetto, soprattutto, a 13 anni fa, quando il vigente ordinamento forense veniva disciplinato con la legge 31 dicembre 2012, n. 247, che si presenta oggi insufficiente di fronte alle necessità, invece, di regolazione.
Penso, per esempio, ad alcuni nuovi esercizi della professione, come le STA, le società tra avvocati; come le reti dei professionisti; come l'istituto della monocommittenza; come anche, per interpretare dei dubbi che si sono stratificati negli anni, ad esempio, sul terreno dell'elezione degli organi di autogoverno. Come si legge nella relazione illustrativa, l'intervento legislativo è, e cito testualmente, “destinato a incidere in maniera rilevante sulla professione di avvocato” che si presenta poco attrattiva per molti giovani, con una forte flessione degli iscritti all'albo, da un lato, e, ovviamente, con il numero di studenti iscritti a giurisprudenza sempre inferiore.
Tale consapevolezza ha mosso il Governo a predisporre questo disegno di legge, in cui affrontare, appunto, i temi di modernizzazione e anche di adattamento dell'ordinamento forense all'attuale contesto in cui ci muoviamo, con una costante, fitta e continua interlocuzione con la categoria, e recependo, io mi sento di dire , le indicazioni anche espresse dal Consiglio nazionale forense . La medesima consapevolezza ha poi ispirato il lavoro istruttorio della Commissione, e questo ha consentito anche di acquisire una serie di contributi.
Tra tutti, i più importanti, mi sento di dire, soggetti rappresentativi. Infatti, si è svolto un ciclo di audizioni molto vario. Sono stati auditi i rappresentanti del Consiglio nazionale forense , i rappresentanti dell'Organismo congressuale forense, della Cassa forense, dell'Unione nazionale camere civili, dell'Unione nazionale camere penali, i presidenti del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Napoli, di Roma, di Milano, di Firenze e moltissimi altri soggetti qualificati.
Ricordo, peraltro, che su questo provvedimento è stato attivato il cosiddetto test di proporzionalità, introdotto dal decreto legislativo 16 ottobre 2020, n. 142, che ha dato attuazione alla direttiva 2018/958, che, come sappiamo, prevedeva un meccanismo che richiede lo svolgimento della valutazione di proporzionalità laddove ci siano nuove disposizioni legislative nell'accesso o nel nuovo esercizio della professione, in questo caso della professione forense. A tal fine, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha espresso il suo parere, che è stato totalmente recepito in Commissione attraverso emendamenti del relatore.
A questo proposito, Presidente, voglio sottolineare che anche i relatori hanno fatto un lavoro importante e mi piace ricordare un emendamento, in modo particolare, che prevede l'obbligo di costituire presso ciascun ordine circondariale il Comitato di pari opportunità. Questo era un passaggio che già era previsto nella delega, ma che è stato esteso e reso organico su tutto il territorio nazionale. Ritengo di poter affermare, quindi, che il lavoro della Commissione abbia dato luogo ad un esito proficuo.
Credo anche che il testo restituito in Assemblea possa considerarsi migliorato, e il dibattito svolto in sede referente credo che abbia consentito di approfondire con tutta una serie di contributi, che sono di provenienza della maggioranza, ma anche dell'opposizione. Con l'occasione, consentitemi anche di ringraziare e di rivolgere un sentito ringraziamento ai commissari di maggioranza, ai commissari di opposizione, ai colleghi relatori, al presidente della Commissione, agli uffici, per il prezioso supporto tecnico che ci è stato offerto, e, naturalmente, al Governo, che ha inteso mettere in campo questo provvedimento così imponente, che, da un lato, modernizza e, dall'altro, riordina, per indicare e significare, ancora una volta, quanto impegno e anche quanta volontà politica e quanta attenzione ci sia nei confronti dell'avvocatura italiana.
Vado brevemente all'articolato, e anzi chiedo, magari, se sia possibile, che venga depositata la relazione scritta. Il mio collega, che ringrazio, dopo recherà un'analisi puntuale della delega; io, invece, mi sono limitata solo a illustrare i profili essenziali, ricordando - e vado in chiusura - che consta di 3 articoli. Il primo è quello che delega il Governo ad adottare i decreti legislativi per la riforma organica. Il secondo è il cuore della delega, dove ci sono i principi generali della nuova disciplina dell'ordinamento forense, dove si parla, naturalmente, di riserve, di compensi, di segreto professionale, di codice deontologico, di tutto quello che è lo svolgimento della professione forense in forma collettiva, delle specializzazioni, della formazione, dell'aggiornamento professionale, della disciplina della monocommittenza e molto altro, naturalmente, per poi arrivare al terzo articolo, che reca la clausola di invarianza finanziaria. Ho finito.
PRESIDENTE. È autorizzata a depositare la relazione. Ha facoltà di intervenire il relatore, il deputato Pietro Pittalis.
PIETRO PITTALIS, . Grazie, Presidente. Ringrazio la collega, che ha già illustrato, seppur in termini generali, il senso e il cuore di questo importante provvedimento, che, anch'io voglio sottolineare, è il frutto e la sintesi di un lungo e proficuo confronto con il Consiglio nazionale forense con tutte le rappresentanze dell'avvocatura italiana, proprio per cercare di rendere possibile quello sforzo di ammodernamento che esalta il ruolo dell'avvocatura, per renderla sempre più adeguata ai cambiamenti della società.
Il contenuto è molto articolato e richiederebbe davvero molto tempo per enunciare tutte le lettere e tutti i vari aspetti, però, avendoli la collega illustrato in termini generali, anch'io mi rimetto semmai con il deposito della relazione, e torneremo nel corso del dibattito per evidenziare ed esaltare quegli aspetti che hanno rappresentato anche un oggetto di un proficuo confronto con le stesse opposizioni.
Quindi, anche per ragioni di economia di lavoro depositiamo il testo della relazione, anche per le parti dove sono specificatamente indicate le norme che riguardano la delega.
PRESIDENTE. Onorevole Pittalis, ovviamente sia lei che la collega Schifone siete autorizzati a depositare il resto della vostra relazione. Ha facoltà di intervenire la rappresentante del Governo. Si intende che si riservi di farlo in seguito. È iscritto a parlare il deputato Pulciani. Ne ha facoltà.
PAOLO PULCIANI(FDI). Grazie, Presidente. Onorevoli colleghi, la riforma forense ha ottenuto - lo abbiamo ascoltato dai relatori - il primo via libera della Commissione giustizia della Camera ed è un passaggio importante. Si tratta innanzitutto di un testo nato - ed è stato già riferito - dal lungo e scrupoloso lavoro dei tavoli istituiti presso il Consiglio nazionale forense che hanno visto coinvolte tutte le rappresentanze della professione, ma è anche il frutto di un lavoro comune e condiviso con tutte le forze politiche.
Un intervento organico di aggiornamento della professione atteso da tempo e prova del grande interesse del Governo per le professioni e i corpi intermedi e, in particolare, per l'avvocatura che - questo non va mai dimenticato - è l'organo intermedio che viene scelto dai cittadini per la difesa dei propri diritti in un organo fondamentale di rango costituzionale.
La riforma che cosa fa? Mira a modernizzare la disciplina dell'avvocatura attraverso una legge delega, che attribuisce al Governo il compito di adottare i decreti legislativi attuativi. Una riforma che era necessaria per rendere un'avvocatura sempre più adeguata ai cambiamenti della società e alle esigenze di tutela dei cittadini. Tra gli obiettivi principali - ma non sarò nemmeno io esaustivo, in quanto ci sono molteplici interventi in questo provvedimento, proverò a rappresentarne alcuni - figurano, ad esempio, l'aggiornamento dell'ordinamento professionale, attraverso la revisione dell'attuale disciplina professionale e l'adeguamento dell'ordinamento alle trasformazioni del mercato legale.
Tra gli interventi più rilevanti della riforma dell'ordinamento forense figura, ad esempio, la revisione della disciplina delle attività riservate agli avvocati, con l'obiettivo di chiarire l'ambito delle prestazioni professionali sottoposte a riserva legale. Nel corso dell'esame parlamentare è stato inoltre precisato che le attività di consulenza restano escluse nei casi in cui specifiche competenze siano attribuite dalla legge ad altre professioni regolamentate, al fine di coordinare la tutela dell'avvocatura con i propri principi di concorrenza. Penso, in particolar modo, a quanto previsto al numero 3): la delega ai decreti attuativi a definire le attività professionali riservate agli iscritti all'albo degli avvocati. Infatti, tali attività sono state oggetto di una più puntuale individuazione in sede referente. Si tratta in particolare - lo dirò brevemente - delle attività di assistenza, rappresentanza e difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali, nelle procedure arbitrali rituali, nella negoziazione assistita e nei procedimenti di mediazione obbligatoria e demandata dal giudice, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge, dell'attività professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale, ove connesse all'attività giurisdizionale, se svolte in modo continuativo, sistematico e organizzato, ad eccezione dei casi in cui ricorrano competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto previsti dalla legge per gli esercenti altre attività regolamentate.
Questo è un intervento particolarmente importante, tanto più in questa dimensione in cui anche l'intelligenza artificiale fa sì che si rendano consulenti giuridici o legali anche figure professionali che non sono avvocati e che comunque non rispettano i requisiti richiesti dalla legge. Era un fenomeno esistente già in precedenza, ma diventerà, con l'utilizzo massivo di Internet, di informazioni e dell'intelligenza artificiale, sempre più importante, ed è bene quindi tutelare in questa professione, come già si è fatto in altre professioni, come la professione medica e così via.
Particolare attenzione è stata riservata anche alla protezione del segreto professionale e alla riservatezza del rapporto tra avvocato e assistito. La delega richiama inoltre il principio della personalità dell'incarico professionale, anche nell'ambito delle società tra avvocati, rafforzando le garanzie connesse al rapporto fiduciario e all'effettività del diritto di difesa. Anche su questo punto sappiamo come il rapporto personale e diretto tra il professionista e il suo cliente sia una caratteristica propria e tipica dell'attività professionale, che non deve essere snaturata o venir meno nemmeno quando, in qualche modo, ci si interfaccia con società di avvocati o con società di avvocati in cui c'è una partecipazione, ad esempio, del capitale non professionale. Anche su questo sono stati fatti degli interventi riguardo le società di avvocati, che vedremo dopo.
È stata posta poi particolare attenzione al compenso professionale e all'esercizio della professione. Il disegno di legge delega prevede, inoltre, criteri direttivi in materia di equo compenso e disciplina dell'esercizio della professione forense. La riforma punta a rafforzare le tutele economiche dell'avvocato, valorizzando il principio della proporzionalità del compenso rispetto alla prestazione resa. Parallelamente, vengono disciplinate le diverse modalità di esercizio dell'attività professionale, sia in forma individuale, sia mediante associazioni professionali, società tra avvocati o reti di professionisti. In realtà, già c'erano stati degli interventi sull'equo compenso, qua si fa un passo ulteriore, sostanzialmente si lascia la possibilità di contrattare il compenso, purché non in violazione dell'equo compenso, di poterlo contrattare con il cliente sulla base anche della complessità e della pregevolezza dell'opera professionale che viene prestata.
Il rinnovamento dell'accesso: anche questo un elemento fondamentale, con particolare attenzione ai giovani e alle donne, troppo a lungo esposti alla proletarizzazione della professione. Ulteriori disposizioni riguardano il praticantato forense e l'accesso alla professione di avvocato. Il testo mira a riordinare il tirocinio e le modalità dell'esame di Stato, introducendo criteri diretti a rendere più omogeneo e qualificato il percorso di accesso all'avvocatura. La scuola forense passa da 18 a 12 mesi di durata: la riduzione mira a razionalizzare i tempi di formazione, senza compromettere la qualità, evitando lungaggini e rendendo più lineare il percorso verso l'esame di Stato. È stato introdotto poi il principio della gratuità delle scuole forensi organizzate dai collegi dell'Ordine per i praticanti avvocati con un livello ISEE, che sarà definito periodicamente dal Consiglio nazionale forense . Questa misura è orientata a ridurre la disuguaglianza economica, che spesso costituisce un ostacolo concreto all'ingresso nella professione. A un certo punto l'aumentare del numero dei professionisti, in particolar modo degli avvocati iscritti all'Ordine, ha generato delle distorsioni nel rapporto tra il professionista e il cliente, andando a configurare situazioni al limite del mercato delle parcelle o del mercato degli avvocati a chi offrisse di meno. È stata una situazione non condivisibile e certamente non dignitosa, a cui va posto certamente rimedio. Questa riforma, anche sul punto, si muove, cercando però di rendere accessibile la professione anche a coloro i quali, pur meritevoli, si trovino in condizioni economiche di difficoltà o comunque non provengano da famiglie benestanti.
Tra le novità di maggior impatto figura, ad esempio, la possibilità di svolgere il tirocinio anticipato per avvocati non solo per gli studenti in corso, ma anche per quelli fuori corso. La misura amplia la platea dei beneficiari e favorisce un ingresso più tempestivo nel mondo professionale, valorizzando il tempo dedicato alla formazione pratica. Ciò prende anche spunto dall'esperienza che fanno gli studenti di giurisprudenza degli altri Stati, delle altre Nazioni, dove l'attività di praticantato all'interno dei tribunali è anticipata rispetto all'ottenimento della laurea. Era un elemento che in Italia mancava del tutto, in quanto la laurea era fondata sulla preparazione degli esami in forma molto approfondita, ma sicuramente molto teorica. Invece, la possibilità di anticipare, contemporaneamente agli studi, anche la pratica all'interno dei tribunali, sicuramente dà la possibilità ai soggetti di avere una preparazione migliore. Nel quadro complessivo della riforma professionale legale 2025 sono stati inoltre sostenuti emendamenti che introducono forme di compenso per i praticanti, intervenendo sulla struttura e sulle modalità di svolgimento dell'esame di Stato, che mirano a rendere il sistema più trasparente.
Un'ultima cosa voglio dire: la riforma del sistema disciplinare, formativo e ordinistico è una delega a intervenire sul sistema della formazione continua delle specializzazioni forensi, prevedendo una revisione dei percorsi di aggiornamento professionale.
Il disegno di legge delega rafforza, pertanto, il sistema disciplinare forense, confermando la separazione tra funzioni amministrative dei consigli degli ordini degli avvocati e potestà disciplinari, attribuite ai consigli distrettuali di disciplina. La riforma punta così a consolidare i principi di autonomia, imparzialità e terzietà dell'organo disciplinare, valorizzando il ruolo dei consigli distrettuali di disciplina nell'ambito dell'ordinamento forense. Inoltre, regola le incompatibilità professionali con l'obiettivo di aggiornare l'attuale assetto regolatorio alle nuove modalità di esercizio della professione. In definitiva, rafforza il ruolo costituzionale dell'avvocato quale soggetto essenziale per l'effettività del diritto di difesa e valorizza i principi di autonomia, indipendenza e libertà dell'avvocatura. Per la prima volta - e con questo concludo - si offrono tutele concrete nel caso di monocommittenza, a beneficio soprattutto dei giovani professionisti che esercitano e esercitavano fino ad oggi in una zona grigia priva di protezioni.
PRESIDENTE. Saluto studenti, studentesse e docenti dell'Istituto comprensivo “Grosseto 5” di Grosseto, che assistono ai nostri lavori dalle tribune .
È iscritto a parlare il deputato Gianassi. Ne ha facoltà.
FEDERICO GIANASSI(PD-IDP). Grazie, Presidente. Onorevoli colleghe e colleghi, il disegno di legge che stiamo esaminando, il disegno di legge delega sulla riforma dell'ordinamento forense, affronta certamente una materia molto delicata, ma che è centrale per il funzionamento dello Stato di diritto e per la tutela concreta dei diritti delle cittadine e dei cittadini. L'avvocatura italiana non è una corporazione che può essere osservata a distanza, è un presidio costituzionale - caldeggiamo la riforma della Costituzione con l'inserimento dell'avvocatura al suo interno -, è una componente essenziale per l'esercizio della buona giurisdizione ed è, dunque, uno strumento di equilibrio democratico.
Per questo il Parlamento, a nostro giudizio, avrebbe meritato un ruolo più forte. Lo abbiamo più volte detto: la scelta del veicolo normativo da parte del Governo è la più insoddisfacente possibile rispetto alle esigenze parlamentari, cioè un'iniziativa governativa con un disegno di legge delega. Insomma, il Parlamento riceve l'iniziativa del Governo e approva una delega al Governo stesso, perché esso approvi i decreti attuativi rispetto ai quali le Camere saranno chiamate a esprimere soltanto un parere.
Tuttavia, per quanto abbiamo manifestato fin da subito la nostra criticità verso questo veicolo normativo, non ci siamo mai tirati indietro rispetto all'esigenza di fornire un contributo rispetto a una normativa, quella di riforma dell'avvocatura, che, come ho detto, tocca un centro fondamentale per la qualità della nostra democrazia. Dunque, siamo stati presenti e partecipi ai lavori della Commissione al fine di offrire un contributo migliorativo al testo che era stato posto all'attenzione della Commissione giustizia. Abbiamo atteso nei lunghi mesi nei quali il Governo non è stato pronto, abbiamo atteso quando la maggioranza parlamentare ha deciso di rinviare, ma in tutte le occasioni nelle quali c'è stata la possibilità di un confronto parlamentare noi siamo stati lì. Noi siamo stati lì durante il ciclo di audizioni, che abbiamo voluto ampio per consentire di ricevere stimoli, spunti, opinioni e valutazioni, anche diverse, ma certamente tutte utili alla costruzione di una buona proposta normativa.
Siamo stati impegnati con un'attività emendativa ampia, ma sempre puntuale nel merito, e abbiamo discusso, insieme alle altre forze, le forze di maggioranza in seno alla Commissione, sugli emendamenti, alcuni dei quali sono stati accolti, mentre altri sono stati riformulati. Riteniamo, dunque, di avere svolto appieno sino ad oggi - e continueremo a farlo - il nostro lavoro di forza di opposizione che su un tema così delicato e importante vuole fornire un contributo nel merito, senza atteggiamenti dilatori o pregiudiziali.
In alcune occasioni, devo dire che la nostra iniziativa ha trovato un riscontro positivo da parte del Governo e della maggioranza. Tuttavia noi riteniamo che il lavoro non possa esaurirsi, a maggior ragione in considerazione della criticità dello strumento utilizzato, cioè di un Governo che si auto-attribuisce la potestà legislativa. A fronte di questo fatto e trattandosi di una materia così importante, è necessario che nell'iter parlamentare, sia quello che si apre oggi alla Camera sia quello che continuerà al Senato in Commissione e poi in Aula, le forze parlamentari continuino a esercitare un ruolo molto importante e molto significativo.
La nostra esigenza è quella di stare in ascolto con l'avvocatura tutta: le istituzioni dell'avvocatura, l'associazionismo dell'avvocatura e gli avvocati e le avvocatesse che sono impegnati ogni giorno nel nostro Paese. Abbiamo condiviso là dove si è affermato il principio del rafforzamento dell'equo compenso, un principio al quale noi teniamo molto e che proponiamo di rafforzare. Siamo favorevoli a una più moderna disciplina delle forme organizzative dell'attività professionale. Siamo favorevoli e vogliamo la valorizzazione della formazione ed è necessario ridefinire gli aspetti relativi all'accesso alla professione.
È positivo affermare il ruolo dell'avvocatura quale soggetto fondamentale nella tutela dei diritti e delle libertà costituzionali. Proprio in una fase come quella di oggi, in cui in Occidente le democrazie vivono una situazione di crisi, difendere l'avvocatura e rafforzarla nei suoi principi, nei suoi valori e nella sua capacità operativa significa difendere un caposaldo di alcuni principi fondamentali dell'ordinamento democratico: il diritto di accesso alla giustizia dei cittadini, il diritto di difesa e la presunzione di innocenza fino alla sentenza definitiva di condanna. È, dunque, necessario che il Parlamento decida di offrire un nuovo strumento di lettura della professione a 14 anni dall'approvazione della precedente legge di riforma in un contesto che è molto cambiato.
Ripeto: ci sono sicuramente aspetti positivi che meritano di essere riconosciuti, tuttavia non possiamo fermarci qui, perché non è ancora sufficiente il lavoro che è stato svolto. Dobbiamo fronteggiare il disagio di tanti giovani praticanti e di giovani avvocati che vivono in condizioni di precarietà, con redditi insufficienti e un'assenza di una tutela previdenziale adeguata. Questo determina un allontanamento sempre più forte dei giovani dall'avvocatura, soprattutto se le pubbliche amministrazioni tornano a offrire un'opportunità attraverso i concorsi pubblici. Se non vogliamo - e non lo vogliamo - che l'avvocatura si svuoti di una nuova generazione che offre un ricambio, noi dobbiamo fare uno sforzo maggiore per garantire l'accesso dei giovani e la permanenza dei giovani all'interno dell'avvocatura. È un punto sul quale torneremo anche in Aula e sarà assolutamente necessario continuare a farlo anche dopo il voto del Parlamento.
Oggi ci sono frontiere che devono essere affrontate: pensiamo alla sfida tecnologica e pensiamo all'intelligenza artificiale, che incide in modo radicale sull'economia e sul lavoro e incide anche sull'avvocatura, sulla giustizia e anche sulla giurisdizione. Può essere una straordinaria opportunità nell'organizzazione del lavoro, nell'accelerazione e nella veicolazione delle competenze, ma attenzione, perché può rappresentare anche un rischio e un pericolo la sostituzione dell'avvocatura con altri strumenti. Così come, dicevo, il tema dell'accesso, il tema della formazione, il tema della previdenza e il tema dell'assistenza.
Insomma, siamo in un momento di spartiacque rispetto a un passato che abbiamo conosciuto e che ha offerto grandi risultati, ma ha mostrato anche fragilità. Allora, sì, è necessario approvare la riforma dell'avvocatura, ma facciamo attenzione che non si presenti già vecchia appena approvata, perché ci sono spunti positivi sui quali - ripeto - abbiamo lavorato e abbiamo dato un contributo, ma la sfida è davvero epocale e, se è epocale, ha bisogno di uno straordinario sforzo delle forze parlamentari e del mondo dell'avvocatura insieme.
Allora, io suggerisco che questo iter parlamentare non venga accolto e vissuto come l'esigenza di un atto formale di ratifica di qualcosa che è già stato fatto. Si vada avanti e lo si faccia celermente per dotare l'avvocatura di una nuova legge professionale assolutamente necessaria, ma cogliamo questo tempo, senza allungarlo, per raccogliere ulteriormente le sfide che abbiamo davanti e che rischiano di non essere definitivamente affrontate o risolte da questo provvedimento. C'è l'occasione di farlo in Aula e - ripeto - ci sarà l'occasione di farlo anche al Senato e di farlo nel Paese.
Se vogliamo una democrazia forte, abbiamo bisogno di un'avvocatura forte e, per avere un'avvocatura forte, noi abbiamo bisogno di strumenti che le consentano di essere protagonista in un mondo globale che è sotto grandi sconvolgimenti della tecnologia, dei rapporti e della qualità della democrazia. L'avvocatura è lì pronta a fare il suo lavoro, anche il Parlamento non può tirarsi indietro. Quindi, invito tutti al massimo coraggio, nei prossimi giorni e nelle prossime settimane, per essere all'altezza di questa sfida .
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il deputato Dori. Ne ha facoltà.
DEVIS DORI(AVS). Grazie, Presidente. La riforma della professione forense, che oggi approda qui in Aula, è stata chiesta a gran voce dall'intera avvocatura nei vari congressi e quindi, da questo punto di vista, anche solo per questo, merita il nostro appoggio, come Alleanza Verdi e Sinistra. E per tale riforma ci siamo già espressi favorevolmente anche in occasione del mandato ai relatori.
Auspichiamo, tra l'altro, un'approvazione rapida non solo qui alla Camera, ma anche in vista del passaggio al Senato. Ricordiamo - e questo è un motivo di criticità - che questa, comunque, è pur sempre una legge delega che, quindi, avrà necessità di decreti legislativi che andranno ad attuarla. E, come sappiamo, l'iter parlamentare prevede prima l'invio alle Camere - quindi alle due Commissioni di Camera e Senato - degli schemi di decreto legislativo; su quelli bisognerà esprimersi e, poi, avremo l'entrata in vigore dei decreti legislativi. Per questo motivo, chiaramente auspichiamo la massima velocità, perché comunque la legislatura volge al termine e, quindi, necessariamente dobbiamo cercare di fare in modo che tutti questi passaggi si svolgano rapidamente. Di fatto, come opposizione, abbiamo mostrato di voler favorire e rendere più rapido il lavoro in Commissione.
Devo anche ringraziare, tra l'altro, sia i relatori che il Vice Ministro Sisto per l'approvazione di alcuni emendamenti che avevo proposto, come Alleanza Verdi e Sinistra, concentrandomi, a partire dal disegno di legge che avevo depositato, in modo specifico sull'accesso alla professione, quindi su coloro che saranno i futuri avvocati.
È stata davvero positiva l'approvazione dell'abbassamento della durata delle scuole forensi da 18 a 12 mesi ed è anche facile comprenderlo. Infatti, mentre ad esempio il tirocinio professionale, la pratica rimane della durata di 18 mesi e può essere iniziata in qualsiasi momento dell'anno, le scuole forensi hanno delle finestre di accesso che non sono in qualsiasi momento. Quindi, il rischio di questo disallineamento poteva provocare addirittura che, in caso di mantenimento della durata delle scuole forensi pari a 18 mesi, un praticante finisse il tirocinio di 18 mesi, ma non ancora la scuola forense, e non potesse accedere all'esame di Stato: per questo motivo poteva perdere, di fatto, un anno. Invece, in questo modo, siamo riusciti davvero ad aggirare questa criticità, evitando in tanti casi questa perdita di anni.
Altrettanto importante è stata l'approvazione di un altro emendamento che avevo proposto, quello della gratuità delle scuole forensi - ossia, per intenderci, quelle organizzate dai consigli dell'Ordine degli avvocati - sotto un livello ISEE che poi dovrà essere definito e anche aggiornato periodicamente dal Consiglio nazionale forense , proprio perché riteniamo che l'accesso alla professione non debba essere determinato dal censo e che, quindi, questo sia anche un modo proprio per rimuovere quegli ostacoli anche di natura economica che molto spesso poi fanno optare per altre soluzioni e prospettive di natura lavorativa e professionale.
Altro aspetto positivo - anche lì è stato approvato un altro mio emendamento in Commissione - è quello di estendere la possibilità del tirocinio anticipato, il cosiddetto semestre anticipato, anche a coloro che sono fuori corso. Infatti, sappiamo che nella norma contenuta nell'attuale legge professionale, cioè la n. 247 del 2012, secondo un'interpretazione che era stata data dalla Corte di cassazione, era prevista la possibilità di anticipare il tirocinio, un semestre di tirocinio, soltanto per coloro che risultavano in corso.
Chiaramente questo poteva diventare un elemento discriminatorio rispetto a coloro che, invece, sono fuori corso e, molto spesso, non per motivi necessariamente determinati dalla buona volontà, ma perché il praticante - che già si trova, magari, a dover gravare sull'economia familiare e sui propri familiari - non ottenendo un compenso per lo svolgimento della sua pratica professionale, in quei 18 mesi deve chiaramente svolgere altri lavori per potersi mantenere; e, quindi, automaticamente durante il proprio percorso universitario può perdere anche qualche mese e finire tranquillamente fuori corso. Non per questo non può avere, invece, la possibilità di anticiparlo. Oggi, in questo modo, lo estendiamo anche a coloro che sono fuori corso.
Chiaramente, rimangono sul tavolo alcuni aspetti che, magari, potremo affrontare poi qui, in Aula, anche con qualche ordine del giorno. Poi lo vedremo, magari, anche nell'interlocuzione con il Vice Ministro Sisto. Vi pongo alcuni temi sempre legati all'accesso alla professione. Ad esempio, sappiamo che in passato, così come è avvenuto per tanti di noi che abbiamo sostenuto e superato l'esame, l'estrazione della lettera in vista della prova orale avveniva già in occasione delle prove scritte. Oggi questo non avviene più e ciò diventa molto spesso anche un ostacolo nella programmazione stessa, nel sapere più o meno quando l'orale può essere svolto. Sono quei piccoli dettagli che però sono sostanza per chi vive e chiaramente fatica sotto tutti i punti di vista per prepararsi ed entrare all'interno di una professione. Quindi sono piccoli dettagli che vanno nell'ottica di facilitare questo percorso.
Così come vi è un altro tema che pongo e che riproporrò anche con un ordine del giorno, ossia l'importanza di avere, da parte del Ministero, un elenco annuale e tassativo di quei codici che si possono portare all'esame scritto. Infatti, ci segnalano come, purtroppo molto spesso, i praticanti arrivino all'esame e si vedano annullare dalle commissioni la possibilità di portare dei codici per i quali tra l'altro hanno già anche affrontato una spesa. C'è una difformità di valutazione da una sottocommissione all'altra nel consentire l'utilizzo di alcuni codici rispetto ad altri. Mi riferisco al tema dell'annotazione o del commento. Quindi la cosa importante sarebbe, invece, avere chiarezza, già da parte del Ministero, in ordine a quali codici possono essere utilizzati durante le prove scritte, in modo da evitare anzitutto questa discrezionalità e, magari, anche il dispendio economico di aver investito nell'acquisto di alcuni codici. Sono tutti piccoli dettagli, ma - ripeto - fanno sostanza per coloro che sono ormai laureati, praticanti e che devono introdursi nella professione forense con tutta una serie di paletti e chiaramente anche di ostacoli di natura economica.
Così come pongo anche il tema della prova finale delle scuole forensi. Ecco, da questo punto di vista, anche lì ho già sentito, non solo con un'interrogazione, il Ministero della Giustizia e anche il Consiglio nazionale forense . Devo segnalare che ci sono, sia per le prove intermedie che per la prova finale, delle difformità da parte di ogni scuola forense con riferimento alla tipologia di prova che viene somministrata e che dovrebbe essere quella di un questionario a risposta multipla; invece, a volte, si trasformano in prove scritte, in redazione di atti, in prove orali, in colloqui. Ecco, questa difformità non è giustificata soprattutto a fronte del fatto che, ancora oggi, il disegno di legge prevede che, se non si supera quella prova finale, non si può accedere all'esame.
Io qui pongo comunque il tema. Io non credo che possa esistere un ulteriore esame per poter accedere all'esame di Stato, perché di fatto, se non si supera la prova finale, così come previsto dal disegno di legge, non si può sostenere l'esame di Stato. Un conto è un'esercitazione, che è legittima, così come l'obbligo di frequenza della scuola forense. Però, colleghi, vi pongo qui davvero il tema se togliere il fatto che il superamento di quella prova finale è un vincolo per accedere all'esame di Stato. Perché altrimenti noi introduciamo un ulteriore elemento, che qualche anno fa, tra l'altro, non c'era, ossia oltre al titolo di laurea, oltre alla pratica e oltre alla frequenza della scuola forense, non puoi accedere all'esame di Stato perché c'è un'ulteriore prova vincolante. Capite che questo, secondo me, è paradossale.
E poi, qui pongo davvero la massima attenzione da parte del Governo sul tema della prossima sessione d'esame 2026. Come sapete, nell'ultimo DL Milleproroghe, purtroppo non è stata prorogata la modalità di svolgimento dell'esame come era dal 2023 di fatto. E quindi, con la mancata proroga nel Milleproroghe, di fatto, ad oggi - quindi 11 maggio 2026 -, si va ad applicare l'articolo 46 della legge n. 247 del 2012, che però prevede tre prove scritte.
E oltretutto, un altro elemento di ansia e preoccupazione per i praticanti che in queste settimane, anzi in questi mesi, stanno studiando proprio per prepararsi all'esame che dovranno sostenere a dicembre - e, quindi, tutto in questa situazione nebulosa -, sono anche i codici non annotati con la giurisprudenza, perché l'articolo 46 della legge n. 247 li esclude, quindi anche quelli non annotati. Quindi, capite la preoccupazione da parte dei praticanti avvocati in questo momento. Penso che ogni giorno tutti i colleghi ricevano segnalazioni da parte dei praticanti.
Quindi io auspico che ci sia un provvedimento urgente da parte del Governo, però veramente urgente. Ho guardato l'ultimo bando per la sessione 2025, era del 30 giugno 2025. Oggi siamo all'11 maggio, quindi, ormai siamo in prossimità di questa scadenza e, ripeto, i praticanti non sanno ancora... A fronte di una proposta, nel disegno di legge di riforma forense, che prevede, invece, due prove scritte - anche se io avrei aderito, come anche tanti colleghi qui, a una sola prova scritta, com'era nel testo originario del Consiglio nazionale forense - e la possibilità di utilizzare i codici annotati con la giurisprudenza. In questo momento, dunque, i praticanti si trovano in questa situazione. Di decreti-legge senza il presupposto del requisito dell'urgenza il Governo ne ha fatti tantissimi in questi quattro anni; in questo caso, invece, l'urgenza c'è, proprio perché in questo momento la situazione è veramente confusa da questo punto di vista. Non lo possiamo fare - perché questa è una legge delega - direttamente in questo testo, ma va fatto a giorni da parte del Governo.
Vado a concludere. Anch'io continuo a ritenere che, accanto a questa riforma forense, sia necessario però attuare anche una riforma costituzionale, con l'avvocato in Costituzione. Vedo qui anche il collega Pittalis che, come me, ha presentato una proposta di legge costituzionale proprio per introdurre la figura dell'avvocato in Costituzione che - attenzione - non è in un'ottica della tutela di una categoria professionale, cioè degli avvocati, ma nell'ottica di rendere più forte la difesa, quindi il soggetto tutelato maggiormente è il cittadino. Questo lo ribadisco, soprattutto nell'ottica di chi dice “perché l'avvocato”: qui è nell'ottica di rendere più forte e rafforzare l'indipendenza della difesa, anche rispetto all'accusa, nel contesto di un procedimento giudiziario.
Quindi, eccetto l'aspetto più critico del fatto che avrei preferito, un po' come aveva proposto il Consiglio nazionale forense, un disegno di legge dispositivo e non delega, così avremmo avuto già direttamente, con l'approvazione al Senato, un testo in vigore, devo dire però che, nell'insieme, posso esprimere un parere favorevole.
Come ho detto poco fa, nonostante alcune modifiche positive, credo che purtroppo non ci sia una visione rispetto ai futuri avvocati. Intendo dire che, come sappiamo ormai, il numero anche dei praticanti sta continuamente calando. Ci sono alcuni fori - pensiamo, soprattutto, al Nord-Est d'Italia, ma anche in tanti altri - dove i praticanti non si trovano più. Ci sono studi legali che vanno alla ricerca del praticante, che non c'è. Questo è un grosso problema, vuol dire che dobbiamo ridare...
E non sono sicuro che con questo disegno di legge, da questo punto di vista, la professione forense sia davvero attrattiva per le giovani generazioni, per chi si laurea in giurisprudenza. Abbiamo visto negli ultimi anni la fuga dalla professione verso la pubblica amministrazione. Pensiamo, ad esempio, all'Ufficio per il processo: è stato un punto di approdo non solo per tanti laureati in giurisprudenza che aspiravano a diventare avvocati, ma anche per coloro che erano già avvocati, perché, comunque, nella pubblica amministrazione portano le loro competenze, ma hanno determinate garanzie anche in prospettiva futura e personale; cosa che, purtroppo, ancora oggi per la professione rappresenta un grosso punto di domanda.
Quindi noi dobbiamo puntare, anche da un punto di vista fiscale, a una serie di misure. Anche il tema della Cassa forense. Ho presentato anche un'interrogazione in cui ricordo come, fino a pochi mesi fa, ci fossero agevolazioni per i praticanti che decidevano di iscriversi alla Cassa forense - come riduzioni di contributi - che sono venute meno. Quindi, da questo punto di vista, auspico che possa esserci una visione complessiva per coloro che entreranno nella professione.
Ad ogni modo, Presidente, il giudizio di Alleanza Verdi e Sinistra sul disegno di legge per la professione forense è favorevole .
PRESIDENTE. Saluto il consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze del comune di Quiliano dell'Istituto comprensivo “Quiliano”, di Quiliano, in provincia di Savona, nonché gli studenti, le studentesse e i docenti dell'Istituto comprensivo “Falerone”, di Falerone, in provincia di Fermo, che assistono ai nostri lavori dalle tribune . Benvenute e benvenuti.
È iscritta a parlare la deputata D'Orso. Ne ha facoltà.
VALENTINA D'ORSO(M5S). Grazie, Presidente. L'esigenza di una complessiva riforma di sistema dell'ordinamento forense nasce dalla necessità di superare le criticità e le rigidità della legge n. 247 del 2012, proiettare l'avvocatura nel futuro - forse, prima ancora, adeguarla al presente, che è sempre più complesso e interdisciplinare - e rendere la professione nuovamente attrattiva e accessibile per le giovani generazioni e all'altezza delle nuove sfide, quali, ad esempio, il rapporto con le nuove tecnologie e l'intelligenza artificiale. Queste le esigenze che sarebbero sottese a una necessità di riforma.
Più in generale, quindi, doveva essere l'occasione per rilanciare una professione purtroppo in affanno, se non addirittura in crisi, perché i numeri ci parlano chiaro. Negli ultimi 5 anni, l'avvocatura italiana ha perso oltre 16.000 unità, il saldo tra nuove iscrizioni e cancellazioni è negativo. Ad esempio, nel 2023, a fronte di 3.093 nuove iscrizioni, si sono avute oltre 8.000 cancellazioni.
Le cancellazioni colpiscono prevalentemente le donne. Nel 2024, oltre 2.100 avvocate hanno smesso di esercitare. Le cause sono le scarse gratificazioni economiche con riguardo alle donne e uno spiccato . Pensate che il reddito medio di una avvocata è pari alla metà di quello di un avvocato, di un collega uomo. Sicuramente si aggiunge anche la difficoltà, la maggiore fatica di conciliare i tempi di lavoro con quelli di cura. Sono ragioni che hanno reso molto più appetibili i concorsi pubblici per cancellieri, funzionari, addetti all'Ufficio per il processo o per posti ministeriali, che sono ripartiti - tutti questi concorsi - dal 2019, dopo oltre venti anni di blocco.
A ciò si aggiunge, e per analoghe cause, il in forte e costante diminuzione dei praticanti avvocati, lo diceva il collega Dori. Nel 2024 si è registrato un calo del 9 per cento, come se la professione fosse destinata ad invecchiare, fino forse ad estinguersi. L'età media degli iscritti è di 49 anni. Negli ultimi dieci anni si è registrato un continuo calo delle immatricolazioni alla facoltà di giurisprudenza, con oltre 10.000 iscritti in meno. Un avvocato su tre che viene intervistato prende in considerazione la possibilità di lasciare la professione per attività in grado di dare maggiori soddisfazioni e maggiore stabilità. D'altronde, circa il 46 per cento degli avvocati guadagna al di sotto dei 22.000 euro, e arriviamo a circa il 64 per cento se guardiamo ad un reddito medio al di sotto dei 35.000 euro. La fotografia ci restituisce, quindi, maggiori fragilità concentrate su donne e giovani e la necessità di ampliare gli spazi di azione e libertà dell'avvocatura per compensare altrimenti la contrazione dell'attività forense tradizionalmente intesa.
Se questo è il quadro - come emerge dal rapporto, anzi, in particolare dagli ultimi due rapporti di Cassa forense disponibili -, ci saremmo aspettati da una riforma dell'ordinamento forense accorgimenti per rendere la professione più attrattiva per i giovani, più sostenibile per le donne e più aperta e dialogante verso l'esterno. E, invece, la riforma che questa Camera ha intenzione di varare, al momento non pare che riformi proprio un granché. Non si discosta molto dalla legge n. 247 del 2012 e in molte parti ne è un copia e incolla. C'è più conservazione dello che innovazione.
Per certi versi, c'è addirittura proprio un consolidamento dello , e mi riferisco all'introduzione del terzo mandato consecutivo per le cariche negli organi istituzionali dell'avvocatura, in spregio all'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale che ha stabilito il tetto del secondo mandato consecutivo, al fine di favorire alternanza e, soprattutto, ricambio generazionale. Per questo è stata scomodata, nel 2019, addirittura la Corte costituzionale per sancire questo principio.
Ebbene sì, quindi proprio quando occorrerebbe un'iniezione di fiducia nei giovani, anche con riferimento alle legittime aspirazioni di partecipare - per così dire - alla dell'avvocatura, in modo anche da portare nuove energie, nuove idee nella professione, in questo contesto si consente, invece, alla classe dirigente attuale di blindarsi. È il motivo per cui associazioni come Associazione nazionale forense e Movimento forense, ma anche autorevoli esponenti dell'avvocatura che rivestono o hanno rivestito cariche istituzionali o associative, durante le audizioni in Commissione giustizia si sono dichiarati palesemente contro il terzo mandato consecutivo. Poi non è neanche stato accolto il mio emendamento che prevede la disciplina transitoria, in modo da applicare eventualmente la nuova regola dei tre mandati consecutivi a partire dalla prossima tornata di elezioni dei vari organi: Consiglio nazionale forense, consigli circondariali, consigli distrettuali di disciplina.
Chiaramente, è un emendamento che io riproporrò anche in Aula, questo e anche quelli soppressivi rispetto all'introduzione del terzo mandato consecutivo, ma la disciplina transitoria è tanto più necessaria perché nel silenzio si darà luogo ad un'ambiguità di interpretazione e applicazione della norma che porterà ad un'ennesima, prevedibile stagione di fitto contenzioso, perché se tanti sono i consiglieri in carica che magari aspirano a protrarre il proprio mandato, di certo molti di più sono i colleghi che legittimamente aspirano a subentrare e abbiamo già visto in passato la precedente regola quante impugnazioni ha portato e quanto contenzioso c'è stato prima di consolidare - come dicevo - quel principio. Un legislatore accorto e lungimirante avrebbe dovuto avere forse una visione di insieme e di sistema e avere la forza di dire dei “no” quando la soluzione proposta risulta disfunzionale e magari può portare più rischi e danni che benefici, ma tant'è.
Dicevo, più conservazione che innovazione e, laddove c'è un accenno di innovazione, ci si chiede di fare un bel salto nel buio e di fidarci del Governo. Sì, perché l'altro aspetto che noi abbiamo contestato sin dall'inizio è stata la duplice scelta adottata dalla maggioranza di consentire prima al Governo di fagocitare la bozza di riforma predisposta dai tavoli dell'avvocatura istituzionale e associativa, quindi di arrogarsi la paternità di questa riforma. Poi, l'altra scelta è stata quella di presentare al Parlamento non un articolato completo e trasparente di contenuti immediatamente precettivi - che pure aveva sul tavolo, perché nei tavoli che l'avvocatura aveva organizzato era uscito un articolato di contenuto immediatamente precettivo -, ma il Governo ci ha presentato un disegno di legge delega e, se la ragione della scelta della forma della delega era quella di garantire speditezza nella trattazione d'approvazione, faccio notare che il provvedimento è stato in Commissione giustizia per 8 mesi.
Quindi, non mi pare ci sia stata chissà quale celerità e - attenzione - non per responsabilità dei parlamentari di opposizione, che hanno presentato emendamenti di sostanza, ragionevoli e in numero per niente eccessivo; peraltro, moltissimi - e qui lo voglio evidenziare - in comune con quelli presentati dai parlamentari di maggioranza, segno che c'era, quindi, un atteggiamento collaborativo, costruttivo e nessun atteggiamento ideologico pregiudiziale, ma soltanto il desiderio, come avvocati che siedono in Commissione giustizia, di poter dare un apporto qualificato.
Invece, come temevo fin dall'inizio, come abbiamo denunciato fin dall'inizio, il lavoro parlamentare - si direbbe: come volevasi dimostrare - è stato mortificato. Gli emendamenti approvati sono stati pochissimi e francamente marginali. Guardate, basta scorrere la versione del provvedimento che è stata fornita alle Commissioni che dovevano dare il parere e, quindi, è una versione con il testo a fronte. Dunque, se noi guardiamo le modifiche apportate rispetto al testo originario, queste sono veramente un numero marginale e anche abbastanza risibile. Quindi, questo è il lavoro parlamentare che è stato raccolto dal Governo.
È un Governo di cui noi non ci fidiamo e non ci fidiamo neppure se ci dite che il decreto legislativo sarà il copia e incolla della bozza uscita dai tavoli del CNF e dell'Organismo congressuale forense. Non ci fidiamo, perché abbiamo visto - dobbiamo dirlo - baggianate su baggianate uscire dalle stanze del Governo e non credo che debba ricordarvi l'ultima norma, quella più clamorosa, quella del decreto-legge Sicurezza che istigava gli avvocati al patrocinio infedele nei confronti dei migranti loro assistiti . Quindi, credo sia legittimo non fidarsi di quello che uscirà dal Governo.
Peraltro, siamo innanzi ad una delega in molti punti annacquata e confusa. Ad esempio, c'è il punto sulla monocommittenza, che - lo sapete - mi sta particolarmente a cuore ed è una battaglia che porto avanti dalla scorsa legislatura, con una proposta di legge che è stata, tra l'altro, ripresentata in questa legislatura. È una proposta di legge che recepiva la mozione unitaria, la n. 141 d'iniziativa dell'AIGA, peraltro, sul tema, approvata al congresso nazionale forense del 2018, il cui contenuto poi è stato sostanzialmente ribadito e riproposto con ulteriori mozioni al congresso nazionale forense del 2022 e a quello - sentite un po' - di dicembre 2025.
La mozione del congresso del 2025, sempre ad iniziativa di AIGA, è particolarmente significativa perché tiene conto di questa proposta di legge delega e in premessa rileva sostanzialmente l'assoluta insufficienza delle previsioni contenute nella legge delega all'esame della Camera sul punto della monocommittenza. Vi dicevo che il cenno alla monocommittenza rappresenta una delle pochissime innovazioni presenti nel testo, ma peccato che sia una scatola vuota.
Ho provato e proverò ancora, in Aula con un mio emendamento, a dare un minimo di contenuto, quello che io definisco il minimo sindacale e non pronuncio questa locuzione o espressione a vanvera, ma proprio puntualmente, perché esprime quello di cui ci sarebbe bisogno, cioè di tutele. Le tutele per il collaboratore avvocato in regime di monocommittenza rappresentano, infatti, una delle risposte che questa riforma potrebbe ancora dare a quelle fragilità di cui parlavamo all'inizio, perché il rapporto di Cassa forense certifica come il regime di monocommittenza sia diffuso prevalentemente proprio tra i giovani e le donne. Noi vogliamo vedere, allora, fin d'ora, nero su bianco le tutele in tema di maternità, di adozione, di malattia, di infortunio, la disciplina del recesso, il richiamo a specifici parametri per la congruità del compenso.
Per quanto riguarda proprio il compenso, con un emendamento dei relatori si è persino riusciti a peggiorare il testo, eliminando il richiamo ai parametri stabiliti in via regolamentare. È per questo che correttamente AIGA ha fatto pervenire una forte preoccupazione.
In altri casi siamo innanzi ad una delega che complica le cose invece di semplificarle, come, ad esempio, per la disciplina delle società tra avvocati. Anche qui era una disciplina molto attesa, perché sempre quel rapporto di Cassa forense ci racconta una cosa: che l'aggregazione professionale è la modalità di esercizio della professione preferita dai giovani avvocati e di nuovo qui porte in faccia rispetto ai giovani avvocati.
Quindi, io non so che cos'altro state raccontando di altro, però vedete che questo è quello che stiamo facendo. È il motivo per cui, anche in questo caso, l'Associazione italiana giovani avvocati ha fatto pervenire perplessità, tra l'altro sottolineando anche un aspetto molto critico di questa disciplina di società tra avvocati che introducete, ovvero la possibilità di svolgere attività in favore del socio non professionista, il che - ripeto: sono parole di un contributo che ci ha fatto pervenire l'Associazione italiana giovani avvocati - comprometterebbe indipendenza e autonomia della professione forense, quelle di cui voi vi riempite la bocca, però se mettiamo a terra alcune norme non si sa neanche che fine fa.
E ancora, anche in tema di incompatibilità non si è semplificato né liberalizzato nulla, a parte mettere nero su bianco che la professione di avvocato è compatibile con quella di professionista della montagna, che credo, più banalmente, si tratti dei maestri di sci. Quindi, la dei maestri di sci ha battuto la - che ne so - degli istruttori subacquei, che invece non si è fatta sentire con altrettanta veemenza ed evidentemente non ha trovato orecchie sensibili in questo Parlamento. Ora dico: secondo me siamo diventati ridicoli, siamo diventati ridicoli!
Avevamo proposto, noi del MoVimento 5 Stelle - peraltro recependo un suggerimento che veniva da molte delle associazioni audite in Commissione -, una formulazione della disciplina ben più chiara, ma soprattutto più snella, sdoganando, ad esempio, definitivamente la compatibilità tra professione forense e attività di impresa, perché francamente - e faccio un esempio per tutti - faccio fatica a comprendere che pregiudizio possa arrecare all'autonomia e all'indipendenza l'avvocato che magari gestisca tre case vacanze. Faccio fatica!
Ma lì dove il capolavoro della restaurazione si è, secondo me, consumato è proprio ciò che riguarda i praticanti avvocati, che aspirano, quindi, a diventare professionisti. Le scuole forensi rimangono obbligatorie, benché il rapporto di Cassa forense ci dica che i giovani avvocati intervistati hanno rilevato come criticità del loro percorso proprio il fatto che si arrivi alla professione con troppa formazione teorica e poca formazione pratica. Noi pensiamo invece che debbano essere facoltative le scuole forensi, per coloro che ritengono di avere ancora delle lacune nella formazione teorica da colmare, ma per gli altri, ripeto, buttarsi nella pratica è la cosa più utile che si possa fare.
Ed ancora: siete stati capaci persino di tornare indietro sulle modalità dell'esame di abilitazione, perché tornano le due prove scritte, che avevamo abbandonato nel 2020, e non viene rinnovato neanche il novero delle materie da poter portare all'orale. Anche da queste scelte passa la maggiore specializzazione, ma, soprattutto, la conquista di nuovi spazi di azione, per non dire di mercato.
Vi avevamo proposto e continueremo a proporvi - in un emendamento che si dovrebbe pensare sia assolutamente innocuo, quindi non si capisce il motivo per cui non possa essere recepito - di inserire il diritto dei consumatori, il diritto d'autore, il diritto dell'ambiente. Niente: sordi a ogni cosa che possa essere uno spiraglio di innovazione e proiezione verso il futuro.
Siete stati capaci di peggiorare la tutela dei praticanti, prevista oggi dalla legge n. 247 del 2012, che riconosce oggi al praticante avvocato sempre il rimborso delle spese sostenute per conto dello studio, ma soprattutto riconosce che, decorso il primo semestre, può essere riconosciuto un compenso o un'indennità per l'attività svolta per conto dello studio, chiaramente commisurati all'effettivo apporto professionale dato. Quindi eliminare questo, arretrare la disciplina, secondo voi è la soluzione giusta per rendere più appetibile e inclusiva per i giovani la professione forense? Dico: siamo alla follia. Per fortuna, anche in questo caso, se ne è accorta AIGA e ha fortemente criticato questa vostra uscita.
E poi c'è un grande assente, l'occasione persa per eccellenza: una riflessione seria su come innovare il percorso universitario, come adattarlo alle nuove esigenze. Noi ci abbiamo provato a fare una proposta, ad aprire un dibattito, ma nessuno ci è venuto dietro: snobbati completamente. E invece è ciò di cui c'è bisogno per contrastare quei numeri in calo che vi ho raccontato all'inizio.
Interrogarsi su come tornare ad incrementare gli ingressi a giurisprudenza e, poi, nella professione, era determinante, e lo era anche ai fini della sostenibilità previdenziale di questa professione. Soltanto che voi neanche questo avete colto.
Mi dispiace fare la guastafeste in un clima che è, per altri versi, praticamente idilliaco, però davvero credo che in quest'Aula non possa mancare la voce di chi costringa tutti a fare un bagno di realtà e di verità, anche se è scomodo e oggi forse è addirittura impopolare. Non può mancare in quest'Aula la voce di quegli avvocati che abbiamo audito in Commissione e che tanti rilievi critici hanno fatto e tanti suggerimenti di modifica ci avevano proposto e sono rimasti inascoltati.
Non può mancare in quest'Aula la voce dei giovani praticanti avvocati; non può mancare neanche la voce di tutti quegli avvocati, che poi, paradossalmente, sono proprio la maggioranza, che appaiono silenti non perché sono disinteressati al futuro della professione, ma perché impossibilitati a seguire i nostri lavori in quanto affogati dalle scadenze di atti.
Sono quelle colleghe e quei colleghi che passano le mattinate dietro alla porta di un'aula, aspettando che venga chiamata la propria causa, quando ancora hanno la fortuna di svolgere le udienze in presenza, o che le passano a turno presso gli uffici pubblici per sbrigare pratiche e adempimenti, che trascorrono i pomeriggi in studio a barcamenarsi tra il ricevimento dei clienti e la redazione degli atti in scadenza, che magari tornano a casa alle 9 di sera, stravolti, e si svegliano di soprassalto nel cuore della notte perché pensano di avere dimenticato una scadenza o un adempimento. Colleghe e colleghi per i quali non esiste il sabato, non esiste la domenica, non esistono festività, perché se c'è una comparsa da depositare, è quella che ha la precedenza su ogni altro aspetto della vita.
Io me lo ritaglio molto volentieri il ruolo della guastafeste per portare la loro voce, perché lo faccio con autenticità, perché fino a ieri ero proprio uno di quegli avvocati che facevano esattamente quel tipo di vita: uno di quegli avvocati che si ricordano l'imbarazzo di sottoporre la parcella a padri di famiglia che non navigano nell'oro o a piccoli imprenditori con l'acqua alla gola, perché - sì - hanno migliaia di crediti da riscuotere ma le casse vuote. Sono tra quegli avvocati che si ricordano anche la frustrazione, che oggi è ancora maggiore, di dover convincere prima di tutto il cliente, che magari arriva con la ricerca fatta su Internet, che il proprio lavoro sia utile.
Io voglio portare la voce di quegli avvocati in quest'Aula e sono forse quei colleghi e quelle colleghe che da noi si aspettavano maggiore considerazione e anche un pizzico di coraggio in più
PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.
PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare la relatrice, deputata Schifone: s'intende che vi abbia rinunciato.
Ha facoltà di replicare il relatore, deputato Pittalis: s'intende che vi abbia rinunciato.
Ha facoltà di replicare la rappresentante del Governo: s'intende che vi abbia rinunciato.
Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del testo unificato delle proposte di legge nn. 1208-2095-2220-A: Disposizioni in materia di terapie digitali.
Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi è pubblicato in calce al vigente calendario dei lavori dell'Assemblea .
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.
La XII Commissione (Affari sociali) si intende autorizzata a riferire oralmente.
Ha facoltà di intervenire la relatrice, deputata Simona Loizzo.
SIMONA LOIZZO, . Grazie, Presidente. L'Assemblea oggi avvia l'esame della proposta di legge recante le disposizioni sul riordino delle terapie digitali, di cui sono prima firmataria, nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione affari sociali. Il provvedimento affronta un tema di grandissima attualità, ponendoci l'obiettivo della rimborsabilità delle terapie digitali, ovvero di terapie che non sono considerate più terapie farma, ma non sono non-farma. Sono terapie regolate da .
Faccio presente che, nonostante sia ampiamente riconosciuto il valore terapeutico delle terapie digitali, anche al pari dei trattamenti farmacologici, attualmente, in Italia non è ancora disponibile alcuna terapia digitale rimborsabile. Non si tratta solo di colmare un ritardo rispetto alla Francia, alla Germania, al Belgio e non si tratta solo di colmare il , ma anche - come ci dice il Politecnico di Milano, che oggi intendo ringraziare per la grandissima collaborazione fornita, insieme all'Unical di Cosenza, alla stesura del testo definitivo - di andare incontro alle esigenze dei medici, il 60 per cento dei quali, intervistato, è interessato alla prescrizione delle terapie digitali e non soltanto sarebbe pronto a prescrivere, ma ne chiede il regime di rimborsabilità. Questo è un segnale che non si può più dimenticare e, soprattutto, che apre finalmente la strada a processi come la sanità digitale, che nel nostro Paese sono ancora all'inizio.
Preliminarmente, evidenzio come il provvedimento in discussione costituisca l'esito di un iter molto proficuo che ha visto maggioranza e opposizione dialogare continuamente, anche attraverso un approfondito ciclo di audizioni, in cui noi abbiamo sentito dall'Accademia dei Lincei sino a tutte le categorie coinvolte, come l'ordine dei medici, l'ordine dei farmacisti, l'ordine dei biologi. Abbiamo quindi lavorato alla predisposizione di un testo che io definirei armonico, che riassume al suo interno tutte le proposte di legge, mantenendo un rapporto di grande, grandissima collaborazione con tutti i gruppi parlamentari. Poi sono state approvate delle proposte emendative volte a recepire quelle che erano le istanze del dibattito, ma anche poi i pareri della Commissione bilancio.
Passando al contenuto del provvedimento, faccio presente che il testo, quale risultante dalle proposte emendative approvate, si compone di quattro articoli. L'articolo 1, comma 1, definisce le terapie digitali come dispositivi medici , che rientreranno sempre nei dispositivi medici e saranno sempre poi definite, in base a una grande collaborazione con la Direzione generale dei dispositivi medici e del farmaco del Ministero della Salute, come in grado di attenuare o trattare una malattia, un disturbo di salute, una lesione o una disabilità, generando un impatto positivo sulla salute.
Ai sensi del comma 2, invece, le terapie digitali possono funzionare autonomamente o in combinazione con altri dispositivi terapeutici, ma anche con altre terapie farmacologiche, interventi clinici e sanitari. Il comma 3 prevede che i dispositivi medici digitali, tra cui le terapie digitali, ai fini dell'immissione sul mercato, siano dotati di marcatura CE come dispositivi medici a base di , conformemente alla normativa dell'Unione europea e previa valutazione di conformità effettuata, ove previsto, da un organismo notificato designato dal Ministero della Salute o da altra autorità competente dell'Unione europea.
L'articolo 2, in tema di valutazione delle terapie digitali, dispone che esse, in quanto ricomprese nella categoria dei dispositivi medici, rientrino nell'ambito di applicazione del Programma nazionale dell'HTA-Dispositivi medici.
L'articolo 3 prevede che, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, presso il Ministero della Salute venga istituito il Comitato nazionale per le terapie digitali, composto da 16 membri e presieduto da un componente con comprovata esperienza in materia di dispositivi medici, incluse le terapie digitali, del Dipartimento della programmazione, dei dispositivi medici e delle professioni sanitarie.
Il comma 2 definisce i compiti del Comitato, chiamato a fornire indicazioni sulle terapie digitali sottoposte alla valutazione del Programma nazionale HTA tra quelle segnalate all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), attraverso le procedure previste dal Piano nazionale dell'HTA. Viene poi previsto che il Ministero della Salute, sulla base dell'attività di valutazione e di monitoraggio di Agenas, avvalendosi del supporto del Comitato, presenti alle Camere un rapporto annuale sull'evoluzione delle terapie digitali e sulla loro efficacia, nonché sulla disponibilità attuale di sempre nuove tecnologie. Ai sensi del comma 3, ai componenti del Comitato non aspetterà alcun compenso.
L'articolo 4, comma 1, in tema di inserimento delle terapie digitali in esame nei livelli essenziali di assistenza, prevede che sono effettuate le necessarie valutazioni ai fini dell'inserimento, nel nomenclatore tariffario, delle terapie digitali che presentano i requisiti di cui al comma 2 del presente articolo.
Il comma 2 dispone che le valutazioni di HTA necessarie per l'aggiornamento dei LEA in merito alle terapie digitali segnalate dal Comitato di cui all'articolo 2, sono effettuate attraverso le apposite procedure previste allo scopo nell'ambito del Programma nazionale dell'HTA dei dispositivi medici. È la prima volta - e sottolineo la prima volta - che, finalmente, le terapie digitali entrano in un percorso di rimborsabilità. Entreranno, finalmente, nei livelli essenziali di assistenza e usciranno da quel mercato parallelo, che è , di acquisto, da parte dei singoli pazienti, della singola terapia digitale.
Viene infine previsto, al comma 3, che, ai fini del suo inserimento nei LEA, è necessario che una terapia digitale sia stata oggetto di una validazione clinica assolutamente di metodo, conforme alle norme internazionali di medicina basata sulle prove di evidenza, con preferenza per gli studi randomizzati controllati. Qualche giorno fa ha evidenziato come sorgano diversi clinici oggi validi, per esempio, sulle malattie neuropsichiatriche e le terapie digitali.
In conclusione, noi auspichiamo che la proposta in discussione venga approvata in tempi rapidi, in modo che anche in Italia, come negli altri Paesi - come in Francia, in Belgio, in Germania - vengano rimborsate le terapie digitali.
Mi sento, infine, di ringraziare l'Intergruppo parlamentare Sanità digitale, di cui mi onoro di essere presidente, e anche tutti i partiti di maggioranza ma, soprattutto, la grande visione dell'opposizione che, all'unanimità, ha cercato un testo unico che andasse in Aula.
PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire la rappresentante del Governo: si intende che vi abbia rinunciato, per il momento. È iscritto a parlare il deputato Casu. Ne ha facoltà.
ANDREA CASU(PD-IDP). Grazie, Presidente. Onorevoli colleghe, onorevoli colleghi, relatrice, rappresentante del Governo, quella che oggi affrontiamo non è una discussione che riguarda solo l'innovazione tecnologica, quanto più profondamente il modo in cui il nostro Servizio sanitario nazionale saprà affrontare le grandi trasformazioni epidemiologiche, demografiche e sociali dei prossimi anni.
Il testo unificato in materia di terapie digitali, nato dall'unificazione delle proposte di legge a prima firma Loizzo, Quartini e Girelli, rappresenta, infatti, un tentativo serio di accompagnare il cambiamento senza subirlo, costruendo un quadro normativo chiaro, prudente ma non rinunciatario, capace di coniugare innovazione, appropriatezza clinica, sicurezza e universalismo del diritto alla salute. Ed è significativo che il mandato alla relatrice sia stato conferito all'unanimità in Commissione affari sociali, perché questo provvedimento, pur nelle differenze di sensibilità e di approccio che legittimamente esistono tra le differenti forze politiche, nasce da una consapevolezza condivisa: il sistema sanitario non può ignorare ciò che sta già avvenendo nel mondo della cura.
Le terapie digitali non sono semplicemente sanitarie, non sono strumenti generici di benessere, né semplici piattaforme informative o sistemi di prenotazione. Sono dispositivi medici, che, attraverso evidenze scientifiche validate, possono contribuire a prevenire, trattare o attenuare malattie, disturbi o disabilità, generando un impatto positivo nella salute della persona. Si tratta di strumenti che possono operare autonomamente oppure integrarsi con terapie farmacologiche, dispositivi medici e interventi clinici tradizionali.
Ed è importante chiarire questo punto perché troppo spesso, quando si parla di digitale, si oscilla tra due estremi opposti: da una parte, un entusiasmo quasi salvifico; dall'altra, una diffidenza pregiudiziale. Ora, già nel 1964, Umberto Eco ci aveva messo in guardia sulle distorsioni che può generare una divisione tra apocalittici e integrati. Al tempo era rispetto alla cultura di massa, oggi le trasformazioni tecnologiche in campo nella sanità presentano ancora questo bivio, tra chi vede nella tecnologia sanitaria una minaccia per la medicina della persona, e chi la abbraccia e la sposa senza riserve né critiche.
Ecco, oggi come allora, la questione è estremamente più complessa e dobbiamo evitare entrambe queste scorciatoie. La tecnologia, da sola, non salverà la sanità pubblica, ma sarebbe altrettanto miope ignorare strumenti che possano migliorare la vera aderenza terapeutica, rafforzare la presa in carico dei pazienti cronici, favorire la continuità assistenziale, sostenere la medicina territoriale e ridurre, in alcuni casi, ricoveri impropri o aggravamenti evitabili. Pensiamo alle patologie croniche, ai disturbi neuropsichiatrici, alle dipendenze, ai disturbi dell'alimentazione, al diabete, all'ipertensione, ai percorsi di riabilitazione o di supporto cognitivo-comportamentale. In molti di questi ambiti, le terapie digitali stanno già mostrando, a livello internazionale, risultati interessanti e misurabili.
Questo genere di entusiasmo è crescente e la tentazione di molti è quella, però, di saltare un passaggio: di rivolgersi direttamente alla fonte, di usare la tecnologia senza ricorrere a mediazioni. E invece è essenziale che ci sia sempre l'occhio attento di un professionista ad accompagnare ogni processo. In questo quadro diventa ancor più fondamentale il ruolo dei nostri medici e, sul territorio, dei nostri medici di famiglia, punto di contatto privilegiato con le persone. È solo attraverso il loro operato che la terapia digitale può trovare un'indicazione appropriata, essere prescritta e monitorata nel tempo dentro una relazione di cura già consolidata.
Non a caso, diversi Paesi europei hanno già avviato percorsi regolatori specifici - la Germania, il Belgio, il Regno Unito, la Francia -, con il riconoscimento e la rimborsabilità di alcune categorie di dispositivi medici digitali. L'Italia, invece, ha accumulato un ritardo normativo che questo testo prova finalmente a colmare e lo fa, a nostro avviso, con un'impostazione equilibrata. Non stiamo, infatti, introducendo una liberalizzazione indistinta né un automatismo di accesso ai livelli essenziali di assistenza. Al contrario, il testo costruisce un percorso rigoroso fondato su tre pilastri: validazione scientifica, valutazione pubblica e controllo istituzionale.
Innanzitutto, le terapie digitali devono essere dispositivi medici, marcati Comunità europea secondo il regolamento europeo (UE) 2017/745. In secondo luogo, esse rientrano nel Programma nazionale di dei dispositivi medici. Questo significa sottoporle a rigorose verifiche di efficacia clinica, sicurezza, appropriatezza e sostenibilità. È una scelta fondamentale, perché, quando parliamo di salute pubblica, non possiamo accettare improvvisazioni, mode tecnologiche o logiche esclusivamente commerciali. La medicina basata sulle evidenze deve restare il riferimento centrale anche nell'innovazione digitale. Per questo, il testo prevede che, ai fini dell'inserimento nei LEA, le terapie digitali siano validate secondo metodologie conformi alle norme internazionali con preferenza per studi randomizzati e controllati. È un punto decisivo, perché la vera innovazione non è quella che arriva prima, ma quella che dimostra di funzionare davvero, migliorando gli esiti clinici delle persone.
Accanto alla valutazione scientifica, il testo introduce un altro elemento importante: la pubblica. Mi riferisco all'istituzione del Comitato nazionale di valutazione delle terapie digitali presso il Ministero della Salute, con la partecipazione di istituzioni sanitarie, professionisti sanitari, associazioni, pazienti e il Garante per la protezione dei dati personali. Anche questa è una scelta significativa, perché le terapie digitali pongono questioni delicate che riguardano non solo la clinica, ma anche la l'uso dei dati sanitari, l'accessibilità, il rapporto medico-paziente, le disuguaglianze territoriali e sociali, la sovranità, la sicurezza e il controllo di questi dati.
Qui emerge un tema essenziale: l'innovazione sanitaria deve essere inclusiva altrimenti rischia di diventare un ulteriore fattore di diseguaglianza. Non possiamo immaginare una sanità digitale accessibile solo a chi possiede strumenti tecnologici avanzati, competenze informatiche elevate o possibilità economiche maggiori. Per questo, il ruolo pubblico rimane decisivo. Il Servizio sanitario nazionale deve governare questa transizione, non inseguirla, e deve farlo mantenendo fermo il principio costituzionale dell'universalità del diritto alla salute, sancito dall'articolo 32 della Costituzione.
In questa discussione c'è, dunque, una questione più ampia che riguarda il futuro stesso della sanità pubblica. Abbiamo un sistema che affronta l'invecchiamento della popolazione, l'aumento delle cronicità, la carenza di personale sanitario, la pressione crescente sulla medicina territoriale e ospedaliera e, in questo contesto, le terapie digitali non rappresentano né devono rappresentare una scorciatoia, né, tantomeno, una sostituzione del rapporto umano nella cura.
Nessun algoritmo deve sostituire il medico, l'infermiere, il professionista sanitario, la relazione terapeutica, ma questi strumenti possono diventare un supporto importante e fondamentale per rafforzare la continuità assistenziale e la capacità del sistema sanitario di seguire, nel tempo, chi ne ha più bisogno, soprattutto chi vive condizioni di fragilità cronica: quanto possono essere fondamentali per tutti i medici e, in particolare, per i medici di famiglia, ogni giorno, in prima linea, sul territorio, per la cura delle persone più fragili, dei nostri fratelli o delle nostre sorelle, dei nostri nonni, genitori e figli? Penso anche alla moderna prospettiva della medicina prescrittomica e quanto può valorizzare la capacità di prescrivere in senso ampio e poterlo fare tenendo conto di tutti i dati del paziente e di tutte le tecnologie disponibili, integrando innovazione e relazione terapeutica nella presa in carico globale della persona. Questo deve essere l'obiettivo.
Presidente, mi rivolgo a lei e, per suo tramite, al Governo, vista anche la sua attenzione verso questi temi: l'uomo deve restare non solo nel processo, ma al centro del processo, in ogni sua fase. Le terapie digitali devono valorizzare il fattore umano per costruire una sanità che utilizzi tutta l'innovazione possibile e disponibile e per restare sempre vicino alle persone. Naturalmente saranno aperte molte questioni attuative, sarà fondamentale evitare frammentazioni regionali, garantire interoperabilità dei sistemi, definire standard chiari di sicurezza e trasparenza, assicurare monitoraggi costanti sugli esiti reali delle terapie digitali e sul loro impatto organizzativo ed economico.
Sarà, inoltre, importante accompagnare l'introduzione di questi strumenti con investimenti nella formazione dei professionisti sanitari e di tutto il personale medico e nell'alfabetizzazione digitale dei cittadini, perché, nella società digitale, abbiamo bisogno di un'alfabetizzazione di sistema, di nuove chiavi di accesso disponibili, non per singoli professionisti o addetti ai lavori, ma per tutte le persone coinvolte, per tutte e per tutti noi. La tecnologia, infatti, se non accompagnata da competenze e consapevolezze, rischia di produrre nuove esclusioni.
Oggi, credo sia importante riconoscere il valore politico e culturale di questo passaggio. Il Parlamento affronta una materia nuova senza inseguire slogan, cercando, invece, di costruire regole, garanzie e criteri condivisi, dando forma democratica, pubblica e costituzionalmente orientata all'innovazione. Per queste ragioni, considero importante il lavoro svolto dalla Commissione affari sociali e il clima costruttivo che ha accompagnato l'esame del testo, un clima che, pur nelle legittime contrapposizioni, dovrebbe essere quello caratterizzante l'attività parlamentare con un utile confronto tra i gruppi parlamentari, come purtroppo raramente si è visto in questa legislatura e non solo in questa legislatura. Davanti alle grandi trasformazioni della medicina e della società, abbiamo infatti il dovere di confrontarci con serietà senza contrapposizioni ideologiche e senza semplificazioni.
La salute digitale sarà una parte crescente del nostro futuro sanitario. La sfida è fare in modo che resti dentro il perimetro del diritto universale alla salute, della qualità delle cure, della sicurezza dei pazienti e dell'equità del Servizio sanitario nazionale. C'è da sperare che, dopo l'approvazione, da parte di questo ramo del Parlamento, il provvedimento venga approvato anche in Senato, in tempi rapidi, per mettere un primo tassello legislativo importante.
In conclusione, un'altra speranza, un altro auspicio, in un momento molto particolare del confronto politico su questi temi. Abbiamo parlato, più volte, della sicurezza di questi dati, delle scelte che si stanno facendo. Leggiamo su la scorsa settimana, della scelta del Policlinico Gemelli, dopo la visita di Thiel, a Roma, di scacciare Palantir: “Via Palantir dal Gemelli, dopo Peter Thiel a Roma. La Fondazione Toniolo, proprietaria, disdice il contratto sottoscritto nel 2023 per la gestione dei dati . Presidente, più volte, come gruppo del Partito Democratico, abbiamo posto il tema degli accordi politici tra questo Governo e la società Palantir e le società riconducibili a Thiel.
Degli incontri che si sono svolti, anche durante la sua recente visita, non abbiamo mai avuto risposta alle nostre interrogazioni. Abbiamo avuto, anzi, una motivazione del Governo che, ai sensi dell'articolo 131, comma 1, del Regolamento, si è rifiutato di rispondere a un'interpellanza urgente sottoscritta da 50 parlamentari. Noi, come vede - anche oggi lo dimostriamo in questa discussione generale -, pensiamo di lavorare e dobbiamo lavorare per difendere gli interessi dei cittadini e la sicurezza di questi dati sanitari, che con le terapie digitali avranno un ruolo sempre più determinante e fondamentale, così come sono fondamentali la sovranità e il controllo.
Ecco, permettere a chi fa un uso politico, anche pericoloso e integrato, della possibilità di avere il controllo dei nostri dati è un atto pericoloso. Molti soggetti se ne stanno accorgendo e stanno prendendo decisioni. Quanto ancora potrà il Governo negare un momento di confronto istituzionale su queste scelte e rifiutarsi di rispondere alla legittima richiesta del Parlamento di conoscere informazioni di preminente interesse pubblico circa la sicurezza dei dati sanitari di tutti noi e gli accordi che i Ministeri stanno portando avanti?
Alla luce anche delle ultime novità di carattere internazionale, pensiamo sia fondamentale che il Governo faccia crollare il muro che lo separa dal confronto su questi temi e che, con grande nettezza e coerenza, decida di difendere gli interessi italiani ed europei, la sicurezza di questi dati, la sovranità digitale e non solo, anche attraverso scelte coerenti e non solo dichiarazioni di principio. Ma se noi non riusciamo nemmeno a conoscere la natura di questi accordi, è difficile che si possano creare le condizioni per quel confronto che servirebbe al Paese.
Quindi, in conclusione di un passaggio importante che ci vede anche insieme, vi ricordo che ci sono altre sfide molto importanti, anche collegate a questa, in cui sarebbe più forte l'Italia, se non ci fosse muro contro muro, ma se tutti insieme difendessimo l'interesse nazionale ed europeo.
PRESIDENTE. Saluto studenti, studentesse e docenti dell'Istituto comprensivo “Grosseto 5”, di Grosseto, che assistono ai nostri lavori dalle tribune
È iscritta a parlare la deputata Elisabetta Christiana Lancellotta. Ne ha facoltà.
ELISABETTA CHRISTIANA LANCELLOTTA(FDI). Grazie, Presidente. Sottosegretario Siracusano, onorevoli colleghi, la proposta di legge in esame affronta un tema che, fino a pochi anni fa, appariva quasi futuristico e che, oggi, invece, rappresenta una delle principali direttrici di sviluppo dei sistemi sanitari avanzati. Una vera e propria nuova frontiera delle cure: quella delle terapie digitali, le cosiddette ” o DTx. Si tratta di strumenti terapeutici basati su certificati come dispositivi medici, progettati per prevenire, gestire o trattare patologie attraverso protocolli clinici validati scientificamente. Non semplici applicazioni per il benessere personale, non prodotti commerciali privi di supervisione, ma strumenti che intervengono concretamente sul percorso terapeutico del paziente, integrandosi con la medicina tradizionale e contribuendo alla continuità delle cure.
È importante chiarirlo sin da subito: quando parliamo di DTx, non parliamo di sostituire il medico con un algoritmo, né di affidare la salute dei cittadini a una tecnologia impersonale. Parliamo, piuttosto, di mettere l'innovazione al servizio della persona, della prevenzione e della capacità del Servizio sanitario nazionale di rispondere alle nuove sfide epidemiologiche e demografiche. Viviamo, infatti, una fase storica nella quale l'invecchiamento della popolazione e l'aumento delle patologie croniche impongono una riflessione seria sugli strumenti che possono rafforzare la sostenibilità del sistema sanitario pubblico.
In questo quadro, le terapie digitali possono rappresentare una risorsa importante.
Il Governo Meloni ha sin da subito manifestato attenzione crescente verso l'innovazione digitale in sanità, inserendo il rafforzamento della telemedicina e dell'assistenza territoriale tra le priorità della politica sanitaria nazionale. In particolare, nell'ambito dell'attuazione del PNRR e della legge di bilancio, il Governo di Giorgia Meloni ha previsto importanti investimenti per la sanità: il telemonitoraggio e il potenziamento delle strutture tecnologiche del sistema sanitario nazionale, creando così le condizioni infrastrutturali necessarie anche allo sviluppo e all'adozione delle terapie digitali.
Numerosi studi scientifici mostrano risultati incoraggianti, soprattutto in termini di monitoraggio continuo, personalizzazione delle cure e riduzione delle ospedalizzazioni evitabili. In ambiti come il diabete e la salute mentale, le malattie respiratorie croniche e la riabilitazione neurologica, le DTx stanno già dimostrando di poter migliorare gli esiti clinici dei pazienti e alleggerire il carico sulle strutture ospedaliere. Insomma, le DTx sono in grado di apportare benefici concreti, sia nella gestione delle patologie croniche che nella riduzione dei costi sanitari indiretti.
Non è un caso che numerosi pazienti abbiano già scelto di disciplinare questo settore. La Germania, con il modello introdotto dal del 2019, ha costruito un sistema strutturato per la prescrizione e la rimborsabilità delle terapie digitali. Oggi decine di DTx sono prescrivibili dai medici tedeschi e rimborsate dal sistema sanitario. La Francia ha avviato procedure analoghe e, negli Stati Uniti, la ha già autorizzato numerose soluzioni terapeutiche digitali. L'Italia, invece, sconta ancora un ritardo normativo e organizzativo, ed è proprio questo il merito principale della proposta di legge in esame: avviare finalmente un percorso regolatorio chiaro e definito, capace di accompagnare l'innovazione senza lasciare vuoti normativi.
La proposta introduce, innanzitutto, una definizione precisa delle terapie digitali, individuandone le caratteristiche fondamentali, che consentono di distinguere le vere terapie digitali dalle migliaia di applicazioni sanitarie prive di validazione clinica oggi disponibili sul mercato. In settori nei quali il bisogno di continuità assistenziale, il monitoraggio costante, il coinvolgimento attivo del paziente sono particolarmente elevati, l'impatto positivo dei DTx è di assoluta evidenza. Pensiamo, ad esempio, ai pazienti diabetici, che attraverso sistemi digitali possono ricevere supporto continuo nella gestione terapeutica e nella modifica degli stili di vita oppure ai disturbi d'ansia e depressione lieve o moderata, nei quali programmi digitali validati possono integrare il percorso psicoterapeutico tradizionale, o, ancora, alla riabilitazione, dove il monitoraggio remoto e gli esercizi guidati possono migliorare la e ridurre i tempi di recupero. Riteniamo indispensabile che l'innovazione venga valutata secondo criteri rigorosi di efficacia clinica, sostenibilità economica e sicurezza.
La digitalizzazione della sanità non può diventare terreno di improvvisazione o di mode tecnologiche prive di evidenza. Anche su questo fronte il provvedimento interviene prevedendo percorsi di inserimento nei LEA rapidi, ma che garantiscono decisioni basate su evidenze scientifiche, che devono rimanere il fondamento del nostro sistema sanitario anche quando l'innovazione assume forme nuove e tecnologicamente avanzate. Accanto alla dimensione sanitaria esiste, infine, una dimensione industriale strategica che non possiamo ignorare. Le terapie digitali rappresentano uno dei settori a maggiore crescita nell'economia della salute. Investire oggi in questo comparto significa favorire ricerca, innovazione, occupazione, sviluppo di competenze avanzate nel campo dell'intelligenza artificiale, del medicale e della medicina personalizzata.
L'Italia dispone di eccellenze scientifiche universitarie e imprenditoriali, che meritano di essere valorizzate, ma, senza una cornice normativa certa, rischiamo di assistere, ancora una volta, alla fuga di investimenti e competenze verso altri sistemi più competitivi. Riteniamo che il compito della politica sia governare l'innovazione, non subirla; orientarla verso l'interesse nazionale e la tutela della persona; garantire che il progresso tecnologico resti coerente con i principi di universalità, equità e qualità che caratterizzano il nostro Servizio sanitario nazionale.
Quella in esame, colleghi, è una proposta di legge che parla di futuro, di un futuro nel quale l'Italia non rincorre l'innovazione, ma la guida, una proposta di legge che non si limita agli aspetti tecnologici, ma rimette al centro la persona, perché la tecnologia da sola non basta, serve una visione etica. L'obiettivo comune deve essere quello di costruire una sanità più moderna, più efficiente e più vicina ai cittadini, capace di utilizzare le opportunità offerte dalla tecnologia senza perdere la propria dimensione umana. Le DTx devono essere uno strumento a supporto della relazione terapeutica, non un meccanismo sostitutivo del rapporto umano tra professionista sanitario e paziente.
Il governo della terapia deve rimanere saldamente nelle mani del medico, cui spetta la responsabilità clinica e la valutazione complessiva della persona. Tutto questo sarà possibile soltanto se lo Stato saprà costruire regole chiare, percorsi di valutazione rapidi e criteri uniformi. Questa proposta di legge va ben oltre la sfida sanitaria, ci chiede di ripensare il concetto stesso di cura, di medicina. Ci chiede di passare da una sanità che non soltanto cura, ma accompagna, monitora, previene e personalizza.
È una trasformazione profonda e in questa trasformazione l'Italia può recuperare il e tornare ad essere modello europeo. Perché, vedete, la vera domanda non è se la medicina digitale arriverà, la vera domanda è: saremo pronti a governarla? Noi crediamo di sì. Fratelli d'Italia crede fortemente che oggi il Parlamento possa assumersi la responsabilità storica di costruire una normativa moderna, rigorosa, lungimirante.
Fratelli d'Italia è convinto che il Governo Meloni accompagni questo cambiamento con determinazione, trasformando l'Italia in uno dei Paesi guida nell'innovazione sanitaria europea. Soprattutto, Fratelli d'Italia crede che questa legge possa rappresentare un messaggio di speranza per milioni di pazienti, perché, dietro ogni algoritmo validato clinicamente, ci sono persone con paure e fragilità, ci sono vite che con le terapie digitali possono migliorare, ed è per loro che oggi dobbiamo avere il coraggio di innovare.
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la deputata Sportiello. Ne ha facoltà.
GILDA SPORTIELLO(M5S). Grazie, Presidente. Noi oggi siamo qui, in Aula, per parlare di terapie digitali e lo facciamo con un lavoro trasversale che c'è stato, perché le opposizioni, a differenza della maggioranza, sanno distinguere quando una proposta di legge viene fatta nell'interesse dei nostri servizi, dei servizi che si danno ai cittadini, e quando, invece, si assumono - e questa maggioranza l'ha fatto spesso - delle posizioni assolutamente pregiudiziali, pur di non riconoscere nel merito le questioni importanti che le opposizioni ponevano.
Oggi parliamo di terapie digitali e lo facciamo cercando di portare anche nel nostro Paese un'innovazione e cercando di prendere quanto di buono le terapie digitali possono dare come strumento all'interno dei percorsi di cura e di presa in carico, perché di fatto siamo già di fronte a una realtà concreta, una realtà che però non va subita, non va semplicemente organizzata di riflesso, ma va governata: vanno scritte le regole con cui le terapie digitali devono entrare a far parte dei sistemi e dei servizi di cura e il modo in cui questi strumenti, questi dispositivi medici, possono, attraverso il controllo dello Stato, integrare quelli che sono gli strumenti attualmente al servizio, appunto, del Servizio sanitario nazionale.
Ci siamo approcciati, sin da subito, con spirito costruttivo e devo dire che anche la proposta di legge che è stata depositata dal collega Andrea Quartini e che è stata integrata all'interno del testo unico, in molte parti migliorandolo dal nostro punto di vista, ha dato un grande contributo. Tuttavia, proprio perché stiamo parlando di salute e di strumenti che incidono direttamente sui percorsi terapeutici delle persone, chiaramente abbiamo ritenuto necessario affrontare questo provvedimento cercando, appunto, di migliorarlo innanzitutto sotto il profilo scientifico, ma anche regolatorio, organizzativo e della sicurezza, che è un tema che non possiamo assolutamente tralasciare nel momento in cui parliamo di digitale.
Diversi spunti, come dicevo, sono stati accolti contribuendo in maniera significativa al testo che oggi discutiamo in Aula, rafforzando chiaramente questo provvedimento soprattutto per quanto riguarda il coinvolgimento dell' sotto il profilo dell'evidenza scientifica e del monitoraggio pubblico delle tecnologie digitali. Qui, vedete, non si tratta di avere, come spesso invece erroneamente si pensa, un approccio ideologico o pregiudizievole nei confronti dell'innovazione e delle tecnologie, perché, pur nella consapevolezza del fatto che le tecnologie, soprattutto in questo periodo storico, non sono mai neutre, riteniamo, però, che vadano normate e governate, anzi noi vorremmo un maggiore intervento per poter governare i processi tecnologici. Ma, soprattutto se parliamo di salute, chiaramente ci vuole validazione scientifica e ci vuole anche un altro approccio: parlare di tecnologie significa innanzitutto farlo tenendo conto del divario digitale, dei divari che si aprono, del non lasciare indietro tutte quelle persone che, in condizioni di fragilità, rischierebbero altrimenti di restare fuori anche da questi strumenti.
Il senso del nostro contributo, quindi, è stato principalmente questo, perché le terapie digitali non sono semplice applicazione per il benessere o strumenti di telemonitoraggio, sono dispositivi medici che sono regolati da normative europee, che sono destinati a trattare e ad attenuare delle patologie con interventi terapeutici guidati da programmi. Parliamo, quindi, di strumenti che possono incidere sui comportamenti delle persone, sull'aderenza terapeutica, sulla gestione della malattia e sugli esiti clinici. Pensiamo alle tante condizioni che possono essere prese in carico e per le quali le terapie digitali, se correttamente guidate e validate, possono rappresentare un contributo importante. È evidente, quindi, che il legislatore non possa limitarsi ad aprire genericamente all'innovazione e alla digitalizzazione della sanità senza, però, farsi delle domande di fondo su come la digitalizzazione e le tecnologie entrano anche in campo sanitario e su come chiaramente proteggere i dati. Bisogna, quindi, costruire un quadro rigoroso di garanzie scientifiche, cliniche e istituzionali.
Per questa ragione abbiamo insistito molto sul tema della validazione clinica dell', perché è proprio questo processo sistematico e multidisciplinare che valuta quelli che sono gli impatti clinici, economici, etici e sociali delle tecnologie. Durante la discussione è stato, infatti, rafforzato questo riferimento anche al programma nazionale dei dispositivi medici, prevedendo espressamente che le terapie digitali rientrino nell'ambito del Programma nazionale -DM e che le relative valutazioni siano effettuate attraverso le procedure previste a livello nazionale.
Questo è un miglioramento importante perché va nella direzione che abbiamo auspicato e sostenuto sin dall'inizio. Per noi, per il MoVimento 5 Stelle, è fondamentale chiarire che le terapie digitali non possono essere introdotte nel Servizio sanitario nazionale sulla base di esigenze che, a volte, è lo stesso mercato a creare, di pressioni commerciali o di entusiasmi privi di un adeguato supporto scientifico, perché servono evidenze solide e robuste e servono soprattutto degli studi clinici metodologicamente validi; serve una valutazione che sia indipendente del rapporto tra benefici, rischi, sostenibilità, impatto organizzativo ed efficacia reale. Ed è proprio questo il ruolo, appunto, dell': aiutare il decisore pubblico a governare l'innovazione sanitaria sulla base delle evidenze e non del .
Noi chiaramente continueremo, anche con la discussione che ci sarà in Aula, a rafforzare questo principio e, come abbiamo fatto in Commissione, presentando diversi emendamenti sul testo. Abbiamo chiesto poi, con alcuni emendamenti, di prevedere non solo la valutazione, di cui abbiamo già parlato, ma anche da parte di Agenas, proprio per l'inserimento delle terapie digitali all'interno dei livelli essenziali di assistenza (LEA), affinché sicurezza e benefici siano attestati attraverso un percorso rigoroso e uniforme su tutto il territorio nazionale.
Abbiamo insistito sul ruolo del Consiglio superiore della sanità, proponendo un parere positivo che sia vincolante rispetto agli studi clinici e rispetto all'inserimento nei LEA. Questo lo abbiamo fatto non per introdurre ostacoli burocratici, come qualcuno potrebbe obiettare, ma proprio per evitare che in un settore così importante, che riguarda i diritti fondamentali della persona, possa aprirsi una deregolamentazione mascherata da innovazione. Questo rischio esiste, lo dice anche quello che succede in altri Paesi, e chiaramente dobbiamo scongiurarlo.
Infatti, se l'istituzione pubblica abdica, eccede e non assolve al proprio ruolo di controllo, valutazione e indirizzo, è chiaro che, così come è successo in altri contesti, saranno privati, e grandi padroni del a prendere il sopravvento e noi non vogliamo assolutamente che uno strumento così importante come quello delle terapie digitali diventi, invece, terreno di conquista di operatori privati improvvisati, di procedure prive di validazione o di piattaforme opache e spesso deresponsabilizzate completamente da quello che è il loro ruolo. È per questo che, quindi, abbiamo insistito molto sul tema della .
Abbiamo poi proposto - e continueremo a farlo - l'istituzione di un registro nazionale delle terapie digitali all'interno della banca dati dei dispositivi medici proprio per garantire trasparenza, tracciabilità, monitoraggio pubblico e accessibilità delle informazioni. Anche questo è un tema decisivo e dirimente, perché una sanità digitale democratica deve necessariamente essere una sanità trasparente. I cittadini e le cittadine devono sapere quali terapie digitali sono validate, quali sono in sperimentazione, quali evidenze scientifiche le supportano e quali organismi ne hanno verificato la sicurezza.
Il tema dell'inserimento dei LEA chiaramente è un tema che riguarda l'equità di accesso. Noi sappiamo benissimo che già oggi ci sono disparità tra regioni incredibili: ci sono regioni in cui i LEA sono accessibili e altre regioni in cui ancora oggi, pur introducendo nuove prestazioni all'interno dei LEA, non sono erogabili. Questo perché? Perché non basta introdurre una prestazione e definirla a livello essenziale di assistenza, perché se non si investono risorse come si farà a rendere erogabile quella prestazione?
Per questo abbiamo proposto e continuiamo a proporre che vi sia un incremento di risorse destinate ai LEA, un incremento di risorse che, però, è stato già bocciato in Commissione bilancio. È stato bocciato come accade ogni volta che proponiamo - chiaramente di fronte a un miglioramento - di investire le risorse affinché poi quello che c'è scritto sulla carta diventi realtà. Speriamo che durante la discussione in Aula vengano trovati i fondi, perché altrimenti ci sembra difficile che tutto quello che leggiamo possa poi realizzarsi davvero.
Questo provvedimento chiaramente non si limita soltanto a introdurre le terapie digitali, a chiedere quali siano gli strumenti.
Qui ci serve una riflessione profonda e più ampia su quello che stiamo andando a fare. Una dimensione di senso e anche una fotografia di qual è la sanità attuale e quella del futuro, perché noi ci ritroviamo in un momento storico in cui il 10 per cento delle persone in questo Paese rinuncia a curarsi; 6 milioni di persone rinunciano a fare quelle visite e quegli esami diagnostici che dovrebbero fare all'interno del Servizio sanitario nazionale. Non possono farlo per liste di attesa troppo lunghe e perché i costi sono diventati proibitivi. Quindi, la salute, la sanità e l'assistenza nel Paese, con il Servizio sanitario nazionale che riconosce il diritto fondamentale alla salute, sta diventando un privilegio: se hai l'assicurazione e se hai le risorse ti curi, altrimenti “ci dispiace e rientri in quel 10 per cento che non potrà curarsi, sebbene debba farlo”. In un contesto del genere, figuriamoci la parola “prevenzione” che cosa sta diventando. Ormai è qualcosa a cui sembra che lo Stato stia assolutamente rinunciando, nonostante, invece, la prevenzione dovrebbe essere una priorità del Servizio sanitario nazionale.
Allora, in questo contesto noi dobbiamo essere chiari e dobbiamo avere chiaro quello che deve essere l'obiettivo di un provvedimento di questo tipo: inserire le terapie digitali e portare anche il nostro Paese a garantire quello che è un supporto importante, come avviene in altri Paesi. Se si vogliono portare le terapie digitali nel nostro Paese per avere una scorciatoia, per avere servizi e per cercare di fermare il mare con le mani all'interno di un Servizio sanitario nazionale dove non c'è personale, dove non si riescono a smaltire le liste d'attesa e le persone attendono, rinunciano e, nella peggiore delle ipotesi, muoiono senza neanche aver potuto fare l'esame di cui avevano bisogno, se pensiamo che questo possa servire da pezza a questo enorme disastro che c'è sotto, allora stiamo sbagliando.
Le terapie digitali devono essere un supporto e un rafforzamento a un sistema che però deve funzionare da solo, altrimenti stiamo creando veramente un precedente, insomma, che non va bene . Perché non va bene? Perché altrimenti succede quello che già sta succedendo nella sanità pubblica: laddove non arriva il pubblico, arrivano i privati e laddove non arriva il pubblico, che garantisce un diritto fondamentale, arriva il privato, per cui la nostra salute diventa il suo profitto. Questo noi non lo possiamo permettere. Questo è qualcosa che dobbiamo assolutamente scongiurare. La validazione scientifica perché è importante? Io ringrazio anche quei giornali che con grande attenzione hanno voluto approfondire questo tema. Ringrazio, per esempio, la giornalista Federica Pennelli che riportava in un articolo, qualche giorno fa, che negli Stati Uniti è stata fatta un'inchiesta sulla sanità digitale ed è stato visto che su 20.000 circa, che riguardavano servizi di salute mentale - un bisogno enorme che c'è in questo Paese, ma non possiamo pensare che siano soltanto le terapie digitali a dare la risposta, ma siano da supporto nei casi in cui queste servono in un'infrastruttura che funziona e che garantisce i servizi di salute mentale -, ebbene su 20.000 , nel periodo in cui è stata fatta questa ricerca, poco più del 2 per cento erano state scientificamente validate. Capite che non può essere questo il modo di affrontare le cose?
Quindi, bene che all'interno del nostro testo, invece, ci siano stati dei rafforzamenti per quanto riguarda la il controllo e la validazione scientifica. Però, davvero non finisce qui l'attenzione. Grande attenzione bisogna porla rispetto ai dati sanitari. I dati sanitari che sono, tra quelli sensibili, anche più appetibili per le grandi . Lo vediamo con quello che è successo con Palantir; lo abbiamo visto negli Stati Uniti dove i dati sanitari sono stati utilizzati anche per portare avanti le operazioni dell'ICE. Lo stiamo vedendo in alcuni Paesi europei. Penso alla Gran Bretagna, dove Palantir è entrata all'interno del sistema sanitario.
Questi sono tutti temi che non possiamo trascurare. Non possiamo pensare di affrontare questa discussione eludendo tutto il resto. Questa discussione sulle terapie digitali va inserita in questo contesto. Va inserita nel contesto dello smantellamento del Servizio sanitario nazionale, va inserita nel contesto della sanità e del bisogno di salute che viene creato anche attraverso algoritmi. Guardate, basta aprire i vostri cellulari e guardare quanti ormai creano contenuti, sponsorizzando servizi di salute privata, che però la maggior parte delle persone neanche può permettersi, trasformando la salute in un privilegio, trasformandola in una merce che viene sponsorizzata.
Questa roba è qualcosa che non possiamo più tollerare, è qualcosa che va normato. Penso anche a quante piattaforme sono completamente deresponsabilizzate rispetto alla comunicazione scientifica. Ma quanti , quante persone possono mettersi addosso un camice bianco e iniziare a fare contenuti dicendo di tutto. Guardate, veramente ho ascoltato consigli medici dati addirittura a genitori di bambini e di bambine con autismo, che niente avevano di scientifico. Niente! Eppure, c'era una persona, dall'altro lato, che con un camice bianco addosso sosteneva di essere la naturopata di non so cosa - in quel caso, poi non mi ricordo, ci saranno mille altri nomi - e dall'altro lato, però, c'è una persona che, magari, crede che quello sia un medico. Non c'è nessuna responsabilità delle piattaforme scientifiche rispetto alla comunicazione scientifica che avviene sulle loro piattaforme.
Noi chiaramente appoggeremo questo provvedimento, perché abbiamo contribuito a migliorarlo, perché riteniamo che dei passi siano stati fatti e perché riteniamo che, come supporto, rispondiamo a dei bisogni di salute. Riteniamo, però, che la discussione sia molto più ampia e che questo Parlamento non possa decidere di affrontarla soltanto a piccoli pezzi messi qui e lì, perché siamo in un periodo storico in cui non possiamo permetterci di non capire l'impatto che le tecnologie e soprattutto le hanno sulle nostre vite.
Ringrazio innanzitutto il collega Quartini per aver lavorato a molti degli emendamenti che sono diventati parte di questo testo e per aver depositato una sua proposta. Lo ringrazio perché è migliorata la il monitoraggio, la validazione e soprattutto la presenza delle istituzioni pubbliche all'interno di questi processi. Per il resto, però, invito davvero questo Parlamento a discutere e a dibattere di più su quello che sta accadendo; a discutere e dibattere sulla sicurezza dei dati e sui dati sanitari e magari a rispondere anche alla richiesta che abbiamo fatto e che ho fatto in quest'Aula qualche giorno fa e dirci che tipo di rapporti ha il nostro Governo con Palantir .
PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.
PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare la relatrice: s'intende che vi abbia rinunciato. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo: s'intende che vi abbia rinunciato.
Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta. Sospendo a questo punto brevemente la seduta, che riprenderà alle ore 14,25. La seduta è sospesa.
PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del Regolamento, i deputati in missione a decorrere dalla ripresa pomeridiana della seduta sono complessivamente 80, come risulta dall'elenco consultabile presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'al resoconto stenografico della seduta in corso.
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge costituzionale, già approvata, in un testo unificato, in prima deliberazione, dal Senato, n. 2197: “Modifica all'articolo 24 della Costituzione in materia di tutela delle vittime di reato” e delle abbinate proposte di legge costituzionale nn. 286-1312.
Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi per la discussione generale è pubblicato in calce al vigente calendario dei lavori dell'Assemblea .
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.
La I Commissione (Affari costituzionali) si intende autorizzata a riferire oralmente.
Ha facoltà di intervenire il relatore, deputato Riccardo De Corato.
RICCARDO DE CORATO, . Grazie, Presidente. Signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, l'Assemblea avvia oggi l'esame della proposta di legge costituzionale n. 2197, approvata in un testo unificato, in prima deliberazione, dal Senato, e delle abbinate proposte di legge costituzionale n. 286 Cirielli e n. 1312 Zanella, recanti tutela delle vittime di reato.
Ricordo che la Commissione affari costituzionali ha avviato l'esame in sede referente del provvedimento nella seduta del 24 luglio 2025 e che nella seduta del 3 marzo 2026 ha adottato quale testo base la proposta di legge costituzionale n. 2197, già approvata dal Senato. A seguito della presentazione di un'unica proposta emendativa, dichiarata inammissibile per estraneità di materia, la Commissione ha quindi trasmesso il testo del provvedimento alla Commissione giustizia, competente in sede consultiva per l'espressione del parere di competenza.
A seguito dell'espressione da parte della II Commissione del parere di competenza, la I Commissione ha quindi concluso l'esame in sede referente nella seduta dello scorso 7 maggio, con il conferimento del mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea, senza apportare, pertanto, modifiche al testo approvato dal Senato.
Passando all'illustrazione del provvedimento, rilevo che il testo introduce nel testo della Costituzione il principio della tutela delle vittime di reato. In particolare, esso modifica l'articolo 24 della Costituzione inserendo, dopo il secondo comma, un nuovo comma, ai sensi del quale “La Repubblica tutela le vittime di reato”.
Nel corso dell'esame presso il Senato si è optato per una formulazione della disposizione che menzioni esclusivamente la tutela delle vittime di reato, senza riferimenti alla distinzione concettuale e giuridica tra persona vittima, persona offesa e persona danneggiata. Si è inteso dunque, anche sulla scorta dell'evoluzione normativa europea, che la prima nozione, più ampia, sia comprensiva di ulteriori specificazioni.
Dal punto di vista della collocazione della disposizione, invece, benché tutte e quattro le proposte di legge costituzionale originarie, presentate presso l'altro ramo del Parlamento, collocassero la novella entro l'articolo 111 della Costituzione, la scelta adottata nel corso dell'esame in sede referente presso la Commissione affari costituzionali del Senato, anche alla luce degli elementi acquisiti nel corso dell'attività conoscitiva ivi svolta, è stata in favore di una diversa collocazione della norma, all'interno dell'articolo 24 della Costituzione. Si è inteso, in tal modo, profilare una dimensione della tutela non esclusivamente racchiusa entro il perimetro del processo penale o civile, onde dare copertura costituzionale a un maggior ventaglio di fattispecie e contenuti.
Segnalo, quanto all'espressione “vittima di reato”, che il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 - cosiddetta riforma Cartabia del processo penale - definisce vittima di reato “la persona fisica che ha subito direttamente dal reato qualunque danno patrimoniale o non patrimoniale, nonché il familiare della persona fisica la cui morte è stata causata dal reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona” (articolo 42, comma 1, lettera ).
Rilevo, inoltre, che l'evoluzione normativa in materia di tutela delle vittime è stata significativamente influenzata dalla direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato. Scopo di tale direttiva è garantire che le vittime di reato ricevano informazioni, assistenza e protezione adeguate, e possano partecipare ai procedimenti penali. La direttiva prevede, dunque, che gli Stati membri assicurino che le vittime siano riconosciute e trattate in maniera rispettosa, sensibile, personalizzata, professionale e non discriminatoria in tutti i contatti con servizi di assistenza alle vittime o di giustizia riparativa o con un'autorità competente operante nell'ambito di un procedimento penale.
I diritti previsti devono applicarsi alle vittime in maniera non discriminatoria, anche in relazione al loro in materia di soggiorno. Viene inoltre precisato che, se la vittima è un minore, gli Stati membri devono assicurare che sia innanzitutto considerato l'interesse superiore del minore e si proceda a una valutazione individuale, tenuto conto di fattori quali età, maturità, opinioni, necessità e preoccupazioni del minore stesso. Nello specifico, la direttiva definisce il significato di vittima, introduce una serie di diritti che devono essere riconosciuti alle vittime di reato, compresi i diritti di cui godono all'interno del procedimento penale; stabilisce che le autorità nazionali devono ridurre al minimo le difficoltà che si incontrano quando la vittima sia un residente di un Paese dell'Unione europea diverso da quello in cui il reato è stato commesso e detta disposizioni specifiche con riferimento alle esigenze di protezione delle vittime, prevedendo altresì che ciascuna vittima di reato sia oggetto di una valutazione individuale che ne individui le specifiche esigenze di protezione, in quanto le cosiddette vittime vulnerabili hanno diritto a particolari forme di protezione.
La direttiva in questione è stata recepita nell'ordinamento nazionale dal decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 212, che ha introdotto in ambito processuale diverse disposizioni concernenti le vittime di reato. A titolo esemplificativo, cito l'inserimento nel codice di procedura penale degli articoli dal 90- al 90-, relativi al diritto della vittima a ricevere una serie di informazioni concernenti il procedimento penale e l'eventuale scarcerazione o evasione dell'imputato o condannato, nonché la definizione della condizione di particolare vulnerabilità della vittima di reato, al fine di consentire l'applicazione di speciali cautele.
Sulla tutela processuale delle vittime di reato possono richiamarsi, inoltre, le disposizioni recate dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, che ha apportato modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario. Da ultimo, il già menzionato decreto legislativo n. 150 del 2022 ha inteso valorizzare, con l'introduzione nel codice di procedura penale dell'articolo 90-.1, l'accessibilità per la vittima di reato ad un programma di giustizia riparativa.
Recepire la direttiva, però, non basta. Le modifiche di rango ordinario neanche sono sufficienti; manca l'esplicita previsione costituzionale che indirizzi e guidi il legislatore ordinario.
La Costituzione contiene i principi dai quali si possono ricavare tutele per la vittima - si pensi all'articolo 3 -, ma questa tutela al momento è mediata. Questa proposta di legge costituzionale - ho finito, Presidente - rimedia e si auspica che l'ampia convergenza sul punto non si disperda ora.
PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire la rappresentante del Governo. Si intende che si riservi di farlo in seguito.
È iscritto a parlare il deputato Casu. Ne ha facoltà.
ANDREA CASU(PD-IDP). Grazie, Presidente. Onorevoli colleghe, onorevoli colleghi, rappresentante del Governo, l'articolo 24 della Costituzione riconosce il diritto di difesa, stabilendo che tutti hanno diritto ad agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi; che la difesa è un diritto inviolabile, in ogni stato e grado del procedimento; che sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione; e, infine, che la legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari. La proposta in esame introduce, finalmente, la previsione che la Repubblica tutela le vittime di reato. Come è noto, pochissime sono state le modifiche negli ultimi 25 anni alla Parte I della Costituzione, dedicata ai diritti e ai doveri delle cittadine e dei cittadini, e quella all'esame è particolarmente significativa, anche per l'unanimità che ne ha accompagnato il voto finale nell'Aula del Senato.
Quando un principio viene elevato a rango costituzionale - come avviene in questo caso -, non si introduce soltanto una disposizione di principio, si definisce una cornice normativa forte e vincolante, destinata ad orientare, in modo stabile e inderogabile, l'azione del legislatore ordinario. La Costituzione, infatti, non si limita ad indicare un obiettivo politico o programmatico, ma stabilisce un parametro giuridico, cui tutta la legislazione deve conformarsi. Ciò comporta, anzitutto, che vengano precluse future regressioni normative, sempre possibili sul piano della legislazione ordinaria, ma non più praticabili quando un determinato valore o principio trova tutela diretta nella Carta costituzionale. Inoltre, il legislatore non sarà più soltanto chiamato a legiferare secondo criteri di opportunità o buona amministrazione, ma sarà giuridicamente vincolato al rispetto di quel principio costituzionale, con la conseguenza che eventuali scelte in contrasto con esso potranno essere sottoposte al vaglio della Corte Costituzionale e dichiarate illegittime.
Come sottolineato anche nelle schede redatte dagli uffici della Camera - che voglio ringraziare a nome di tutto il gruppo del Partito Democratico -, la tutela delle vittime di reato nell'ordinamento giuridico italiano rappresenta un ambito di crescente rilevanza, che ha subito una profonda evoluzione negli ultimi decenni, particolarmente sotto l'impulso della normativa europea e delle convenzioni internazionali. Il quadro normativo attuale si caratterizza per un approccio multidimensionale, che abbraccia aspetti processuali, sostanziali e risarcitori, configurando un sistema di protezione articolato e sempre più attento alle esigenze delle persone offese. Del resto, è da molto tempo che si è avuta la percezione che il ruolo e la presenza delle vittime di reato all'interno dell'amministrazione della giustizia non siano stati adeguatamente riconosciuti. Del resto, la tutela delle vittime di reato è stata, negli ultimi anni, oggetto anche di una crescente attenzione da parte delle istituzioni europee, che sono intervenute attraverso specifiche direttive, volte a sollecitare gli Stati membri dell'Unione ad adottare standard minimi comuni di protezione e garanzia. Tali interventi hanno riguardato non soltanto il ruolo e i diritti della vittima all'interno del procedimento penale, ma, più in generale, la necessità di assicurare all'intero ordinamento giuridico strumenti effettivi di tutela, assistenza e riconoscimento della persona offesa dal reato.
Il provvedimento oggi all'esame è dunque importante perché, quando si parla di vittime di reato, si vanno a toccare questioni delicate, inerenti al loro ruolo nei procedimenti penali. La moderna cultura giuridica insegna che il processo penale deve certamente accertare le responsabilità dell'imputato, ma deve farlo preservando l'indagato e l'accusato da ogni logica di vendetta o di giustizia emotiva. La pena, infatti, può essere solo quella prevista dall'ordinamento, proporzionata alla gravità del fatto eventualmente commesso e irrogata all'esito di un giusto processo, non il prodotto di pulsioni punitive o di sentimenti di rivalsa, alimentati dall'emotività collettiva, talvolta amplificata anche dal comprensibile dolore delle vittime e dalla conseguente eco mediatica.
Nella tradizione giuridica occidentale, liberale e costituzionale, ormai pienamente consolidata, costituisce un principio fondamentale quello di sottrarre l'accusato all'arbitrio, alla pressione dell'opinione pubblica, al prevalere di spinte emotive o vendicative, affidando esclusivamente alla giurisdizione il compito di accertare i fatti e applicare la legge, nel rispetto delle garanzie proprie dello Stato di diritto. Nello stesso tempo, la vittima ha il diritto di ricevere comunque la tutela dello Stato, anche se nel processo non si dovesse individuare nessun responsabile; se vogliamo, anche prima che il processo inizi e indipendentemente dai suoi tempi. Questo stabilisce il provvedimento oggi al nostro esame.
Quello che voglio oggi sottolineare è non solo il merito di questo provvedimento, ma anche il metodo con cui si è giunti ad approvarlo al Senato. I quattro disegni di legge originariamente presentati, infatti, modificavano tutti l'articolo 111 della Costituzione, mentre, proprio grazie ai lunghi lavori in Commissione e ad un attento lavoro istruttorio svolto, con numerose audizioni, si è giunti alla conclusione che fosse più opportuno modificare l'articolo 24, così scongiurando in maniera più certa e più efficace il rischio che l'inserimento in Costituzione del principio di tutela della vittima potesse determinare una torsione del processo e, quindi, un disequilibrio, con una ulteriore compressione dei fondamentali diritti di difesa degli imputati.
L'inserimento nell'articolo 111 della Costituzione avrebbe potuto, infatti, aprire sul piano simbolico e, poi, sul piano pratico una modificazione degli equilibri che, invece, il principio del giusto processo sancito nell'articolo 111 della Costituzione afferma. Concordemente, tra le forze politiche si è dunque giunti alla considerazione che fosse più opportuna l'introduzione di questo principio nell'articolo 24 della Costituzione. Un metodo, dunque, quello seguito dal Senato, che andrebbe praticato sempre, specie quando si va a toccare la Carta costituzionale. Oggi andiamo ad approvare un testo frutto di una discussione che non ha avuto l'ossessione dei tempi al Senato, ma la preoccupazione della qualità del risultato. Un metodo che dovrebbe suggerire prudenza ogni volta che si pretende di modificare la nostra Costituzione a maggioranza assoluta, come dimostrato anche dagli italiani e dalle italiane con la scelta chiara dell'ultimo referendum costituzionale.
Per queste ragioni, riteniamo che il testo oggi all'esame della Camera rappresenti un punto di equilibrio serio, ragionevole, condivisibile, il frutto di un confronto che si è svolto senza forzature, senza irrigidimenti ideologici, con disponibilità reciproca all'ascolto e alla revisione delle proposte iniziali, nella consapevolezza che la Costituzione è un bene prezioso che appartiene a tutte, che appartiene a tutti .
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la deputata Gardini. Ne ha facoltà.
ELISABETTA GARDINI(FDI). Grazie, signor Presidente. Onorevoli colleghi, Sottosegretario, intervengo oggi su una proposta di legge costituzionale che introduce nella nostra Carta un principio essenziale: la Repubblica tutela le vittime di reato. E credo sia significativo sottolineare, proprio fin dall'inizio, come su un tema così delicato, così profondamente legato ai diritti della persona si sia sviluppata una sensibilità ampia e trasversale, che è stata certificata dai lavori e dal voto al Senato, come anche dall'intervento del collega Casu che mi ha preceduto. È importante per il Parlamento, è importante per i cittadini vedere che ci siano dei principi attorno ai quali ci si unisce tutti, al di là delle appartenenze politiche.
Quindi parliamo di questo principio essenziale, che viene inserito - come è già stato ricordato - nell'articolo 24 della Costituzione e che colma un vuoto, un vuoto che per troppo tempo ha caratterizzato il nostro ordinamento.
Infatti, per decenni, il dibattito giuridico e politico si è concentrato, giustamente, sulle garanzie dell'imputato, ma la vittima, chi ha subito direttamente la violenza, chi ha subito il danno, il torto di un reato, è rimasta troppo spesso in una posizione di marginalità nel nostro sistema.
Non sono mancate, certamente, importanti norme di tutela: penso, ad esempio, alla riforma Cartabia, ai decreti attuativi della direttiva europea n. 2012/29/UE, alle disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato e al codice rosso per le vittime di violenza di genere. Il legislatore ordinario, quindi, è intervenuto e lo ha fatto in modo anche significativo. Però, troppo spesso, chi subisce un reato continua ad avere la percezione di essere lasciato solo: solo nel dolore personale, solo nella complessità del percorso giudiziario, solo nella richiesta di verità e giustizia. Ed è proprio questa distanza tra cittadino e istituzioni che una democrazia matura ha il dovere di colmare, perché la fiducia dei cittadini nella giustizia passa anche dalla capacità dello Stato di non lasciare sola la vittima.
Quindi l'inserimento di questo principio nella Costituzione rappresenta un passaggio di grande rilievo, perché significa affermare, nel cuore della nostra Carta costituzionale, che la vittima non è una figura marginale nel processo e non è soltanto il soggetto passivo del reato: è una persona che la Repubblica riconosce e si impegna a tutelare, elevando questa tutela a principio costituzionale.
Infatti, la scelta di collocare questa modifica nell'articolo 24 della Costituzione - come hanno ricordato i colleghi, si era partiti dal pensare di inserirla all'articolo 111 - non è soltanto una scelta tecnica, tutt'altro. Significa riconoscere che la tutela della vittima non riguarda soltanto il processo, ma investe una dimensione più ampia, perché l'articolo 24, come è stato già ricordato, tutela già il diritto di difesa come diritto inviolabile. Quindi, affiancare qui, a questo principio, la tutela delle vittime di reato significa rafforzare l'equilibrio del sistema senza comprimere alcuna garanzia, ma riconoscendo finalmente piena dignità anche a chi il reato lo ha subito.
A livello europeo - ci tengo a ricordarlo anch'io - questo percorso ha radici precise. Già nel 1983 il Consiglio d'Europa aveva adottato la Convenzione europea relativa al risarcimento delle vittime di reati violenti, affermando un principio molto chiaro: quando la vittima subisce gravi danni alla persona e non può ottenere un adeguato risarcimento dall'autore del reato, è lo Stato che deve intervenire per garantire una forma di tutela e di sostegno. Questo è un principio che, all'epoca, segnava un cambiamento culturale importante: la vittima non più lasciata sola davanti alle conseguenze della violenza subita, ma riconosciuta come soggetto meritevole di protezione da parte della comunità nazionale.
E anche l'Unione europea da tempo ci ha guidato verso questa direzione: la direttiva 2012/29/UE, già ricordata, ha introdotto standard minimi comuni per la protezione delle vittime; non li ricordo perché li ha ben declinati il relatore, il collega De Corato. Vorrei ricordare che, inoltre, sono in corso ulteriori lavori di revisione di detta direttiva per rafforzare, ancora di più, i diritti delle vittime di reato.
Quindi costituzionalizzare questo principio significa dare radici profonde a un percorso di civiltà giuridica e renderlo ancora più forte. Fratelli d'Italia ha sempre posto al centro della propria azione la tutela dei cittadini più vulnerabili, di chi subisce la violenza del crimine, di chi troppo spesso si è sentito lasciato solo davanti a un sistema percepito come più attento ai diritti del reo che a quelli della vittima. Noi crediamo che uno Stato giusto debba garantire i diritti di tutti, sicuramente, ma debba allo stesso tempo dimostrare vicinanza concreta a chi subisce un reato, perché uno Stato autorevole non è soltanto quello che punisce i colpevoli: è anche quello che sa riconoscere la sofferenza delle vittime, accompagnandole nel percorso di giustizia e riaffermando, attraverso le proprie istituzioni, che chi subisce un reato non sarà mai abbandonato.
Concludo, cari colleghi, affermando che, con l'approvazione di questa proposta di legge costituzionale, lo Stato rivolge ai cittadini vittime di reato una promessa solenne: la vostra tutela non è più solo una scelta politica contingente, ma un pilastro inamovibile della nostra Repubblica
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il deputato Quartini. Ne ha facoltà.
ANDREA QUARTINI(M5S). Grazie, Presidente. Colleghi, membri del Governo - in questo caso la Sottosegretaria Siracusano -, oggi discutiamo una proposta di legge di modifica della nostra Costituzione: un provvedimento già approvato in prima lettura, all'unanimità, al Senato e che avrà lo stesso supporto e approvazione anche qui alla Camera. Ciò a dimostrazione che la Costituzione, per noi del MoVimento 5 Stelle, può essere cambiata, ma le modifiche devono apportare un miglioramento per il nostro Paese, un passo avanti rispetto a valori e diritti, un adeguamento alle nuove sfide che la società contemporanea ci pone. Quando è così, siamo pronti a discuterne e anche a votare favorevolmente, quando si tratta di modifiche puntiformi - come si dice - che non stravolgono l'impianto generale della Costituzione, come è già successo, peraltro, nel 2022 con gli articoli 9 e 41, per la tutela di ambiente, biodiversità ed ecosistemi. Ma era già successo - ed eravamo assolutamente favorevoli, anche se il MoVimento 5 Stelle non era rappresentato all'interno di quest'Aula - con l'articolo 27, quando fu deciso di abolire la pena di morte anche in tempo di guerra, e proprio come sta avvenendo nel caso di questo provvedimento, con una modifica dell'articolo 24 della Costituzione, che eleva a rango costituzionale la tutela delle vittime di reato.
Più in particolare, questa proposta è volta a inserire in Costituzione il principio della tutela delle vittime di reato. In particolare, si inserisce, all'articolo 24 della Costituzione, dopo il secondo comma, il seguente: “La Repubblica tutela le vittime di reato”. È un cambio di prospettiva importante; è in linea con le norme comunitarie e con una visione del processo più giusto e conforme ai valori della Corte europea per i diritti dell'uomo.
Le varie forze politiche avevano posizioni divergenti: c'erano ben quattro proposte di legge sul medesimo argomento, una anche del MoVimento 5 Stelle, a prima firma del senatore Marton, ma si è riusciti a trovare un'unanime convergenza. Ciò perché avevamo un obiettivo comune: ristabilire un equilibrio costituzionale tra tutti gli attori del processo penale.
Fino ad oggi, anche comprensibilmente, la nostra Costituzione si era concentrata solo su chi commette un reato e si era lasciato fuori, ai margini del processo, la vittima di quel reato, la quale ha attualmente una rilevanza nel processo solo se si costituisce come parte civile, cioè se vanta un diritto di risarcimento, un diritto economico.
Ecco, Presidente, ridurre ad una pretesa economica il ruolo della vittima di reato non solo è un errore, ma è soprattutto un'offesa a chi ha visto ammazzare un proprio caro o a chi ha, magari, subito una violenza. Una donna che subisce una violenza, i genitori che perdono un figlio, di certo, non possono vedersi soddisfatti perché ottengono un risarcimento. La vittima o le vittime di reato vogliono in primo luogo una sola cosa: giustizia. Ma non c'è giustizia senza l'accertamento della verità. Per questo siamo convinti che, se vogliamo che la verità processuale si avvicini sempre di più a quella sostanziale, dobbiamo ascoltare tutte le parti. Per questo riteniamo che marginalizzare così tanto la vittima, come sta succedendo oggi nel procedimento penale, e costringerla per forza a fare una richiesta economica non rispetta quell'equilibrio che oggi abbiamo voluto ricostituire inserendo la tutela della vittima del reato nella Costituzione.
Sul punto è intervenuta anche la Corte costituzionale, con la sentenza n. 249 del 2020, la quale ha affermato che la persona offesa dal reato ha un duplice interesse: da un lato, ottenere il risarcimento del danno tramite la costituzione di parte civile e, dall'altro, contribuire all'accertamento della responsabilità penale dell'autore del reato, sostenendo e controllando l'operato del pubblico ministero.
La Corte costituzionale riconosce, quindi, alla vittima del reato un ruolo attivo di ricerca della verità. Ecco, in questa ottica deve avere rilevanza la vittima, senza però mai scendere in una visione rivendicativa della pretesa. Era questa l'altra grande preoccupazione che avevamo: non dare alla vittima il ruolo del vendicatore. Dobbiamo ribadire con forza che la cultura giuridica consolidata occidentale e liberale del diritto ci dice che il processo è dedicato alla verifica delle responsabilità del reo all'interno di una cultura che deve tenere al riparo l'indagato e l'accusato dai rischi di vendetta, cioè dal rischio che, anziché destinatari di una pena adeguata e proporzionata al fatto eventualmente commesso, l'indagato e l'accusato siano, invece, oggetto di una vendetta sulla base dei sentimenti e delle pulsioni di base presenti nell'opinione pubblica, che possono essere veicolati anche attraverso il dolore delle vittime: un tema e una sfida che ci ha posto e ci pone l'argomento che abbiamo affrontato con questo provvedimento.
In questa ottica, la tutela nell'articolo 24 della Costituzione, e non nell'articolo 111, scongiura in maniera più certa e più efficace il rischio che l'inserimento in Costituzione del principio di tutela della vittima determini una torsione del processo e quindi un disequilibrio, con una ulteriore compressione dei fondamentali diritti di difesa degli imputati. Perché, Presidente, quando affrontiamo questo tema, non dobbiamo mai dimenticare che il diritto penale è e resta una branca del diritto pubblico, ma, soprattutto, che l'interesse che lo Stato persegue quando processa e condanna un autore di qualsivoglia reato è solo ed esclusivamente che quel reato, quel fatto non si ripeta più. È un principio di democrazia, è un baluardo della nostra civiltà che mai va annacquato o va limitato.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il deputato Pittalis. Ne ha facoltà.
PIETRO PITTALIS(FI-PPE). Grazie, Presidente. Voglio iniziare questo mio intervento partendo da un aspetto che, a prima vista, può apparire anche secondario. Se si prende lo stampato di questo provvedimento licenziato per l'Aula si noterà che, tra i pareri delle Commissioni, quello espresso dalla Commissione giustizia è favorevole, ma con una osservazione, che è la seguente: «dovrebbe valutarsi la congruità del riferimento alla “vittima del reato”, anche al fine di evitare profili di contraddizione con il principio costituzionale di non colpevolezza sino alla condanna definitiva». E voglio ringraziare, a nome del gruppo Forza Italia, il presidente e relatore del provvedimento, Ciro Maschio, per essersi reso disponibile ad inserire l'osservazione nel suo parere, e ringrazio, ovviamente, i colleghi della Commissione che, con il loro voto, hanno consentito di approvarla. Questa osservazione, infatti, è stata espressamente richiesta in Commissione dal nostro gruppo, condivisa dal Vice Ministro Sisto, che ha seguito i lavori del provvedimento. È un segnale, se vogliamo una sorta di che, come gruppo, abbiamo ritenuto di dover comunque lanciare, al fine di valutare con serenità anche l'ipotesi di un supplemento di riflessione in merito a questa riforma. Siamo consapevoli, ovviamente, che questo testo è stato già approvato in prima lettura dal Senato all'unanimità, però ci poniamo di fronte ad una questione che non può essere sottovalutata perché tocca il cuore del nostro ordinamento costituzionale: la tutela delle vittime e il bilanciamento tra diritti fondamentali all'interno del processo.
La proposta di modifica dell'articolo 24 della Costituzione interviene su una norma cardine che, come è stato ricordato da chi mi ha preceduto, sancisce il diritto inviolabile alla difesa in ogni stato e grado del procedimento. Si tratta di uno dei pilastri dello Stato di diritto, costruito con lungimiranza dai Padri Costituenti per garantire che nessuno possa essere privato delle proprie garanzie fondamentali, e, proprio per questo, ogni intervento su tale articolo - come giustamente richiamano oggi le Camere penali italiane - richiede la massima attenzione, richiede equilibrio e senso di responsabilità.
Noi siamo d'accordo sul merito, perché è frutto di diverse proposte di legge confluite in un testo base; siamo soprattutto d'accordo con l'obiettivo di rafforzare il riconoscimento del ruolo delle vittime di reato all'interno del nostro sistema giuridico. È sotto gli occhi di tutti che, per lungo tempo, la vittima è rimasta una figura marginale nel processo penale, spesso relegata a un ruolo secondario rispetto alle esigenze dell'accertamento della responsabilità e della tutela dell'imputato.
Negli ultimi decenni, anche grazie all'evoluzione del diritto europeo e internazionale, si è indubbiamente sviluppata una maggiore sensibilità verso i diritti delle vittime - diritto all'informazione, alla partecipazione, alla protezione, al risarcimento -, tuttavia permane la percezione, talvolta fondata, che tali diritti non trovino sempre piena ed effettiva attuazione. Dunque, noi cogliamo positivamente l'obiettivo che si pone questo provvedimento, ossia il tentativo di colmare questa distanza introducendo un esplicito riferimento costituzionale alla tutela delle vittime di reato. È un obiettivo condivisibile, che accoglie un'esigenza reale della società e risponde ad una domanda di giustizia che proviene da molti cittadini. Tuttavia, proprio perché interveniamo a livello costituzionale, dobbiamo porci alcune domande fondamentali.
La prima riguarda il rischio di alterare l'equilibrio tra le parti nel processo. Il nostro sistema si fonda su un principio di garanzia: l'imputato è considerato innocente fino a condanna definitiva e deve poter esercitare pienamente il proprio diritto di difesa. Questo non è un privilegio, ma una conquista di civiltà giuridica. Rafforzare la posizione della vittima è giusto, ma non può tradursi in una compressione delle garanzie difensive. Il rischio, altrimenti, è quello di scivolare verso un modello in cui l'emotività e la pressione sociale incidono sull'equilibrio del giudizio.
La seconda questione riguarda l'effettività delle norme. Inserire un principio in Costituzione ha un valore simbolico e giuridico importante, ma non è sufficiente, di per sé, a garantire un miglioramento concreto delle condizioni delle vittime. Ciò che spesso manca non è tanto il riconoscimento formale, quanto l'attuazione pratica, e cioè servizi di assistenza adeguati, tempi ragionevoli dei processi, accesso effettivo al risarcimento.
Un terzo profilo riguarda la formulazione della norma. La Costituzione richiede chiarezza, precisione e capacità di resistere nel tempo. Le espressioni utilizzate devono essere tali da evitare ambiguità interpretative e conflitti applicativi. In questo senso il testo, ripeto, merita da parte nostra un'attenta riflessione per assicurare che il nuovo riferimento alla vittima si integri armonicamente con l'impianto esistente. Certo, non possiamo ignorare il valore umano e sociale di questa riforma, perché dietro ogni vittima di reato vi è una storia spesso segnata da dolore, da ingiustizia, da senso di abbandono. Dare maggiore riconoscimento a queste persone significa anche rafforzare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. C'è già un riferimento - lo voglio ricordare -, nella riforma Cartabia del 2022, alle vittime di reato, definite come “la persona fisica che ha subito direttamente dal reato qualunque danno patrimoniale o non patrimoniale, nonché il familiare della persona fisica la cui morte è stata causata dal reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona”.
L'evoluzione normativa in materia di tutela delle vittime è stata anche significativamente influenzata dalla direttiva europea del Parlamento europeo del 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato. L'obiettivo è garantire che le vittime di reato ricevano informazioni, assistenza e protezione adeguate e possano partecipare ai procedimenti penali. La direttiva prevede che gli Stati membri assicurino che le vittime siano riconosciute e trattate in maniera rispettosa, sensibile e personalizzata e che, se la vittima è un minore, gli Stati membri devono assicurare che sia, innanzitutto, considerato l'interesse superiore del minore e si proceda a una valutazione individuale, tenuto conto di fattori quali l'età, la maturità, le opinioni, necessità e preoccupazioni del minore stesso.
Dunque, la sfida che abbiamo di fronte è quella di tenere insieme due esigenze fondamentali: da un lato, la piena tutela dei diritti della persona offesa e, dall'altra, la salvaguardia delle garanzie che definiscono il nostro Stato di diritto. Non sono esigenze contrapposte, ma devono essere armonizzate con attenzione e rigore. Il perfezionamento, attraverso l'articolo 24, sta allora nel fatto che questa norma lascia integro l'articolo 111 della Costituzione, che - ricordo - era inizialmente oggetto di modifica nel corso del passaggio del testo al Senato, e non sovrappone impropriamente il piano della tutela della vittima con le garanzie dell'imputato, recependo in modo intelligente tutte le sollecitazioni - anche quelle venute dal nostro senatore Pierantonio Zanettin -, sulla base anche di sollecitazioni che in campo internazionale sono venute dalla Corte di giustizia europea, dalla stessa Unione europea e dai rilievi della Corte penale internazionale.
Dunque, su questa proposta riteniamo che se da un lato non introduce un principio vendicativo, dall'altro riteniamo che, con un supplemento di riflessione, probabilmente avremo anche creato le condizioni per non mettere in discussione le garanzie costituzionali dell'imputato, perché oggi noi ci rendiamo conto che molte vittime vivono il processo come una seconda sofferenza. Pensiamo alle vittime di violenza domestica, alle vittime di ai familiari delle vittime di omicidio, pensiamo alle vittime di abuso, di mafia, di terrorismo, di tratta, di usura. Molte di queste persone affrontano percorsi lunghi e dolorosi, spesso segnati da solitudine e sfiducia. A volte attendono anni per ottenere giustizia, a volte si sentono abbandonate dalle istituzioni, a volte hanno la sensazione che il sistema si occupi più dei diritti dell'autore del reato che delle conseguenze subite dalla vittima. Noi dobbiamo avere, in questo senso, il coraggio di ascoltare questo disagio e dobbiamo farlo senza alimentare giustizialismo e senza trasformare il dolore in strumento politico, perché il punto non è costruire uno Stato più repressivo, il punto è costruire uno Stato più umano.
Dunque, concludo auspicando che il Parlamento sappia affrontare questo tema con la serietà che merita, evitando semplificazioni e cercando soluzioni che siano all'altezza della nostra tradizione giuridica e delle aspettative dei cittadini. Questo provvedimento pone davanti a noi una responsabilità importante, riconoscere che dietro ogni fascicolo processuale esiste una persona, esiste una sofferenza, una vita segnata da un reato. La Costituzione italiana è nata per mettere al centro la dignità umana e tutelare le vittime significa precisamente questo: rendere più concreta, più vicina e più umana la promessa costituzionale di giustizia.
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la deputata Zanella. Ne ha facoltà.
LUANA ZANELLA(AVS). Grazie, Presidente. Io vorrei iniziare questo mio intervento leggendo la proposta di legge costituzionale, che consta di poche righe. Articolo 1 e unico: “All'articolo 24 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente:” «La Repubblica tutela le vittime di reato».
Siccome ho ascoltato, con molta attenzione, l'intervento del collega Pittalis, io volevo sottolineare il fatto che sono sei legislature che riflettiamo su questo punto, cioè sulla necessità della tutela delle vittime di reato in Costituzione e mi auguro anche che la posizione di Forza Italia sia coincidente con quella espressa in Senato e anche con gran parte di quanto detto e affermato oggi qui dal collega Pittalis, perché che si debba riflettere ancora sul punto mi preoccupa. Mi preoccupa perché sembra quasi che si ritorni indietro rispetto alla mediazione raggiunta.
Ebbene, io credo, invece, che con l'inserimento della tutela delle vittime in Costituzione noi finalmente poniamo la dovuta attenzione a una figura sociale e processuale fin qui trascurata ed emarginata: la vittima di un reato. Certo, già esistono previsioni e tutele a favore dei più deboli, sancite in via generale dai principi di solidarietà, di equità, di eguaglianza di cui alla prima parte della Costituzione. Ma c'è un ma: alla luce del concreto svolgimento dei processi, non possiamo non constatare lo svilimento della figura delle vittime e l'insufficiente considerazione delle situazioni concrete di chi rimane, dei figli, delle figlie e delle famiglie delle vittime. È stata citata, anche nel corso degli interventi, la vittimizzazione secondaria, che, come Commissione sul femminicidio, abbiamo analizzato a fondo e denunciato. Ebbene, è necessario, quindi, introdurre una previsione più specifica a tutela delle vittime dei reati.
Torniamo un momento alla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, quando fu modificato l'articolo 111 della Costituzione mediante l'inserimento di norme volte a garantire un processo che abbiamo definito e ritenuto giusto per dettato costituzionale. La norma fondamentale principale, approvata nel 1999, concerne l'attribuzione di un rango costituzionale al principio del contraddittorio. Diverse singole disposizioni hanno regolamentato la concretizzazione e l'esplicazione del principio del giusto processo e dello stesso principio del contraddittorio quali quelle relative alle condizioni di parità tra le parti, alla ragionevole durata del processo, alla terzietà e imparzialità del giudice. In particolare, la riforma costituzionale del 1999 interveniva su norme di natura processuale per garantire alla persona accusata di un reato una vasta gamma di diritti e facoltà, ponendo la posizione dell'accusato, per così dire, sotto un ampio ombrello come può essere solo quello del rango costituzionale. Peraltro, l'articolo 111, come modificato e inserito nella Sezione II del Titolo IV della Costituzione, cioè nelle norme sulla giurisdizione, pur citando ripetutamente le parti e il contraddittorio tra le parti, non specifica i diritti e le facoltà di tutte le parti in causa nel processo, concentrando la propria attenzione e preoccupazione sulla figura - giustamente, dico io - della persona accusata di reato.
Ora, come è ben noto, mentre le norme concernenti un'altra parte fondamentale e necessaria del processo, il pubblico ministero, e l'esercizio dell'azione penale, si trovano sia nella Sezione I sia nella Sezione II del citato Titolo IV della Costituzione, continuano a mancare nella Carta costituzionale norme specifiche a tutela di un'altra parte che c'è nel processo. Addirittura, spesso, nel processo c'è la vittima dei reati e, magari, non c'è il presunto colpevole del reato, nonostante fin dalla parte iniziale del testo costituzionale, quella sui principi fondamentali, si fa continuo riferimento ai princìpi ed esigenze di solidarietà politica, economica e sociale. È evidente, quindi, che, soprattutto dopo avere costituzionalizzato il principio della parità delle parti, per potersi avere davvero un giusto processo divenne e diviene, ancor di più oggi, inevitabile la previsione dell'inserimento nella Costituzione anche della tutela della rimanente parte rimasta fuori, per di più quella sovente più debole e meno protetta, da tanti punti di vista: la vittima del reato. Si tratta certamente di una lacuna che si riverbera anche all'interno del processo penale, ove la vittima del reato trova spazio solo se si costituisce parte civile. Si deve, peraltro, rilevare come a tale presenza, pure all'interno del processo, non sia garantita, allo stato delle norme, una piena tutela, anche perché essa inevitabilmente finisce per appesantire l'iter processuale, così venendo per lo più percepita come un ostacolo alla rapida definizione del processo.
L'esigenza di una piena tutela delle vittime del reato è fortemente avvertita ai vari livelli e alle diverse istanze della nostra società, anche perché la parte danneggiata, la parte offesa, la parte civile costituita ricoprono un ruolo e rappresentano un interesse che molte volte non è sbagliato definire di natura pubblica o collettiva. Emblematico è il caso delle vittime di terrorismo; quello delle vittime delle stragi, degli infortuni e delle malattie mortali a causa del lavoro, penso ai processi per l'amianto; quello delle vittime della criminalità, delle vittime di reati a sfondo sessuale, soprattutto su minori; quello delle vittime di aggiotaggio di reati societari bancari, quello dei reati di disastro ambientale. In tali fattispecie, è evidente che, accanto ad una pretesa formalmente risarcitoria, come richiesto dalla legge ordinaria, assumono maggiore rilievo e importanza, anche a livello sociale, la richiesta di verità anche processuale e l'interesse all'individuazione e alla punizione del colpevole.
D'altra parte, che la tutela delle vittime dei reati sia un'esigenza fortemente sentita, è provato pure dalla circostanza che, già nel corso della XIV Legislatura, sia stata presentata alla Camera dei deputati una proposta di legge costituzionale che mirava all'inserimento di una specifica previsione dei diritti e delle facoltà delle vittime dei reati nell'articolo 111 della Costituzione.
Altre proposte di legge costituzionali pressoché identiche sono state di nuovo presentate nella XV legislatura, di cui ho fatto parte: A.C. 1242 ad iniziativa dell'allora capogruppo, deputato Boato; A.S. 742, d'iniziativa del senatore Casson; nella XVI legislatura: A.S. 450, sempre d'iniziativa del senatore Casson; nella XVII legislatura: A.S. 244, sempre d'iniziativa del senatore Casson, ancora molto attivo in questa battaglia.
Anche a livello internazionale tale esigenza è emersa in tutta evidenza sia dalla trattazione che ne fa la Convenzione europea dei diritti umani, sia dal contenuto di provvedimenti frutto dell'attività giurisprudenziale della Corte di giustizia di Strasburgo, la quale ha riconosciuto specifici doveri di penalizzazione da parte di singoli Stati, che hanno trovato una loro collocazione formale nella decisione quadro 2001/220/GAI, Consiglio giustizia e affari interni del Consiglio del 15 marzo del 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale.
In questo atto del Consiglio si precisa cosa debba intendersi per vittima: l'essere sentita durante il procedimento, articolo 3; le si riconosce il diritto di accesso alle informazioni rilevanti ai fini della tutela dei suoi interessi, tra cui quella al gratuito patrocinio, con particolare riferimento al seguito riservato alla sua denuncia e ad essere informata nei casi in cui esista un pericolo per la vittima del rilascio dell'imputato o della persona condannata, articoli 4 e 6.
Si riconosce il diritto al rimborso a favore della vittima, sia essa parte civile o testimone, delle spese sostenute a causa della legittima partecipazione al processo penale, articolo 7. Si riconosce il diritto alla protezione sua e a quella dei suoi familiari, alle persone ad essi assimilabili, ove si accerti l'esistenza di una seria minaccia di atti di ritorsione o intromissione nella sfera della vita privata, protezione da garantire anche come riservatezza, tutela della difesa della sfera privata e dell'immagine, sia negli edifici giudiziari e di Polizia, che a loro esterno.
Si prevede una normativa che incoraggi l'autore del reato a risarcire la vittima. Infine, sono previste la cooperazione tra Stati finalizzata alla protezione degli interessi della vittima nel procedimento penale, nonché - questo è un aspetto molto importante - dei servizi specializzati e di organizzazione dell'assistenza delle vittime. Sul punto occorre segnalare che, per mezzo del decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 212, è stata data attuazione alla direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, volta ad istituire norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI.
Quindi, hanno fatto ingresso nell'ordinamento, specificatamente nel codice di procedura penale, una serie di disposizioni volte a tutelare la persona offesa dal reato. Cito la più significativa, quella prevista all'articolo 90- del codice di procedura penale, la quale definisce la condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa dal reato. È proprio per superare questi vuoti, questi ritardi, queste incompletezze, direi, oltre che per riconoscere il livello istituzionale più elevato possibile alla tutela delle vittime e dei più deboli, di riconoscere nel testo dell'articolo 111 della nostra Costituzione la cittadinanza processuale alla vittima del reato, attraverso la previsione che ad essa vanno applicate tutte le norme dettate a garanzia della persona accusata di un reato.
Questa era la proposta delle scorse legislature ed era anche la mia proposta che ho presentato alla Camera dei deputati. Tuttavia, nel corso del dibattito al Senato, per evitare di interferire con l'equilibrio e il bilanciamento tra accusa e difesa, è stato stabilito di mantenere intatto l'articolo 111 della Costituzione, spostando sull'articolo 24 la tutela delle vittime con l'introduzione, dopo il secondo comma, del terzo che, non fa male ripeterlo, recita: “La Repubblica tutela le vittime di reato”.
Ebbene, ogni volta che discutiamo di una riforma della Costituzione, dobbiamo evitare di trasformare le nostre discussioni in un dibattito arido, astratto e ideologico; invece, dobbiamo cercare di domandarci a chi ci rivolgiamo, a quali aspettative dei cittadini e cittadine cerchiamo di rispondere, a quali interessi ed esigenze cerchiamo di collegarci e stabilire una relazione attraverso modifiche legislative e soprattutto modifiche della Carta costituzionale.
Ebbene, di fronte a un intervento che in Costituzione introduce il principio che la Repubblica tutela le vittime di reato, non possiamo far sì che si scada in una discussione nella quale si contrappongono due presunte filosofie: quella dei garantisti e quella dei cosiddetti non garantisti. Una tale contrapposizione in questo caso specifico, infatti, non ha alcun motivo di esistere e sarebbe molto dannosa. Non siamo arrivati a questo punto per caso, ma, dopo un percorso parlamentare lunghissimo, con sollecitazioni importanti sociali e provenienti dal basso, non serve a nulla dimenticare, perché dovrebbe essere memoria collettiva condivisa, che nel nostro Paese tanti, troppi sono stati vittime di terrorismo e di stragi, vittime cadute nell'adempimento del loro dovere per fatti di criminalità, vittime di disastri ambientali, di violenza di genere e di malattie mortali causate dal lavoro o da altro.
Sono sei le legislature in cui il Parlamento prova a intervenire in questo campo, senza riuscirci, e non si era mai arrivati nemmeno a quello a cui arriviamo oggi, cioè il secondo dei quattro passaggi parlamentari necessari per operare la modifica costituzionale.
Oggi, il nostro pensiero va alle sofferenze ingiuste di uomini e donne, che, oltre alla perdita dei loro cari, ai danni enormi, materiali, morali e psicologici subiti, non hanno sentito la vicinanza dello Stato e forse da domani potranno sentirlo meno lontano, se riusciremo a portare in fondo questo provvedimento.
Noi, soprattutto noi donne, sappiamo che la vittima di reato non è portatrice soltanto di una domanda risarcitoria, non è questa la cosa più importante, o di individuazione e punizione di un colpevole, ma è portatrice di una domanda di accertamento della verità, di tutela sociale e di presa in carico da parte della comunità delle sofferenze che ci portiamo dentro. Non a caso gli esempi positivi di presa in carico delle vittime da parte dello Stato, che ci sono stati e che vanno rafforzati, investono i campi più diversi. Penso, per esempio, alla legge n. 77 del 2013, che ha reso esecutiva la Convenzione di Istanbul nel nostro Paese e ha previsto una serie di obblighi in capo allo Stato di presa in carico, in quel caso, delle donne vittime di violenza. Penso all'articolo 43 del decreto-legge n. 36 del 2022, adottato dal Governo Draghi, per quanto riguarda l'istituzione di un fondo statale per il risarcimento delle vittime di crimini nazifascisti. Penso all'articolo 42 del decreto legislativo n. 150 del 2022, nel quale si individuano i percorsi di giustizia riparativa che il collega Dori ha seguito in maniera molto approfondita e competente. È un modo per tener conto della sofferenza che la vittima ha patito, ma anche del modo in cui la vittima può diventare coprotagonista, volendo, di un percorso di recupero dell'autore del reato. Quando si inserisce un principio in Costituzione, come in questo caso, si fissa una cornice forte, come osservano i giuristi, un punto di orientamento ineludibile per il legislatore ordinario che dovrà fare le leggi; si impediscono le marce indietro che nella legislazione sono sempre possibili - ahimè -, che una protezione di tipo costituzionale rende o dovrebbe rendere, invece, impossibili. Si fa in modo, soprattutto, che il legislatore ordinario abbia non solo un obbligo a fare bene, ma anche un'assoluta non convenienza a operare male, in contrasto con certi valori, perché, se lo farà, andrà incontro a una sentenza della Corte costituzionale che annullerà quell'atto che presenta profili di illegittimità. Oggi colmiamo una lacuna costituzionale con metodo e con una dialettica costruttiva tra maggioranza e minoranza. A nostro avviso, è l'unico metodo per avvicinarsi alla riforma costituzionale.
Concludo, Presidente, ringraziando il Comitato “NOI, 9 ottobre”, data in cui avvenne la tragedia del Vajont nel 1963. Il comitato riunisce 150 realtà associative di familiari, amici, compagni e compagne di sventura delle vittime delle stragi, del lavoro, delle calamità naturali, dei disastri, degli attentati, degli incidenti ferroviari, dei femminicidi e di altro ancora, senza la cui iniziativa di promozione del dibattito, di partecipazione e di pressione sulla politica non saremmo qui per completare il secondo passaggio di approvazione del disegno di legge di riforma costituzionale.
Mi auguro che i due successivi siano più veloci e che l'inserimento della tutela costituzionale delle vittime si possa concludere entro i termini della legislatura in corso.
Spero che questo sia un impegno condiviso. Grazie, Presidente. Grazie, rappresentante del Governo e colleghi. Vi ringrazio di cuore
PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e, pertanto, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.
PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore: si intende che vi abbia rinunciato.
Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo: si intende che vi abbia rinunciato.
Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge n. 632-A: “Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento” e dell'abbinata proposta di legge n. 2328.
Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi per la discussione generale è pubblicato in calce al vigente calendario dei lavori dell'Assemblea .
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.
La II Commissione (Giustizia) si intende autorizzata a riferire oralmente.
Ha facoltà di intervenire il relatore, deputato Enrico Costa.
ENRICO COSTA, . Grazie, Presidente. L'Assemblea avvia oggi l'esame della proposta di legge recante modifiche al codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, in materia di pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento. Ricordo che la proposta di legge da me presentata è stata adottata come testo base in Commissione, quindi, successivamente sottoscritta anche dalla collega Matone, autrice di una propria iniziativa legislativa sulla medesima materia abbinata in sede referente.
Il testo in esame, pur recando un contenuto puntuale, tratta una tematica di grande rilevanza: assicurare che sia data pubblicità alla notizia dei provvedimenti giudiziari favorevoli all'indagato o all'imputato. La finalità è di evitare che la mera sottoposizione a un procedimento penale si trasformi, di fatto, in un pregiudizio perenne alla propria reputazione, nonostante il medesimo procedimento non abbia portato alcun addebito di responsabilità.
È ben noto come alle vicende giudiziarie, soprattutto nella loro fase di avvio, caratterizzata dalle iniziative dell'autorità inquirente, sia dedicato ampio spazio sui mezzi di informazione tradizionali e , ma l'interesse mediatico allo sviluppo della vicenda giudiziaria va progressivamente riducendosi fino a scomparire del tutto quando il procedimento si conclude in un nulla di fatto con l'archiviazione o con la piena assoluzione. Ne consegue che l'apertura del procedimento giudiziario non arriva a produrre effetti penali per l'interessato, ma perdura il pregiudizio arrecato dalla diffusione, a suo tempo, della relativa notizia, essendo evidente l'impatto sull'identità personale e sociale che tale esposizione mediatica continua a produrre.
Questa iniziativa legislativa mira dunque a offrire un rimedio, seppur limitato, a questi effetti pregiudizievoli: consente, infatti, all'interessato di ottenere che sia almeno informata l'opinione pubblica dei provvedimenti favorevoli, di cui è stato destinatario.
Il dibattito svolto in sede referente ha consentito di approfondire alcune questioni su cui erano emerse iniziali perplessità per giungere a una sintesi delle diverse posizioni. In tal senso, sono risultati molto utili i contributi acquisiti nel corso dell'attività conoscitiva provenienti dall'ANM (Associazione nazionale magistrati), da rappresentanti delle associazioni forensi, dalla Federazione nazionale della stampa italiana, dal Garante per la protezione dei dati personali, nonché da giuristi ed esperti. All'esito di tale approfondita istruttoria, come relatore ho predisposto un testo di sintesi delle modifiche suggerite, nel quale sono stati accolti anche i contributi delle opposizioni. Ciò ha evitato che logiche di schieramento potessero prevalere sulle scelte di merito. Tengo infatti a precisare che in sede referente non si è registrato nessun voto contrario, a testimonianza della sostanziale condivisione dell'intervento normativo. Anche i pareri delle Commissioni in sede consultiva sono stati tutti di segno favorevole.
Passo quindi a illustrare il contenuto del provvedimento che è semplicemente volto a introdurre un nuovo articolo nel codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo n. 196 del 2003). Il nuovo articolo 144-, rubricato “Pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento. Segnalazioni al Garante”, delinea la procedura volta a consentire di ottenere che sia data pubblicità alla notizia dei provvedimenti favorevoli. Tale facoltà è riconosciuta, al comma 1, alla persona nei cui confronti sono stati pronunciati sentenza di assoluzione, di proscioglimento o di non luogo a procedere ovvero provvedimento di archiviazione. L'individuazione del titolare di questa facoltà è stata definita in sede referente sulla scorta dei suggerimenti tecnici acquisiti nel corso dell'attività conoscitiva. Destinatario della richiesta sono i mezzi di informazione - nella persona del direttore o del responsabile della testata giornalistica, radiofonica, televisiva o - che abbiano dato notizie del relativo procedimento penale o di atti o provvedimenti relativi al medesimo procedimento. In sede istruttoria si è posta particolare attenzione all'esigenza di precisare il contenuto dell'obbligo che grava sui destinatari della richiesta. La scelta è stata nel senso di prevedere che l'obbligo consista esclusivamente nel dare pubblicità alla notizia dei provvedimenti favorevoli all'interessato senza oneri per quest'ultimo. Il testo originario prevedeva che a tali notizie dovessero essere riservate le stesse modalità, lo stesso spazio e la stessa evidenza date alla notizia dell'avvio del procedimento penale. Nel corso dell'esame in sede referente si è invece optato per una formula più elastica che evitasse di specificare nel dettaglio le modalità di assolvimento dell'obbligo di dare pubblicità. La soluzione è stata quindi nel senso di ancorare la pubblicità della notizia al parametro del rilievo adeguato allo spazio già riservato al relativo procedimento penale.
Il comma 2 del nuovo articolo prevede che, in caso di inadempimento, l'interessato possa rivolgere una segnalazione al Garante per la protezione dei dati personali. In sede referente, da un lato, si è ampliato da 48 ore a 5 giorni il termine entro il quale il Garante è chiamato ad assumere la relativa decisione e, dall'altro, si è inteso specificare che il Garante può ordinare la pubblicazione della notizia dei provvedimenti favorevoli per l'indagato o per l'imputato.
La proposta che la Commissione porta all'attenzione dell'Assemblea non fa più riferimento quindi, a differenza del testo originario, all'articolo 144 del codice in materia di protezione dei dati personali, che consentiva al Garante medesimo di avvalersi degli ampi e penetranti poteri istruttori e sanzionatori, di cui all'articolo 58 del Regolamento generale sulla protezione dei dati, ossia il regolamento (UE) 2016/679 .
PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire la rappresentante del Governo. Si intende che si riservi di farlo in seguito.
È iscritto a parlare il deputato Pulciani. Ne ha facoltà.
PAOLO PULCIANI(FDI). Grazie, Presidente. Onorevoli colleghi, la proposta di legge oggi all'esame reca interventi in materia di pubblicità sui mezzi di comunicazione dei provvedimenti favorevoli all'imputato e all'indagato resi nel procedimento penale. Si prevede - l'abbiamo ascoltato poc'anzi - in particolare che la persona, nei cui confronti sono stati adottati i predetti provvedimenti, possa richiederne la pubblicazione e che, in caso di inadempimento dell'obbligo, possa rivolgere una segnalazione al Garante per la protezione dei dati personali che può ordinare di pubblicare la notizia del provvedimento favorevole all'indagato o all'imputato. Qual è il chiaro intento di quella proposta? È arginare la deriva dell'informazione in ambito giudiziario che si appiattisce sulle posizioni degli inquirenti e sulle fasi iniziali del procedimento ma che si disinteressa poi dell'esito favorevole del procedimento stesso. Anche un'assoluzione, come un'informazione di garanzia, è una notizia che ha rilevanza e dovrebbe essere divulgata con la stessa evidenza e le stesse modalità. In virtù del diritto alla tutela della reputazione e della riservatezza le persone che sono state prosciolte o che hanno avuto una sentenza di non luogo a procedere o un provvedimento di archiviazione avrebbero diritto, entro 12 mesi dalla pronuncia del provvedimento, alla non visibilità sui motori di ricerca e sulla rete Internet di tutte le informazioni e di tutti gli articoli di stampa che si riferiscano alla pregressa condizione di indagato o imputato e ai dati personali riportati sui provvedimenti giudiziari.
Il testo potenzia le attribuzioni del Garante della in tema di pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento, concedendo all'indagato o all'imputato la possibilità di chiedere a chi ha fornito la notizia dell'avvio del procedimento di dare immediata pubblicità negli stessi termini e modalità del provvedimento di assoluzione o proscioglimento. In caso di mancato adempimento, l'interessato può rivolgersi al Garante e ottenere il suo intervento - lo abbiamo ascoltato - nelle 48 ore successive, con possibilità anche di diffida da parte dell'Authority al fornitore del servizio di informazione e di sanzione pecuniaria per l'inottemperanza.
Ricordo, peraltro, che il diritto alla riservatezza rientra fra i diritti inviolabili della persona, di cui all'articolo 2 della Costituzione e all'articolo 8 della CEDU e che l'attuale formulazione dell'articolo 64-delle disposizioni attuative del codice di procedura penale appare inadeguata alla tutela effettiva di tale diritto, perché, ad esempio, non prevede rimedi per l'interessato quando la sua richiesta alla cancelleria non venga eseguita e anche perché la deindicizzazione impedisce di rintracciare la notizia se si fa la ricerca a partire dal nominativo dell'interessato, ma non se si accede estendendo le parole chiave di ricerca, perché la notizia continua a circolare comunque su Internet.
Sul contemperamento tra diritto di cronaca e diritto all'oblio, poi giova richiamare la pronuncia della terza sezione della Cassazione civile n. 5255 del 2012 che ribadisce la necessità di aggiornare e correggere le notizie diffuse sulla rete, non essendo sufficiente la pubblicazione di una nuova notizia, perché le prime notizie restano comunque nella memoria e possono essere ritrovate a distanza di tempo, fornendo, se non corrette, informazioni non più veritiere.
La pronuncia n. 2893 del 2023, pur considerando lecita la permanenza dell'articolo di stampa nell'archivio informatico del quotidiano, richiede che, a richiesta dell'interessato, l'articolo venga deindicizzato, non sia più reperibile nei comuni motori di ricerca e vi venga apposta in calce o a margine una nota informativa che dà conto dell'esito finale del procedimento giudiziario. Quindi, stiamo parlando sostanzialmente di vicende molto gravi che sono quelle che ledono l'onore, la dignità e spesso la vita delle persone. Una smentita della notizia o la notizia dell'assoluzione dopo la notizia dell'indagine è ben poca cosa. Le persone tendenzialmente tendono a ricordare lo scandalo dell'indagine o della condanna di primo grado o del rinvio a giudizio e così non solo le persone nella loro memoria, ma anche Internet stesso. Quindi, la divulgazione tende a continuare a perpetuare tali informazioni molto più di quanto possa fare o faccia o debba fare invece riguardo alle sentenze di assoluzione. È un elemento, una disposizione di civiltà giuridica; prima ancora di civiltà giuridica, di civiltà democratica. Siamo consapevoli che difficilmente potrà essere restituita a quella persona, a distanza, magari addirittura di anni, l'onorabilità che aveva perso con la semplice notizia di essere indagata per un reato o addirittura rinviata a giudizio o, quanto mai, condannata in primo grado.
Ci auguriamo, però, che questo sia un percorso virtuoso, nel quale anche altri provvedimenti possano inserirsi in tal senso, nella tutela sempre del cittadino, ma soprattutto nella tutela dell'onore delle persone che vengono ingiustamente colpite da un fatto di giustizia, pur da innocenti.
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la deputata D'Orso. Ne ha facoltà.
VALENTINA D'ORSO(M5S). Grazie, Presidente. Saluto la Sottosegretaria Siracusano, che stamattina non avevo salutato, e i colleghi presenti in Aula. Allora, faccio una doverosa premessa, che è la seguente. Come MoVimento 5 Stelle, noi abbiamo deciso di affrontare nel merito, proprio puntualmente nel contenuto, questa proposta di legge, quindi prescindendo questa volta dalla distanza siderale, a tutti nota, che ci separa rispetto ai temi di giustizia portati come priorità da questa maggioranza e anche, in particolare, dal collega Enrico Costa, spesso e volentieri in quest'Aula.
Fatta questa doverosa premessa, abbiamo però deciso di concentrarci sul merito perché riteniamo che in effetti il principio di fondo, quindi essenziale, che si trova sancito in questa proposta di legge sia un principio che debba essere comunque condiviso, perché è il principio secondo il quale chi ha subìto un procedimento penale che abbia avuto una grande risonanza mediatica nei vari mezzi di comunicazione di cui questa società ha la disponibilità, ecco, abbia effettivamente la legittima aspettativa quantomeno che alla notizia della propria assoluzione, poi, all'esito del giudizio, quindi un esito favorevole alla propria posizione, sia data pubblicità.
Questo è il principio essenziale di fondo, condivisibile, condiviso e che siamo andati in qualche modo ad abbracciare, per poi sederci al tavolo e guardare ai dettagli della proposta stessa e vedere anche come la si potesse migliorare, i correttivi che si potessero fare. E dobbiamo ammettere che si è riusciti nell'intento di migliorare il testo, che non era neanche un testo unificato, perché il testo base è stato quello del collega Costa.
C'era abbinato un testo della collega Matone, che poi, per onestà intellettuale, devo dire che quello ci vedeva proprio fortemente contrari, perché c'era di nuovo un rimettere in discussione e rimaneggiare tutto il tema sul diritto all'oblio, che è comunque un tema che è stato già affrontato, da ultimo con la legge Cartabia, nello sforzo, nella ricerca di trovare un punto di equilibrio tra interessi contrapposti. E per noi andare nuovamente a rimestare su quel tema era davvero una scelta assolutamente scellerata e sicuramente inopportuna.
Invece, il testo del collega Costa è in qualche modo circoscritto proprio a questo adempimento, che viene inserito nel codice in materia di protezione dei dati personali, il decreto legislativo n. 196 del 2003, introducendo, appunto, una previsione secondo cui la persona nei cui confronti siano stati pronunciati sentenza di assoluzione, proscioglimento, non luogo a procedere ovvero un provvedimento di archiviazione potrà richiedere al direttore o responsabile della testata giornalistica, radiofonica, televisiva o che abbia dato notizia del relativo procedimento penale o di atti o provvedimenti relativi al medesimo procedimento, che sia pubblicata la notizia dell'esito praticamente favorevole, quindi dei provvedimenti favorevoli all'interessato stesso, con rilievo adeguato allo spazio già riservato al relativo procedimento penale.
Mi fermo un attimo qua per dire che si poteva fare di meglio in questa formulazione, che - per carità - è migliorativa rispetto al testo originario soprattutto in un punto, che era un punto che io avevo rilevato, facendolo venire fuori in occasione delle audizioni in Commissione giustizia, perché nel testo originario c'era un'ambiguità che non era trascurabile. L'ambiguità era quella che non si capiva se l'obbligo di pubblicazione avesse ad oggetto le sentenze e i provvedimenti stessi oppure la notizia della sentenza o del provvedimento, per esempio, di archiviazione.
Era una necessità di chiarimento indispensabile, anche per la portata dell'adempimento che poi si doveva andare a prevedere, a disporre nelle testate giornalistiche, ma anche perché poi era una dicitura che, creando un'ambiguità, cozzava anche con la possibilità, la modalità di adempimento di quest'obbligo, per esempio, con riguardo alle trasmissioni televisive o a trasmissioni radiofoniche. Insomma, c'era bisogno comunque di far venire meno sicuramente quella che era un'ambiguità, anche perché all'inizio, nel primo comma, non si faceva un riferimento così puntuale.
E devo dire che nella riscrittura del primo comma questo è stato recepito. Quello che invece non è stato recepito e che sarà ulteriormente oggetto di nostri emendamenti riguarda due profili. Intanto, che chiaramente per noi era importante delimitare ancora meglio il perimetro di questa proposta di legge, e quindi dell'obbligo di dare pubblicità alla notizia dei provvedimenti favorevoli. In particolare, perché avremmo voluto limitare, per quanto riguarda le sentenze di assoluzione, la perentorietà - potremmo dire così - di quest'obbligo a quelle sentenze che vedono delle formule assolutorie piene: perché il fatto non sussiste, perché l'imputato non lo ha commesso, perché il fatto non costituisce reato.
Perché sappiamo poi, invece, che ci sono tipologie di provvedimenti, e faccio - non a caso chiaramente, perché sapete che è un tema a noi molto caro - riferimento alle sentenze per cui viene pronunciata l'intervenuta prescrizione. In questo caso non c'è un esito favorevole, per noi non c'è perché non c'è un accertamento di responsabilità, quindi c'è una vanificazione del processo penale, ma sicuramente siamo fuori dal perimetro dei provvedimenti con esito favorevole per l'imputato. Noi avremmo gradito che fosse sgombrato il campo dalla possibilità di ritenere, ad esempio, le sentenze che poi si concludono con un non luogo a procedere, insomma, per intervenuta prescrizione, dentro il perimetro di questo provvedimento.
E questo più o meno vi sottoporremo con gli emendamenti e con ordini del giorno. E invito proprio il relatore, collega Costa, ad un approfondimento ancora su un punto, perché so che il discorso, il tema delle formule assolutorie piene ci vedrà distanti e ci sarà questa distanza incolmabile, però, siccome farò un esempio che credo che in questo momento sia molto eclatante, forse una riflessione vale la pena farla. Ed è quello, praticamente, ancora sulle modalità di adempimento di quest'obbligo.
Cosa voglio dire? Nel testo è rimasta questa espressione, questa locuzione: con rilievo adeguato allo spazio già riservato al relativo procedimento penale. Forse non ho esemplificato, e ora invece lo farò per essere più pregnante. Vi ho detto più volte in Commissione una cosa, ho detto: è chiaro che lo spazio riservato al procedimento penale è uno spazio che copre, per esempio, un arco temporale che può anche essere molto lungo, comunque occuperà le continue evoluzioni di un procedimento penale e di un processo penale che poi ne scaturisca, in cui si danno sempre elementi di novità, per cui c'è un interesse non solo della stampa.
Chiaramente non parlo solamente del cartaceo, per intenderci, o delle testate , parlo anche delle trasmissioni televisive, ad esempio, o radiofoniche. Per cui ancorare l'adeguatezza del rilievo da dare alla notizia dell'esito favorevole della sentenza, per esempio, di assoluzione o del provvedimento di archiviazione allo spazio già riservato al relativo procedimento penale per noi è un errore. È un errore non foss'altro perché è inesigibile. Cioè, andate - richiamo anche un termine magari civilistico, proprio - ad imporre un obbligo, una prestazione, potremmo dire così, inesigibile, impraticabile sotto il profilo fattuale. Esempio che vi avevo promesso per tutti: il caso Garlasco.
Non passa sera che non ci sia una trasmissione televisiva sul caso Garlasco, oggi come oggi. Vado avanti: se domani, dopodomani, tra un anno, tra due anni dovesse intervenire un decreto di archiviazione nei confronti di Sempio - perché per ora si parla di Sempio con questi termini; si sta facendo un processo mediatico in questi termini a questa persona -, se dovesse intervenire un provvedimento di archiviazione, se dovesse intervenire una sentenza di assoluzione, che cosa potrebbe chiedere questa persona? Un rilievo adeguato rispetto allo spazio già riservato al procedimento penale - vi chiedo e mi chiedo - cos'è? Parlare ogni sera di nuovo del caso, per sviscerare di nuovo qualsiasi elemento, qualsiasi atto, qualsiasi altra cosa? Perché di questo si tratta. Perché ve lo dico? Allora, vi faccio l'esempio che non è un paradosso, perché, in realtà, per quello che state scrivendo, tutto questo non è paradossale; vi faccio l'esempio per dire che, in realtà, ci vorrebbe una maggiore moderazione da parte di tutti gli attori coinvolti, anche quando si maneggia la materia penale, perché non si maneggia soltanto materia penale, ma in realtà si impatta sulle vite delle persone. Però questo paradosso - che non è un paradosso -, questo esempio a me serve per dirvi di riflettere sull'emendamento che vi proporremo, che è un emendamento che dirà: con appropriato rilievo. Punto. L'appropriatezza, la congruità, l'adeguatezza - come lo volete chiamare voi - dello spazio da riservare alla notizia dell'esito favorevole non sarà mai in qualche modo agganciata e vincolata allo spazio riservato al procedimento penale, perché non lo può essere. Nei fatti è una cosa impraticabile. Ripeto: diventa un adempimento, un obbligo inesigibile, per così dire.
E ancora. Comunque ci troviamo pur sempre davanti ad un testo migliorato rispetto all'inizio, perché abbiamo disinnescato - e questo lo si è fatto grazie agli emendamenti delle opposizioni - anche tutto l'impianto sanzionatorio che voleva venir fuori dal mancato adempimento di quest'obbligo a carico delle testate giornalistiche, radiofoniche e televisive . Lo abbiamo disinnescato, perché, sì, il Garante potrà essere coinvolto, interessato nei cinque giorni successivi all'istanza che gli verrà sottoposta e potrà fare delle sue valutazioni e ordinare la pubblicazione o meno della notizia del provvedimento favorevole all'interessato.
Ora, sicuramente abbiamo una disciplina fortemente mitigata rispetto a quello che voleva essere sicuramente l'iniziale intento un po' punitivo della proposta di legge; intento punitivo su cui però - ripeto - è stata trovata la disponibilità del relatore, del primo firmatario, intento punitivo che è stato neutralizzato e, quindi, quello che si vuole riaffermare è il principio di fondo, quello per cui chi ha subìto un procedimento penale, uscendone poi in qualche modo pulito, perché ha una sentenza di assoluzione, possa avere la possibilità di veder dato rilievo alla notizia della sua assoluzione, per far venir meno lo stigma che, probabilmente, si era innescato nella fase precedente, durante la sottoposizione al processo penale.
Ora, edulcorato da tutto questo e anche dagli aspetti che, in questa sede, ho voluto di nuovo sottoporre all'attenzione del relatore, all'attenzione dei colleghi, che spero trovino accoglimento e disponibilità in quest'Aula nella prossima fase di esame del provvedimento, edulcorato da tutto questo, è un provvedimento su cui, per questo motivo, non abbiamo manifestato una netta contrarietà, ma ci siamo messi in un atteggiamento costruttivo e collaborativo, per eliminare i profili più pericolosi. E quindi rivendichiamo - penso lo faranno anche le altre opposizioni - che con questa disponibilità, con questa apertura è stato ottenuto il risultato di disinnescare tutto quello che era veramente insostenibile per noi, tutto quello che era estremamente inaccettabile. Poi potremmo dirci - e dovremmo farlo - che le priorità sono ben altre e che, forse, quando si guarda alla libertà di stampa, se di questo si vuole anche parlare in quest'Aula, dovremmo parlare di ben altro, delle tutele che soprattutto il giornalismo di inchiesta dovrebbe avere, invece di essere sempre destinatario di invettive e di azioni giudiziarie pretestuose, strumentali e intimidatorie.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il deputato Pittalis. Ne ha facoltà.
PIETRO PITTALIS(FI-PPE). Grazie, Presidente. Onorevoli colleghi, siamo di fronte a un tema che, pur nella sua apparente specificità tecnica, tocca questioni fondamentali per il nostro ordinamento: il rapporto tra informazione e giustizia, la tutela della dignità della persona, il diritto all'oblio e, più in generale, l'equilibrio tra libertà e responsabilità nello spazio pubblico.
Nel nostro sistema giuridico, il principio della presunzione di innocenza è un cardine irrinunciabile. La nostra Costituzione afferma un principio chiarissimo: la responsabilità penale è personale e l'imputato non è considerato colpevole fino alla condanna definitiva. Questo non è un dettaglio tecnico, è il fondamento dello Stato di diritto.
Viviamo in una società nella quale la reputazione di una persona può essere distrutta in poche ore. Basta un titolo, un'indagine, una fuga di notizie o un'intercettazione pubblicata sui giornali: da quel momento per l'opinione pubblica il processo sembra già concluso. E, invece, il processo deve ancora iniziare.
Ma a rendere ancora più grave la situazione vi è l'utilizzo distorto dei , che, in molte occasioni, si trasformano in una sorta di tribunale in cui ognuno è pronto a dire la sua e a emettere la propria sentenza. Il risultato è che molte persone vedono compromessa la propria reputazione ben prima che un giudice si pronunci in via definitiva. E, quando arriva una sentenza di assoluzione o di proscioglimento, spesso questa non riceve la stessa attenzione mediatica della notizia iniziale. È questo squilibrio che il provvedimento in esame intende affrontare e, a tal fine, introduce disposizioni volte a garantire una maggiore visibilità alle decisioni che accertano l'innocenza dell'imputato, prevedendo forme di pubblicità idonee a ristabilire, almeno in parte, l'equilibrio informativo e a tutelare la dignità del soggetto coinvolto.
Si tratta di un intervento che, grazie all'onorevole Enrico Costa, che ha proposto questa modifica, recepisce un'esigenza reale. La reputazione è un bene fondamentale, strettamente connesso alla dignità della persona e alla possibilità di esercitare pienamente i propri diritti nella vita sociale e professionale. Una reputazione compromessa può avere effetti duraturi, talvolta irreversibili. Una persona assolta perde comunque il lavoro, perde le relazioni, la credibilità professionale e la fiducia sociale e molti cittadini vengono assolti nei tribunali, ma restano condannati nell'opinione pubblica. Il risultato è una ferita permanente alla dignità della persona.
Allora la domanda che dobbiamo porci è molto semplice: può uno Stato democratico accettare che il circuito mediatico produca effetti più duraturi della stessa sentenza? Io credo proprio di no.
La proposta in esame prova dunque a ristabilire un equilibrio: non limita la libertà di stampa, non introduce censure, non impedisce ai giornalisti di raccontare le indagini; chiede soltanto una cosa ragionevole, ossia che, se una notizia di accusa ha avuto evidenza pubblica, anche la notizia dell'assoluzione deve avere pari dignità informativa. È una questione di correttezza, è una questione di equilibrio, è una questione di civiltà giuridica e, tuttavia, proprio per la delicatezza della materia, è necessario muoversi con grande cautela.
Peraltro, il testo individua nel Garante per la protezione dei dati personali il soggetto chiamato a intervenire in caso di mancato adempimento da parte degli organi di informazione. È una scelta che merita attenzione, perché collega il tema della reputazione personale al diritto alla protezione dei dati e alla tutela della identità individuale nella società digitale.
Oggi Internet non dimentica nulla e il primo punto riguarda, come dicevo, il rapporto con la libertà di stampa. La nostra Costituzione tutela il diritto di informare e di essere informati, che rappresenta un presupposto essenziale per il funzionamento della democrazia. Ogni intervento che incide su questo ambito deve evitare il rischio di introdurre limitazioni indebite o di creare forme di condizionamento dell'attività giornalistica. L'obiettivo non può essere quello di comprimere la libertà di informazione ma, piuttosto, di promuovere un'informazione più completa ed equilibrata. In questo senso, la valorizzazione delle sentenze di assoluzione o di proscioglimento può essere letta come un rafforzamento dei diritti del cittadino a conoscere l'esito effettivo dei procedimenti e non solo le fasi iniziali.
Un ulteriore elemento riguarda l'effettività delle misure previste. Non basta stabilire un principio, bisogna assicurarsi che esso sia concretamente applicabile e questo implica individuare strumenti operativi chiari, responsabilità definite e, se necessario, sanzioni per il mancato rispetto delle disposizioni.
Sul trattamento dei dati giudiziari nell'ambito dell'informazione si è concentrato, con grande attenzione, il Garante per la protezione dei dati personali che - ricordiamo - con il provvedimento n. 71 del 9 aprile 2020 ha ribadito l'importanza dell'utilizzo di modalità appropriate rispetto alla diffusione di dati relativi a vicende giudiziarie di un individuo. Sulla stessa scia si è espressa anche la Corte di cassazione che, con la ben nota sentenza del 2012, ha evidenziato l'importanza dell'aggiornamento delle notizie di cronaca giudiziaria che, altrimenti, risulterebbero parziali e inesatte, dunque sostanzialmente non vere. La libertà di informazione è un pilastro della democrazia, ma anche la tutela della dignità personale lo è, e una democrazia matura deve essere capace di tenere insieme entrambi i valori.
Dunque, la proposta di legge che oggi esaminiamo può rappresentare un passo in questa direzione, ma deve essere inserita in una strategia più ampia, che promuova una comunicazione responsabile e rispettosa dei diritti delle persone.
Consentitemi inoltre una riflessione conclusiva: la giustizia non si esaurisce nella decisione del giudice; essa ha anche una dimensione sociale, legata alla percezione che i cittadini hanno delle istituzioni e alla fiducia che ripongono in esse. Quando una persona viene assolta, è giusto che questa decisione sia conosciuta affinché venga ristabilita la verità dei fatti e, per quanto possibile, la reputazione dell'interessato, ma questa esigenza deve essere perseguita senza compromettere altri valori fondamentali come la libertà di informazione e la tutela dei dati personali.
L'Atto Camera 632-A ci ricorda una verità essenziale: la giustizia non è soltanto emettere sentenze, è anche garantire che le persone possano continuare a vivere con dignità dopo essere state riconosciute innocenti. La reputazione di una persona non può essere sacrificata sull'altare della spettacolarizzazione mediatica, perché una democrazia autentica non si limita a punire i colpevoli, deve anche saper restituire pienamente onore, dignità e credibilità a chi è stato assolto ed è precisamente questa la sfida che oggi abbiamo davanti.
Per queste ragioni ritengo che il provvedimento meriti attenzione e, dunque, l'auspicio è che il Parlamento sappia trovare un punto di equilibrio capace, appunto, di coniugare le esigenze diverse. Ma con questo provvedimento noi davvero segniamo un punto a favore della nostra culla del diritto e, dunque, è per questo che noi siamo davvero soddisfatti che il provvedimento sia già all'esame dell'Aula e che questa settimana possa essere, appunto, esitato con il voto favorevole .
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il deputato Gianassi. Ne ha facoltà.
FEDERICO GIANASSI(PD-IDP). Grazie, Presidente. La proposta che è all'esame dell'Aula da oggi e che è stata esaminata in Commissione attiene alla tutela e alla difesa di un principio ragionevole: se, in relazione ai fatti di un procedimento penale, se ne è dato conto sugli organi di informazione, parimenti si dia conto dell'esito di quel procedimento. Ovviamente, l'intervento attiene al caso nel quale l'esito del procedimento è una sentenza di assoluzione o di proscioglimento e, quindi, attiene alla tutela della persona che è stata sotto procedimento e che è stata poi assolta o prosciolta e, quindi, ambisce a che la notizia - il fatto dell'assoluzione o del proscioglimento - sia resa nota, così come furono note le vicende procedimentali e processuali.
Nell'ambito, tuttavia, dei lavori abbiamo evidenziato che, in relazione a questo principio di buon senso, la proposta Costa era obiettivamente nettamente migliore rispetto a quella Matone. Questo non per stilare una classifica dei colleghi, ma certamente la proposta Matone introduceva una serie di criticità e problematicità a carico dei giornalisti tali per cui è stato del tutto opportuno che quel testo sia stato immediatamente abbandonato e, invece, ci sia stata l'utilizzazione del testo Costa come testo base dei lavori parlamentari, perché fin dall'inizio non prevedeva quella finalità, quell'animo oggettivamente ostile verso il mondo del giornalismo. Quel testo, il testo Costa, si fondava sul principio, appunto, della conoscibilità e della pubblicità dell'atto conclusivo del procedimento. Tuttavia - lo sa il collega Costa, perché lo abbiamo detto pubblicamente nel corso dei lavori della Commissione -, noi individuavamo nel testo originario due significative criticità, che, però, sono state oggetto di analisi e, in parte, anche di accoglimento nel corso dei lavori della Commissione, a seguito di un parere favorevole del Governo e del relatore stesso che a sua volta aveva emendato il testo originario.
Le due criticità che noi sollevavamo attenevano, in primo luogo, alla previsione della identità dello spazio da concedere all'atto conclusivo del procedimento penale - l'assoluzione o il proscioglimento - rispetto a quello che era stato dato sui mezzi di informazione durante il procedimento. Perché eravamo critici verso questo criterio? Perché era un criterio troppo rigido che si sarebbe immediatamente scontrato con la possibilità concreta di concedere, in relazione alla notizia dell'assoluzione, il medesimo spazio concesso durante il procedimento, che dura anni. Quindi abbiamo, fin da subito, caldeggiato una soluzione diversa, cioè rinunciare al criterio della identità dello spazio e anche a quelli similari, ad esempio anche quello dell'analogia dello spazio, che poi era stata la soluzione in seconda battuta proposta dal collega Costa. Con un nostro emendamento in Commissione, poi approvato, è stato cancellato, quindi, il criterio dell'identità e della analogia. Io credo che sia ragionevole, perché se ad un principio ragionevole si accompagnano soluzioni rigide e assolutamente non flessibili non si ottiene un buon risultato e in generale io ritengo che sia così. Quindi, quel criterio è stato eliminato ed è stato sostituito con il criterio del rilievo adeguato.
Siamo parzialmente soddisfatti perché è corretto riferirsi a questo criterio. Perché parzialmente e non pienamente soddisfatti? Perché questa analisi è già avvenuta in occasione dell'approvazione del codice deontologico valido per i giornalisti, che, all'articolo 24, attinente alla cronaca giudiziaria, impone ai giornalisti di dare notizia delle sentenze di assoluzione o proscioglimento e, in quel caso, viene stabilito un doppio criterio: quello dell'appropriato rilievo e quello dell'adeguata tempestività. Quindi, in base al codice deontologico dei giornalisti, occorre darne notizia immediata e tempestiva, quando la si ha, con un rilievo appropriato. La soluzione proposta nell'iniziativa di cui discutiamo oggi è una sintesi tra i due criteri, laddove, appunto, prevede il rilievo adeguato. Noi suggeriamo, ancora oggi, di raccogliere la soluzione che è contenuta nel codice deontologico dei giornalisti e, a questo fine, presenteremo un emendamento. Tuttavia riconosciamo che il lavoro in Commissione, dal nostro punto di vista - ma credo sia condiviso -, è servito a migliorare quella che noi ritenevamo una criticità del testo.
Il secondo elemento che abbiamo evidenziato atteneva al compito del Garante per la , perché, se è vero che la proposta Costa, fin dall'inizio, non esplicitava sanzioni a carico dei giornalisti, tuttavia, con il richiamo alla procedura di segnalazione o di reclamo, si applica il codice del Garante per la . E, in quel codice, a livello ordinamentale, e quindi generale, è previsto che, a seguito dell'attivazione del procedimento, il Garante possa disporre, se ritiene fondata una segnalazione o un reclamo, di poteri sanzionatori e possa adottare alcune sanzioni, tra queste, anche le sanzioni amministrative, quindi, aventi valore pecuniario ed economico.
Questo, ripeto, è nell'ordinamento, ossia che al Garante è assegnato un potere molto ampio, molto discrezionale; aggiungerei, forse troppo, e, ciò, porta ad altre riflessioni in altre sedi. Perché che un'Autorità possa disporre, sulla medesima situazione, di un ventaglio così largo, così esteso, così discrezionale, di sanzioni molto diverse è un elemento, io credo, che meriti un'attenta riflessione. Lo dico considerando anche il contesto politico e di critica politica che, ad esempio, il nostro gruppo parlamentare sta muovendo da molto tempo su vicende che riguardano quella istituzione.
Quindi, con un nostro emendamento, che è stato accolto e lo abbiamo apprezzato, abbiamo suggerito di adottare una norma speciale - quindi con un riconoscimento significativo per la categoria dei giornalisti, ma, credo ragionevole, vista la funzione e il ruolo che viene svolto in una democrazia da quella categoria - e, dunque, di prevedere, poiché era auspicio dei proponenti assicurare un principio, che quel principio, cioè la pubblicità della notizia, si realizzasse, se non immediatamente, a seguito di segnalazione dell'interessato, su disposizione del Garante, che, dunque, può esclusivamente ordinare la pubblicazione della notizia e non può irrogare sanzioni, ad esempio amministrative, a carico dei giornalisti.
Io credo che questa norma speciale che si va costituendo sia un significativo passo in avanti perché, altrimenti, il principio ragionevole sarebbe stato, io credo, inquinato dai rischi collegati ai poteri molto ampi di cui dispone l'Autorità garante, che avrebbe potuto esercitarli anche in modo, a mio giudizio, eccessivo nei confronti dei giornalisti. Questo era un rischio, e devo dire che la riflessione, in Commissione, è stata aperta, franca e laica. Io devo riconoscere che, in relazione a questo provvedimento, c'è stata una dialettica parlamentare che non ho riscontrato in altri contesti, condividendo anche alcune osservazioni fatte dalla collega D'Orso. Noi siamo stati e siamo rigorosamente all'opposizione di questo Governo sui temi della giustizia, ma ha fatto battaglie trasparenti. Oltre al merito, abbiamo contestato un metodo di lavoro che quasi sempre ha precluso alle opposizioni la possibilità di confrontarsi nel merito dentro lo spazio parlamentare che le è concesso. Devo dire che, in questo caso, invece, c'è stato un confronto aperto, leale e franco, che riconosco al proponente, anche per il fatto che ha espresso parere favorevole a due emendamenti, a nostro giudizio, significativi che avevamo presentato.
Un ulteriore elemento di riflessione - e poi mi taccio - è che quando si afferma un principio ragionevole, come è stato detto anche dalla collega D'Orso, è giusto analizzarlo nel merito, affrontare le eventuali criticità e cercare di eliminarle, ma è giusto anche che l'opposizione dia un contributo positivo. I principi ragionevoli, però, devono valere sempre e non possono valere un giorno sì e un giorno no. Lo dico perché questo provvedimento si rivolge al mondo del giornalismo e chiede che, così come viene data notizia di un procedimento, venga data notizia anche della sua conclusione. Segnalo però che in quest'Aula, così come in quella del Senato, da molto tempo non si portano a fondo altri principi che sono molto ragionevoli. Ad esempio, la Corte costituzionale ha detto che non ci deve essere la galera per i giornalisti a seguito di procedimenti per diffamazione, eppure il Parlamento non ha ancora modificato la norma. Ancora, l'Unione europea, con la direttiva anti-SLAPP, ha stabilito che il giornalista deve essere protetto dalle querele temerarie e dagli atti intimidatori e, anche rispetto a questo punto, come voi sapete - lo dico soprattutto al Governo e alla maggioranza -, non c'è stato ancora il recepimento né l'adeguamento. Alla Camera stiamo discutendo di riforma forense, mentre al Senato stanno discutendo del disegno di legge sulle professioni; sapete che il mondo del giornalismo pone una serie di questioni molto importanti: l'equo compenso, la rivisitazione dell'equo compenso, la legge a tutela della categoria, e so che c'è un'interlocuzione aperta al Ministero della Giustizia.
Allora, io dico: cogliamo l'occasione per affermare un principio e difendere anche gli altri che, invece, sono fermi, perché credo che nessuno di noi accetti l'idea che il Parlamento talvolta si ricorda di buoni principi e li difende, mentre altre volte li dimentica. Quindi io credo che, anche in occasione di questo provvedimento, sia opportuno per la Camera rilanciare e imporre all'azione legislativa l'accoglimento di quei principi di buonsenso che ancora, invece, non sono stati approvati.
PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.
PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, deputato Enrico Costa: si intende che vi abbia rinunciato.
Ha facoltà di replicare la rappresentante del Governo: si intende che vi abbia rinunciato.
Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.
PRESIDENTE. Avverto che la seduta di domani, martedì 12 maggio, avrà inizio alle ore 14, anziché alle ore 11, in quanto lo svolgimento di interpellanze e interrogazioni non avrà luogo.
PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della prossima seduta.
1.
Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale. (C. 2911)
2.
S. 1845 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali (Approvato dal Senato). (C. 2890)
: CENTEMERO.
3.
4.
Delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale. (C. 1716-A)
e delle abbinate proposte di legge: BORDONALI ed altri; RAMPELLI ed altri; DEBORAH BERGAMINI e PAOLO EMILIO RUSSO; PAOLO EMILIO RUSSO; CARAMIELLO ed altri. (C. 125-600-875-1727-1862)
Relatrice: MONTARULI.
5.
Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense. (C. 2629-A)
e delle abbinate proposte di legge: D'ORSO ed altri, GRIBAUDO; D'ORSO ed altri; CALDERONE e PATRIARCA; PITTALIS ed altri; DORI. (C. 594-735-751-867-2432-2633)
: BISA, MASCHIO, PITTALIS e SCHIFONE.
6.
SANTILLO ed altri: Disposizioni concernenti la programmazione dell'edilizia residenziale pubblica, le agevolazioni fiscali per interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale pubblico e sociale nonché il sostegno dell'accesso alla locazione di immobili abitativi e del pagamento dei canoni di locazione. (C. 1562-A)
e delle abbinate proposte di legge: FURFARO ed altri, GRIMALDI ed altri. (C. 1169-2181)
Relatrice: SEMENZATO.
7.
LOIZZO ed altri; QUARTINI ed altri; GIRELLI ed altri: Disposizioni in materia di terapie digitali. (C. 1208-2095-2220-A)
Relatrice: LOIZZO.
8.
S. 427-731-888-891 - D'INIZIATIVA DEI SENATORI: IANNONE ed altri; MARTON ed altri; PARRINI ed altri; DE CRISTOFARO e MAGNI: Modifica all'articolo 24 della Costituzione in materia di tutela delle vittime di reato (Approvata, in un testo unificato, in prima deliberazione, dal Senato). (C. 2197)
e delle abbinate proposte di legge costituzionali: CIRIELLI; ZANELLA. (C. 286-1312)
: DE CORATO.
9.
ENRICO COSTA e MATONE: Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento. (C. 632-A)
e dell'abbinata proposta di legge: MATONE ed altri. (C. 2328)
: ENRICO COSTA.